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Inžinerija ir architektūra

Legislazione

Šis skyrius pateikiamas tik italų kalba. Jame surašytos Italijos teisinės prievolės ir cituojamas oficialus jų tekstas. Tokie terminai kaip «dichiarazione di conformità» ar «ristrutturazione importante di secondo livello» italų kalboje turi tikslią teisinę reikšmę ir neturi atitikmens kita kalba: vertimas jų nepadarytų aiškesnių, tik netinkamų cituoti.

Gli adempimenti di un intervento

Un intervento non sceglie una legge per volta. Sostituire un generatore da centocinquanta chilowatt chiama insieme il DM 37/2008, il decreto sui requisiti minimi e, se ricorre il caso, il D.Lgs. 28/2011. Qui l'intervento si descrive una volta sola e gli adempimenti arrivano da tutte le tematiche schedate.

L'intervento

Lasciare vuoto per un intervento da fare adesso. Indicando un anno passato si vedono gli obblighi che valevano ALLORA: è con quelli che un impianto esistente si giudica, non con la legge di oggi. Due impianti fatti sotto versioni diverse dello stesso decreto sono tutti e due a norma, ciascuno con la sua. Quando l'intervento prevede una comunicazione o un'istanza, la data che conta è quella dell'istanza, non quella in cui i lavori sono stati materialmente eseguiti.

Al primo accesso è preselezionata la SARDEGNA, perché è l'unica regione per cui questa sezione ha schedato qualcosa: è il sito di un corso dell'Università di Cagliari. Scegliendo un'altra regione gli obblighi sardi spariscono — e la pagina avverte che per quella regione la legislazione regionale non è ancora stata schedata, il che non vuol dire che non esista. Scegliendo «indifferente» si vede TUTTO quello che è schedato, da qualunque regione venga, con l'indicazione di dove vale. Le norme statali non dipendono dalla regione e restano sempre.

La categoria di intervento è la prima cosa che le norme energetiche guardano.

Le sette categorie dell'art. 1, comma 2 del DM 37/2008.

La distinzione fra manutenzione ordinaria e straordinaria è quella che decide quasi tutto.

Le soglie che ricorrono in più norme. Sono tre numeri che spostano gli obblighi più di qualunque altra cosa.

Alcune soglie e alcuni obblighi cambiano con la destinazione d'uso.

Serve per i criteri ambientali minimi, che non sono obblighi per tutti: valgono per i CONTRATTI PUBBLICI. L'art. 57, comma 2 del codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM. NON È LA STESSA COSA DI «EDIFICIO PUBBLICO», ed è l'equivoco più facile: i CAM seguono il CONTRATTO, non la destinazione né la proprietà dell'edificio. Un alloggio di edilizia residenziale pubblica costruito con un appalto pubblico li deve rispettare anche se nessuno lo chiamerebbe «edificio pubblico»; un museo privato, o una scuola paritaria costruita con fondi privati, non li deve rispettare pur essendo aperti al pubblico. La domanda su che cosa sia l'edificio è un'altra, e sta nel menu «Dove»: quella conta per l'attestato di prestazione energetica, non per i CAM. Un intervento commissionato da un privato può adottare i CAM per scelta — e spesso conviene — ma non è un obbligo. Lasciando «indifferente» si vede tutto.

Sono i casi dell'art. 5, c. 2 del DM 37/2008, oltre i quali il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo: utenze condominiali; utenze domestiche oltre 6 kW impegnati o 400 m²; immobili per attività produttive, commercio e terziario oltre 6 kW in bassa tensione o 200 m²; ambienti a maggior rischio di incendio o con pericolo di esplosione; climatizzazione da 40.000 frigorie/ora; gas oltre 50 kW di portata termica; antincendio con almeno quattro idranti o dieci rivelatori.

Il campo di applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 non coincide con quello delle norme energetiche: è un elenco di interventi diverso, e per questo la domanda è separata da quella sull'opera edilizia ai fini energetici. L'elenco è quello che le direttive regionali sarde mettono per iscritto (Delib.G.R. 18/19 del 2016, punto 2): il decreto statale non lo dice, e questa è la lettura che la Regione ne dà.

Le sette categorie della Tabella A del DPCM 5 dicembre 1997. Da queste dipendono i valori limite della Tabella B: è la prima cosa da stabilire, perché un ospedale e un negozio hanno requisiti diversi sulla stessa parete.

Chi sei

Gli adempimenti degli altri restano obblighi di qualcun altro, non obblighi che spariscono.

108 adempimenti

da 5 tematiche diverse e 13 provvedimenti. È il motivo per cui questa pagina esiste.

4 adempimenti vengono dalle norme della regione Sardegna, e valgono perché l'intervento ha luogo lì. Resta da controllare il regolamento edilizio del comune, che qui non è schedato e che in materia di procedure conta.

Acustica edilizia e ambientale: l'elenco non è completo. Non copre ancora la classificazione acustica del territorio comunale e i piani di risanamento (artt. 4-7 della legge quadro), i valori limite delle sorgenti sonore del DPCM 14 novembre 1997, le tecniche di misura del DM 16 marzo 1998, il D.Lgs. 42/2017 sulla determinazione del rumore ambientale, e le altre cinque parti delle direttive regionali sarde approvate con la Delib.G.R. 62/9 del 2008.

Criteri ambientali minimi per l'edilizia: l'elenco non è completo. Non copre ancora il livello territoriale-urbanistico (capitolo 2.2 del CAM 2025: biodiversità, adattamento climatico, acque, illuminazione pubblica, mobilità), le clausole contrattuali e la progettazione in BIM (capitolo 2.1), le specifiche tecniche per i PRODOTTI da costruzione — calcestruzzi, acciaio, laterizi, legno, isolanti termici e acustici — e i criteri premianti; il DM 11 ottobre 2017, che valeva per le gare bandite fino al 3 dicembre 2022

Prestazione energetica degli edifici: l'elenco non è completo. Non copre ancora le percentuali di copertura con fonti rinnovabili, che stanno negli allegati non ancora trascritti (Allegato III del D.Lgs. 199/2021 e Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011), i DPR 74 e 75 del 2013 sull'esercizio degli impianti, e la catena storica anteriore al 2013 (D.Lgs. 311/2006, DPR 59/2009, DM 26 giugno 2009).

Illuminazione naturale degli edifici: l'elenco non è completo. Non copre ancora l'illuminazione dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, Allegato IV, punto 1.10), l'illuminamento artificiale e i valori prescritti dalle norme tecniche, l'illuminazione naturale e artificiale dell'edilizia scolastica (DM 18 dicembre 1975), l'illuminazione pubblica e l'inquinamento luminoso, che è materia regionale, e i regolamenti edilizi comunali, che sulla luce naturale chiedono spesso più del decreto statale

Impianti negli edifici: l'elenco non è completo. Non copre ancora l'obbligo del comma 3-bis dell'art. 5-bis del DM 37/2008 sui dati degli edifici infrastrutturati, su cui resta una decisione di merito, e tutto ciò che per gli impianti non sta nel DM 37/2008: le cadenze dei controlli dei DPR 74 e 75 del 2013 e la normativa antincendio.

L'elenco è parziale. Non sono ancora schedate: bim e gestione informativa. Quello che riguarda quelle tematiche non compare, e il fatto che non compaia non vuol dire che non esista.

progetto

Allegare il progetto acustico alla domanda di permesso di costruire

Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016 Allegato Parte VI, punto 3 — Fase di progettazione dell'opera Acustica edilizia e ambientale progettista Progetto acustico solo Sardegna

I progetti relativi a permessi di costruire per gli interventi che ricadono nel campo di applicazione devono comprendere il progetto acustico. Deve contenere almeno: la relazione tecnica e di calcolo atta a dimostrare il rispetto delle UNI EN 12354 o UNI TR 11175, con conclusioni analitiche che dimostrino il rispetto dei valori di legge in tutti i locali; gli elaborati grafici — planimetrie, sezioni e particolari costruttivi — che evidenzino gli interventi previsti; le modalità di posa in opera dei materiali; le schede tecniche di silenziatori, materiali fonoassorbenti e fonoisolanti, antivibranti, prodotti resilienti per la riduzione del rumore di calpestio.

CHI LO FIRMA, ed è il punto che sorprende: la direttiva dice espressamente che è il progettista — ingegnere, architetto, geometra — e che NON si ritiene necessario che il progetto acustico sia firmato da un tecnico competente in acustica ambientale. Il tecnico competente serve dopo, per il collaudo. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Gli uffici comunali verificano la presenza del progetto acustico in sede di rilascio del permesso di costruire: senza, il titolo non si ottiene. La violazione delle disposizioni regionali è inoltre sanzionata dall'art. 10, c. 3 della legge 447/1995, da 500 a 20.000 euro.

Rispettare i valori limite dei requisiti acustici passivi

DPCM 5/12/1997 art. 3, c. 1, Allegato A, punto Tabella B Acustica edilizia e ambientale progettista Progetto acustico, con la relazione di calcolo

I componenti dell'edificio e gli impianti devono rispettare, in opera, i valori limite della Tabella B, che cambiano con la categoria dell'edificio della Tabella A. Per la categoria D (ospedali, cliniche, case di cura) R'w 55, D2m,nT,w 45, L'n,w 58; per A e C (residenze, alberghi) 50, 40, 63; per E (scuole) 50, 48, 58; per B, F e G (uffici, attività ricreative o di culto, commerciali) 50, 42, 55. I valori di R'w si riferiscono a elementi di separazione fra due distinte unità immobiliari. Nel caso di partizioni fra unità di categoria diversa si adotta il requisito più severo fra i due.

I numeri della Tabella B sono riportati qui per intero perché sono la ragione per cui si apre questa scheda. Attenzione all'unità di misura implicita: R'w, D2m,nT,w e L'n,w sono indici di valutazione in dB; per L'n,w il limite è un MASSIMO da non superare, per R'w e D2m,nT,w è un MINIMO da raggiungere — si sbaglia verso facilmente. IL PUNTO CHE DECIDE TUTTO: L'ART. 11, COMMA 5 DELLA LEGGE 88/2009. «In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.» Quindi il DPCM NON si può invocare fra privati — l'acquirente contro il costruttore — ma CONTINUA ad applicarsi nei rapporti con la pubblica amministrazione: il Comune lo verifica, e il progettista deve rispettarlo. La disposizione dell'art. 15, c. 1, lett. c) della legge 96/2010, che l'aveva sostituita, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 103 del 22 maggio 2013. È l'equivoco più diffuso della materia: «tanto non vale più» è falso. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.

Testo di legge e conseguenze

DPCM 5/12/1997 — art. 3. Valori limite

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Se non si fa: Verso il Comune: la mancata rispondenza ai requisiti è violazione di una disposizione dettata in applicazione della legge 447/1995, sanzionata dall'art. 10, c. 3 di quella legge con somma da 500 a 20.000 euro. Fra privati il decreto non si applica: vedi la nota.

Contenere la rumorosità degli impianti tecnologici

DPCM 5/12/1997 art. 2, c. 3, Allegato A, punto Rumore prodotto dagli impianti tecnologici Acustica edilizia e ambientale progettista in progetto, ma la conformità si dimostra misurando a impianto funzionante Progetto acustico, con la relazione di calcolo

La rumorosità prodotta dagli impianti non deve superare 35 dB(A) di LASmax, con costante di tempo slow, per i servizi a funzionamento discontinuo — ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria — e 25 dB(A) di LAeq per i servizi a funzionamento continuo, cioè riscaldamento, aerazione e condizionamento. Le misure si eseguono nell'ambiente in cui il livello di rumore è più elevato, e quell'ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

LA FASE, PRECISATA DA TINO IL 25 OTTOBRE 2026. L'adempimento sta in fase di progetto — è lì che si scelgono terminali, velocità dell'aria e antivibranti che rendono raggiungibile il limite — ma la verifica non è per calcolo: il DPCM per gli impianti non dà un metodo di calcolo, dà un metodo di misura, e la conformità si dimostra a impianto funzionante. È la ragione per cui il «quando» da solo non bastava. Nella Tabella B i due limiti compaiono come LASmax 35 e LAeq 25 o 35 secondo la categoria: 25 dB(A) per le categorie D ed E, 35 dB(A) per A, C, B, F e G. Il valore di 25 dB(A) negli ospedali e nelle scuole è severo e condiziona la scelta dei terminali e delle velocità dell'aria. Il DPCM non indica una norma di misura per gli impianti: la Regione Sardegna rimanda al DM 16 marzo 1998 e alle UNI 8199, UNI EN ISO 10052 e UNI EN ISO 16032. Da confermare. PROVENIENZA DEL TESTO. Il DPCM 5 dicembre 1997 non è su Normattiva: il testo viene dalla copia che Tino ha in Leggi/Acustica, confrontata con la riproduzione che la Regione Sardegna fa della Tabella A e della Tabella B nell'allegato alla Delib.G.R. 18/19 del 2016 — le due fonti coincidono. Va comunque riscontrato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997 prima di passare in linea. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.

Testo di legge e conseguenze

DPCM 5/12/1997 — art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto. 2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. 3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. 4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. 5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A che ne costituisce parte integrante.

Se non si fa: Come per i requisiti passivi: art. 10, c. 3 della legge 447/1995, da 500 a 20.000 euro.

Predisporre la documentazione di impatto acustico dell'opera

L. 447/1995 art. 8, c. 2 Acustica edilizia e ambientale committente Documentazione di impatto acustico

Chi è titolare del progetto o dell'opera predispone una documentazione di impatto acustico per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di aeroporti, aviosuperfici ed eliporti; strade di tipo da A a F secondo il codice della strada; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. L'obbligo scatta nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, oppure su richiesta del comune.

Da sciogliere: il comma dice «nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni». Fuori dalla VIA, quindi, l'obbligo nasce solo se il comune lo chiede — ma molti regolamenti comunali lo chiedono sempre per queste opere. È il punto in cui la regola locale conta più di quella statale, e la scheda dovrà dirlo. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.

Testo di legge e conseguenze

L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. ((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.)) 3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)). 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. ((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)) 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).

Se non si fa: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (art. 10, c. 3).

Produrre la valutazione previsionale di clima acustico

L. 447/1995 art. 8, c. 3 Acustica edilizia e ambientale committente Valutazione previsionale di clima acustico

È obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere del comma 2. Riguarda il rumore che l'ambiente porta all'edificio, non quello che l'edificio produce: è l'opposto dell'impatto acustico.

IMPATTO O CLIMA: la distinzione che si confonde sempre. L'impatto acustico guarda il rumore che l'opera IMMETTE nell'ambiente; il clima acustico guarda il rumore che l'ambiente PORTA all'edificio da costruire, e serve a non mettere una scuola accanto a una tangenziale. L'asse della categoria acustica è dichiarato su D ed E perché il comma nomina ospedali, case di cura, scuole e asili nido — ma copre anche i parchi pubblici e i nuovi insediamenti residenziali vicini alle opere rumorose, che la categoria non sa esprimere. Da rivedere insieme. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde. ALLARGATO IL 25 OTTOBRE 2026, su segnalazione di Tino. L'adempimento era ristretto alle categorie D e E — ospedali e scuole — e perdeva la lettera e) del comma 3, cioè i NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI prossimi alle opere del comma 2: strade, ferrovie, aeroporti, discoteche, impianti sportivi. Quelli sono categoria A, e un progettista che descriveva una residenza non vedeva l'obbligo. Ora l'asse comprende A, D ed E. RESTA FUORI la lettera d), i parchi pubblici urbani ed extraurbani: non sono un «ambiente abitativo» e la Tabella A del DPCM non ha una categoria per loro. L'obbligo esiste e questa scheda non lo sa esprimere: è dichiarato nelle lacune della tematica.

Testo di legge e conseguenze

L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. ((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.)) 3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)). 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. ((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)) 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).

Se non si fa: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (art. 10, c. 3).

Allegare la previsione di impatto acustico alla domanda di titolo

L. 447/1995 art. 8, c. 4 Acustica edilizia e ambientale committente Documentazione di previsione di impatto acustico

Le domande di concessione edilizia per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali — e così i provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzazione, e le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive — devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Qui l'obbligo non dipende dalla richiesta del comune: è un contenuto necessario della domanda. La documentazione si rende con le modalità del DPR 445/2000, cioè in forma di dichiarazione sostitutiva, sulla base dei criteri delle regioni previsti dall'art. 4, c. 1, lett. l) (art. 8, c. 5). Da rivedere la resa sull'asse della categoria acustica: «attività produttive» non ha una categoria propria nella Tabella A del DPCM, e qui è stata avvicinata a F e G. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.

Testo di legge e conseguenze

L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. ((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.)) 3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)). 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. ((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)) 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).

Se non si fa: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (art. 10, c. 3).

Indicare le misure per ridurre le emissioni sonore

L. 447/1995 art. 8, c. 6 Acustica edilizia e ambientale committente Domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio

Se si prevede che l'attività o gli impianti possano produrre valori di emissione superiori a quelli fissati, la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio deve indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.

Il riferimento ai valori di emissione è all'art. 3, c. 1, lett. a). L'inciso sul nulla-osta comunale è un'aggiunta successiva, e nello stesso comma il D.Lgs. 42/2017 ha soppresso un periodo: la scheda riporta il testo vigente. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.

Testo di legge e conseguenze

L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. ((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.)) 3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)). 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. ((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)) 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).

Se non si fa: Senza il nulla-osta del comune l'attività non si avvia. Si applica inoltre l'art. 10, c. 3 della legge.

Garantire un'adeguata protezione acustica con i materiali e la loro posa

DM 5/7/1975 art. 8 Acustica edilizia e ambientale progettista Progetto acustico

I materiali utilizzati per la costruzione degli alloggi e la loro messa in opera devono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto riguarda i rumori da calpestio, da traffico, da impianti o apparecchi installati nel fabbricato, e i rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

È IL PRINCIPIO, NON I NUMERI. Il decreto non fissa valori: rimanda genericamente ai «lavori e standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici», che all'epoca erano le circolari LL.PP. 1769/1966 e 3150/1967. I valori limite oggi stanno nel DPCM 5 dicembre 1997, Allegato A, Tabella B. Questo articolo resta utile per due cose: dice che la protezione acustica si ottiene con i materiali E CON LA LORO MESSA IN OPERA — cioè che un ponte acustico in cantiere vanifica il progetto — e nomina il rumore da traffico, che il DPCM non copre. CAMPO DI APPLICAZIONE, DA SCIOGLIERE: il decreto riguarda i LOCALI DI ABITAZIONE, e secondo le premesse del DM 9 giugno 1999 le sue disposizioni «sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti». Nessuno degli assi oggi disponibili esprime «alloggio» senza dire anche altro, e per questo l'adempimento non dichiara applicabilità: compare sempre. Meglio un filtro che manca di uno che mente.

Testo di legge e conseguenze

DM 5/7/1975 — art. 8.

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Se non si fa: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: il decreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggio non è abitabile.

Partire da una diagnosi energetica fondata sui consumi reali

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.1 Criteri ambientali minimi per l'edilizia stazione appaltante Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

La stazione appaltante fornisce i consumi effettivi dei singoli servizi energetici ricavabili dalle bollette di almeno i tre anni precedenti, o dell'ultimo anno quando l'edificio è in uso da meno di tre anni o le bollette non ci sono. Su quei dati si fonda la diagnosi energetica che precede il progetto.

I CONSUMI VERI, NON QUELLI CALCOLATI: la diagnosi parte dalle bollette, e la differenza fra consumo reale e fabbisogno calcolato è il punto da cui si capisce l'edificio. Il dato lo deve dare la stazione appaltante, e spesso è lì che la gara si inceppa.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.1. Diagnosi energetica

2.3.1 Diagnosi energetica Indicazioni alla stazione appaltante La stazione appaltante fornisce i consumi effettivi dei singoli servizi energetici degli edifici oggetto di intervento ricavabili dalle bollette energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti o agli ultimi tre esercizi. In caso di utilizzo dell'edificio da meno di tre anni o di indisponibilità di bollette dei tre anni precedenti o riferite agli ultimi tre esercizi, la stazione appaltante può indicare i consumi delle bollette energetiche riferite all'ultimo anno. In caso di inutilizzo della struttura per oltre cinque anni, la stazione appaltante indica il numero di utenti previsti e le ore di presenza negli edifici. Indicazioni al progettista Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. A titolo di esempio per l'applicazione corretta di questo criterio, nel caso di nuova costruzione in ampliamento di fabbricato esistente, se si tratta di un ampliamento energeticamente autonomo dall'edificio principale, il criterio non si applica. Se, invece, l'ampliamento (nuova costruzione) è connesso con l'edificio principale, allora questo criterio si applica ed in questo caso la diagnosi deve valutare l'edificio esistente e individuare gli interventi da realizzare, tenendo conto anche dell'ampliamento che si realizza. Criterio Il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1000 metri quadrati, deve essere predisposto sulla base di una diagnosi energetica «dinamica», conforme alle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, nella quale il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento deve essere effettuato attraverso il metodo dinamico orario indicato nella norma UNI EN ISO 52016- 1. Tali progetti devono essere inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del ciclo di vita secondo la UNI EN 15459. Al fine di offrire una visione più ampia e in accordo con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, in particolare all'art. 4 comma 3-quinquies), la diagnosi energetica quantifica anche i benefici non energetici degli interventi di riqualificazione energetica proposti, quali, ad esempio, i miglioramenti per il benessere (comfort) degli occupanti degli edifici, la sicurezza, la riduzione della manutenzione, l'apprezzamento economico del valore dell'immobile, la salute degli occupanti, etc. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, includendo una diagnosi energetica, elaborata secondo le norme tecniche citate, da un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Verificare la prestazione energetica in fase estiva

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.2 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Il progetto verifica il fabbisogno e il consumo di energia per il raffrescamento secondo le metodologie richiamate dal criterio, sulla linea della revisione della direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD) e delle norme UNI EN ISO sulla prestazione energetica degli edifici.

È UNA NOVITÀ DEL 2025: il CAM 2022 chiedeva la prestazione energetica in generale (criterio 2.4.2), questo isola la FASE ESTIVA, che è la direzione in cui il clima sta spingendo la progettazione e il punto debole dell'edilizia italiana.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.2. Prestazione energetica in fase estiva

2.3.2 Prestazione energetica in fase estiva Indicazioni alla stazione appaltante Secondo quanto proposto nella revisione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD), nella definizione della metodologia di calcolo del fabbisogno e del consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l'edilizia, sulla base dell'allegato A delle norme europee fondamentali sulla prestazione energetica degli edifici, ossia UNI EN ISO 52000-1, UNI EN ISO 52003-1, UNI EN ISO 52010-1, UNI EN ISO 52016-1, UNI EN ISO 52018-1, UNI EN 16798-1, UNI EN 52120-1 e UNI EN 17423, si deve tenere conto delle condizioni variabili che incidono sensibilmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell'impianto, come pure sulle condizioni interne, cosi da ottimizzare il livello di costi, benessere (comfort), qualità dell'ambiente interno, facendo uso di intervalli di calcolo del tempo orari o suborari. Questo criterio riguarda la prestazione in fase estiva e adotta un metodo dinamico orario che permette di valutare con maggior precisione e coerenza con gli altri criteri, la prestazione dell'edificio rispetto alla valutazione effettuata con i parametri prescrittivi attualmente utilizzati, quindi l'applicazione di questo criterio, relativamente alla fase estiva, comporta vantaggi prestazionali e ambientali aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici». Sono ovviamente fatte salve le norme o regolamenti locali (ad esempio i regolamenti regionali, ed i regolamenti urbanistici e edilizi comunali), qualora più restrittivi. Indicazioni al progettista Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Criterio Il progetto di intervento di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione importante di primo livello, deve garantire la prestazione energetica in fase estiva e le relative adeguate condizioni di benessere termico negli ambienti interni tramite la verifica per ciascun ambiente dell'edificio destinato alla permanenza delle persone che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operativa, in assenza di impianto di raffrescamento, e la temperatura di riferimento, è inferiore a 4°C, risulti superiore all'85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre. Sono esclusi da questa verifica gli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8 in tutte le zone climatiche ed inoltre tutti gli edifici in zona climatica F. Nel caso di edifici storici si applicano le «Linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici», di cui alla norma UNI EN 16883. Oltre agli edifici di nuova costruzione anche gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello devono essere edifici ad energia quasi zero. I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici non devono peggiorare i requisiti di benessere termico estivo. La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento, come da all.1 art. 3.3 comma 4 b) e c) del DM 26 giugno 2015 prima citato nelle indicazioni. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. La verifica dinamica oraria del benessere termico estivo si effettua calcolando la temperatura operativa estiva (θo,t) secondo la procedura descritta dalla UNI EN ISO 52016-1 con riferimento alla stagione estiva (20 giugno – 21 settembre) in tutti gli ambienti principali intesi come ambienti regolarmente occupati destinati alla permanenza di persone. La verifica deve garantire quanto segue: |θo,t -θrif| < 4°C con un numero di ore di benessere > 85% dove: θrif = (0.33 θrm) + 18.8 dove: θrm = temperatura esterna media mobile giornaliera secondo UNI EN 16798- 1. La stessa relazione include la relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015 prima citato e una relazione relativa alla verifica dinamica estiva. Per gli edifici storici, la conformità al criterio è verificata tramite gli elaborati indicati nella norma UNI citata. La relazione può far riferimento al framework Level(S) per il calcolo dell'indicatore 4.2 relativo al confort termico.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Garantire la categoria B di benessere termico

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.3 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, negli ambienti occupati da persone gli indici PMV e PPD e i criteri di insoddisfazione termica locale devono soddisfare la categoria B della UNI EN ISO 7730. Per gli edifici senza impianto di raffrescamento la categoria va valutata e dichiarata. Non si applica a manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

PMV e PPD sono gli indici di Fanger, ed è il calcolo dello strumento «Benessere termico» del sito. La norma UNI è richiamata e non riprodotta.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.3. Benessere termico

2.3.3 Benessere termico Indicazioni al progettista Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Criterio Il progetto di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di primo livello deve garantire che negli ambienti occupati da persone:  i valori degli indici PMV e PPD e quelli relativi ai criteri di insoddisfazione termica locale soddisfino la categoria B di benessere termico secondo la norma UNI EN ISO 7730;  per edifici non dotati di impianto di raffrescamento sia valutata e dichiarata la categoria di intervallo della temperatura operativa interna (secondo il criterio chiamato «adattivo») conformemente alla norma UNI EN 16798-1. Eventuali difformità dovranno essere giustificate tecnicamente o economicamente nella Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto». Verifica Il calcolo degli indici PMV e PPD e quelli relativi ai criteri di insoddisfazione termica locale deve essere effettuato secondo la UNI EN ISO 7730. La categoria di benessere termico, definita dall'intervallo delle temperature operative interne, va riportata in relazione e valutata secondo il criterio chiamato «adattivo» conformemente alla norma UNI EN 16798-1. La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», eventualmente con riferimento alla reportistica richiesta per l'indicatore 4.2 del framework Level(S), deve illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Progettare gli impianti di illuminazione secondo la UNI EN 12464-1

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.4 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Il progetto prevede impianti di illuminazione per interni conformi alla UNI EN 12464-1, con le caratteristiche elencate dal criterio. Si applica a nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, e anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria quando comprende la sostituzione di sistemi e apparecchiature di illuminazione.

La UNI EN 12464-1 dà gli illuminamenti prescritti per compito visivo: è richiamata e non riprodotta, ed è il valore che lo strumento «Illuminamento» del sito chiede all'utente invece di ricopiarlo.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.4. Impianti di illuminazione per interni

2.3.4 Impianti di illuminazione per interni Indicazioni al progettista Questo criterio si applica a interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e agli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora questi comprendano interventi di sostituzione di sistemi e apparecchiature relative agli impianti di illuminazione per interni. Criterio Il progetto deve prevedere impianti d'illuminazione, conformi alla norma UNI EN 12464-1, con le seguenti caratteristiche: a. dotati di sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e regolazione elettronica (dimmerazione) in modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali che permettano il raggiungimento della classe B delle funzioni di controllo relative al sistema tecnico dell'illuminazione della norma UNI EN ISO 52120-1). La regolazione di tali sistemi si basa su principi di rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e fascia oraria. Tali requisiti devono essere garantiti per edifici ad uso non residenziale e per edifici ad uso residenziale limitatamente alle aree comuni; b. Le sorgenti luminose LED per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici devono avere una durata minima di 50.000h L90B10 (ovvero: a 50.000h il 90% dei diodi LED componenti la sorgente ha un decadimento di flusso inferiore al 10%). Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Rendere ispezionabili e manutenibili gli impianti aeraulici e di climatizzazione

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.5 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

I locali tecnici e gli impianti aeraulici, di riscaldamento e di condizionamento devono essere progettati in modo da permettere la manutenzione igienica in fase d'uso. In esecuzione va verificato che l'impresa che installa e mantiene gli impianti di condizionamento abbia la certificazione F-gas ai sensi del DPR 146/2018. Non si applica alla manutenzione ordinaria.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.5. Ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di

2.3.5 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento Indicazioni al progettista Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria. Si evidenzia che, in fase di esecuzione dei lavori, deve essere verificato che l'impresa che effettua le operazioni di installazione e manutenzione degli impianti di condizionamento sia in possesso della certificazione F-gas, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006». Criterio I locali tecnici destinati ad alloggiare apparecchiature e macchine devono essere adeguati ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013. Il progetto individua anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi. Per tutti gli impianti aeraulici viene prevista una ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15780. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Garantire la qualità dell'aria con ventilazione meccanica e monitoraggio

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.6 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Fermo il rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali occupabili, il progetto garantisce un'adeguata qualità dell'aria interna con sistemi di ventilazione meccanica e tecnologie di monitoraggio dei parametri di qualità dell'aria e dell'efficienza della filtrazione. Per nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione l'obbligo è pieno.

SI SOMMA all'art. 6 del DM 5 luglio 1975, che chiede la ventilazione meccanica solo dove quella naturale non è possibile: qui la ventilazione meccanica è richiesta comunque, e in più il monitoraggio.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.6. Aerazione, ventilazione e qualità dell’aria

2.3.6 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria Criterio Fermo restando il rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone, il progetto deve garantire un'adeguata qualità dell'aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica e l'implementazione di tecnologie atte al monitoraggio dei parametri relativi alla qualità dell'aria e dell'efficienza del sistema di filtrazione. Per tutte le nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione deve essere garantita la portata definita dalla Classe II della UNI EN 16798-1 e i requisiti very low polluting building nella medesima classe. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello deve essere garantita la portata definita dalla Classe II della UNI EN 16798-1, e i requisiti low polluting building nella medesima classe. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, limitatamente alla sola ristrutturazione di impianto termico, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate definite dalla Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III della stessa norma. Qualunque sia l'ambito di applicazione, va verificato che le temperature dell'aria che si raggiungono in ambiente a seguito dell'immissione della portata di aria esterna siano compatibili con i requisiti di benessere termico previsti al criterio «2.3.3 Benessere termico». Le strategie di ventilazione adottate devono limitare il fabbisogno di energia termica per ventilazione, il rumore e l'ingresso dall'esterno di agenti inquinanti e di aria fredda e calda, rispettivamente nel periodo di riscaldamento e in quello di raffrescamento. La scelta dei materiali nell'edificio deve essere focalizzata su materiali a basse emissioni per garantire il soddisfacimento delle condizioni low polluting o very low polluting building. La pulizia dei filtri e delle condotte aerauliche deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'intero sistema di ventilazione meccanica e i suoi singoli componenti (macchine ventilanti, componenti per la distribuzione, diffusione e ripresa dell'aria…) devono essere progettati in modo da ridurre le perdite di carico utilizzando percorsi brevi, curvature con raggio ampio, sezioni ampie ed elevata tenuta all'aria dell'intero circuito, in modo da garantire uno Specific Fan Power inferiore a 1,5 kW/(m3 s). I sistemi di ventilazione meccanica devono prevedere il recupero di calore, ossia un sistema integrato che recupera l'energia contenuta nell'aria estratta e la utilizza nel processo di pre-riscaldamento ed eventualmente, laddove conveniente, di pre-raffrescamento dell'aria, già filtrata, da immettere negli ambienti. L'efficienza di recupero deve essere ≥ 80% nel periodo di riscaldamento e deve essere previsto un bypass in quello di raffrescamento Nel periodo di raffrescamento nonché nei periodi compresi tra il riscaldamento e il raffrescamento, durante le ore in cui la temperatura esterna è inferiore a quella interna, il funzionamento del sistema di ventilazione meccanica deve essere ottimizzato. A tal fine, è necessario bypassare il sistema di recuperatore di calore, immettendo direttamente aria esterna filtrata, al fine di trasferire all'ambiente esterno l'energia termica accumulata dall'involucro edilizio durante il giorno. Nella valutazione dello «Smart Readiness Indicator», qualora siano presenti aperture progettate, motorizzate e automatizzate a tale scopo (free-cooling), esse devono essere considerate come «dynamic envelope components», in conformità a quanto previsto dalla Direttiva EPBD e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2155 della Commissione del 14 ottobre 2020, che definisce le modalità tecniche per l'attuazione efficace di un sistema comune facoltativo, a livello dell'Unione, per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti per la qualità dell'aria interna deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'allegato 1 paragrafo 2.2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» , dettagliando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili e le risultanze devono essere riportate nella relazione di cui criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto». Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, potendo anche far riferimento alle modalità di reportistica richiesta per l'indicatore «4.1 qualità dell'aria interna» del framework Level(S).

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Assicurare la dotazione e la distribuzione della luce naturale

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.7 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Nei locali regolarmente occupati il progetto deve garantire una dotazione e una distribuzione minima di illuminazione naturale secondo i valori del criterio. Si applica a nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, restauro e risanamento conservativo, e alla manutenzione che modifica le pareti finestrate. Sono escluse le destinazioni con norme di settore proprie, come sale operatorie e sale radiologiche.

SI SOMMA al DM 5 luglio 1975, art. 5, che chiede il 2% di fattore di luce diurna medio e 1/8 di superficie finestrata: quello vale per tutti, questo in più per gli appalti pubblici. Dove i due chiedono prestazioni diverse per lo stesso indicatore vale la più severa.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.7. Illuminazione naturale

2.3.7 Illuminazione naturale Indicazioni al progettista Questo criterio si applica a interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e agli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono una modifica delle pareti finestrate. L'applicazione di questo criterio è esclusa per le destinazioni d'uso per le quali sono vigenti norme specifiche di settore come ad esempio sale operatorie, sale radiologiche. La stazione appaltante può comunque prescrivere, per tutte le destinazioni d'uso, un livello di illuminazione naturale superiore al livello minimo rispetto a quanto previsto dal criterio. I livelli minimi riportati nel criterio si intendono riferiti non alla destinazione d'uso generica dell'edificio (es scuola secondaria, ospedale, ecc..) ma alla destinazione d'uso del singolo locale. Criterio Al fine di garantire una dotazione e una distribuzione minima dell'illuminazione naturale all'interno dei locali, il progetto deve garantire il rispetto dei criteri di seguito individuati. Per qualsiasi destinazione d'uso, ad eccezione degli edifici scolastici: devono essere garantiti i parametri di luce naturale come definiti per il livello «minimo» nella norma UNI EN 17037 ossia almeno 300 lux per il 50% della superficie di riferimento e almeno 100 lux per il 95% della superficie di riferimento, entrambi per almeno la metà delle ore di disponibilità di luce diurna nel corso dell'anno. I requisiti dovranno essere rispettati per almeno il 75% dei locali secondo i criteri previsti dalla citata norma, dimostrandone la congruità mediante calcoli, o, in alternativa, per edifici esistenti, di misure in sito (per i fattori di luce diurna). Per gli edifici scolastici (scuole primarie, secondarie, materne e gli asili nido) devono essere garantiti i parametri di luce naturale come definito per il livello «medio» nella norma UNI EN 17037 (ovvero, per come minimo la metà delle ore di disponibilità di luce diurna nel corso dell'anno, 500 lux, per almeno il 50% della superficie di riferimento, e 300 lux, per almeno il 95% della superficie di riferimento). I locali che non superano il livello medio dovranno comunque tendere al superamento delle prestazioni per il livello minimo, Dovranno inoltre essere comunque soddisfatte le prescrizioni relative ai fattori di luce diurna medi della norma UNI 10840:2007. Verrà impiegato per il calcolo il metodo 1 (fattori di luce diurna) oppure il metodo 2 (livelli di illuminamento) secondo la norma UNI EN 17037, tenuto conto dei fattori significativi come ostruzioni edilizie esterne (contesto urbano), caratteristiche dimensionali degli elementi architettonici (incluso spessore delle murature dove si attestano le superfici vetrate), infissi, aggetti e sistemi di schermatura fissa, riflessione delle superfici opache e trasmissione luminosa di quelle trasparenti, nonché serie di dati climatici su base oraria appropriate per il sito da utilizzare nel calcolo del metodo 2. Per i fattori di riflessione luminosa fare riferimento ai valori medi indicati dalla norma UNI EN 17037. Nei progetti di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo, al fine di garantire una illuminazione naturale minima all'interno dei locali regolarmente occupati, se non sono possibili soluzioni architettoniche (apertura di nuove luci, pozzi di luce, lucernari, infissi con profili sottili ecc.) in grado di garantire i livelli di illuminazione indicati ai capoversi precedenti, sia per motivi oggettivi (assenza di pareti o coperture direttamente a contatto con l'esterno) che per effetto di norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») o per specifiche indicazioni da parte delle Soprintendenze, è garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d'uso, escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire, è maggiore del 3%. Il calcolo del fattore di luce diurna verrà calcolato mediante i metodi descritti nella norma UNI 10840 oppure simulazione, oppure con misure in sito. Le verifiche vanno effettuate con l'impiego di software adeguato, possibilmente open source, per tutti i locali regolarmente occupati, ossia i locali in cui sia previsto che almeno un occupante svolga mediamente attività di tipo lavorativo, educativa, residenziale o ricreativa con presenza continuativa per almeno un'ora al giorno. Sono quindi da escludersi tutti i locali con presenza discontinua, permanenza temporanea o di passaggio, oltre che tutti i locali in cui le funzioni richieste comportino difficoltà specifiche. In ogni caso, sia per gli edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, ove non sia possibile raggiungere i parametri di illuminazione richiesti, il progettista deve dimostrare che il progetto ha adottato le migliori pratiche per incrementare quanto più possibile l'accesso alla luce naturale, per esempio per gli edifici esistenti con simulazioni comparative ante e post operam e per le nuove costruzioni con simulazioni comparative con e senza contesto urbanistico. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, fornendo evidenza della correlazione, delle strategie applicate e relativi risultati ottenuti, con i criteri,»2.3.2 Prestazione energetica in fase estiva», «2.3.3 Benessere termico», «2.3.4 Impianti di illuminazione per interni» e «2.3.8 Radiazione solare».

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Controllare la radiazione solare diretta sulle superfici trasparenti

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.8 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Il progetto garantisce il controllo dell'immissione di radiazione solare diretta negli ambienti interni: le superfici trasparenti esterne orizzontali, inclinate e verticali con esposizione da est a ovest, passando per il sud, devono essere trattate secondo quanto prescrive il criterio. Si applica a ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione importante di primo e secondo livello, e alla manutenzione straordinaria che sostituisce gli infissi esterni.

NEL CAM 2022 ERA IL CRITERIO 2.4.8 «Dispositivi di ombreggiamento», e chiedeva schermature. Il 2025 cambia nome e impostazione: non prescrive il dispositivo, prescrive il risultato.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.8. Radiazione solare

2.3.8 Radiazione solare Indicazioni al progettista Questo criterio si applica per progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione, demolizione, ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione straordinaria qualora comprendano interventi di sostituzione degli infissi esterni. Criterio Il progetto deve garantire il controllo dell'immissione di radiazione solare diretta nell'ambiente interno prevedendo che le superfici trasparenti esterne degli edifici orizzontali, inclinate e verticali con esposizione da EST a OVEST, passando da Sud, siano dotate di sistemi di ombreggiamento fissi (aggetti) o di schermature solari mobili esterne, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e non liberamente montabili o smontabili dall'utente. Nel caso di schermature solari mobili esterne il sistema consente il raggiungimento - nella stagione di raffrescamento estivo - di un valore del fattore di trasmissione solare totale GTOT pari o migliore della Classe 3 come definito dalla UNI EN 14501. In caso di sistemi di ombreggiamento fissi (aggetti), l'effetto di ombreggiamento va verificato calcolando, per ciascuna esposizione verticale, i fattori di ombreggiamento medi delle finestre (Fov, Ffin, Fhor) della stagione di raffrescamento come descritto nella specifica tecnica UNI/TS 11300, e rispettando un valore inferiore a 0,85. Va inoltre considerato che tali sistemi non impediscano l'ingresso della radiazione solare in periodo invernale (apporti solari gratuiti), calcolando i fattori di ombreggiamento medi della stagione di riscaldamento e rispettando un valore superiore a 0,3. Nel caso di impossibilità tecnica o autorizzativa documentata e argomentata dal professionista nella apposita documentazione tecnica, il soddisfacimento di questi criteri potrà essere raggiunto anche attraverso altre soluzioni di schermatura solare che consentano il raggiungimento dei valori di trasmissione solare indicati al punto precedente utilizzando per esempio vetri selettivi o a controllo solare o vetri in combinazione con schermature mobili integrate nelle vetrate isolanti o poste all'interno dell'ambiente. Le vetrate devono essere dotate di certificazione di prodotto Marchio UNI per vetrate isolanti secondo la norma UNI EN 1279. Le schermature solari mobili possono essere o motorizzate o manuali. Nel caso di schermature solari mobili il progettista valuta l'utilità di prevederne motorizzazione e automazioni che concorrano al raggiungimento almeno della classe B per la funzione di controllo relativa alla norma UNI EN ISO 52120-1. Questo criterio non si applica ai sistemi di captazione solare quali per esempio le serre bioclimatiche. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Garantire la tenuta all'aria dell'involucro

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.9 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

In tutte le unità immobiliari riscaldate va garantito un livello di tenuta all'aria dell'involucro che mantenga l'efficienza dei pacchetti coibenti, escluda il rischio di condensa interstiziale nei coibenti e nei nodi fra serramento e struttura e fra impianto e struttura, e mantenga la salubrità degli ambienti. Non si applica alla manutenzione ordinaria o straordinaria.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.9. Tenuta all’aria

2.3.9 Tenuta all'aria Indicazioni al progettista Questo criterio non si applica nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria. Criterio In tutte le unità immobiliari riscaldate deve essere garantito un livello di tenuta all'aria dell'involucro che garantisca: a. Il mantenimento dell'efficienza energetica dei pacchetti coibenti preservandoli da fughe di calore; b. L'assenza di rischio di formazione di condensa interstiziale nei pacchetti coibenti, nodi di giunzione tra sistema serramento e struttura, tra sistema impiantistico e struttura e nelle connessioni delle strutture stesse. c. Il mantenimento della salute e durabilità delle strutture evitando la formazione di condensa interstiziale con conseguente ristagno di umidità nelle connessioni delle strutture stesse d. Il corretto funzionamento della ventilazione meccanica controllata, ove prevista, mantenendo inalterato il volume interno per una corretta azione di mandata e di ripresa dell'aria I valori n503 (espresso dalla norma come rapporto tra la perdita d'aria in m 3/h) ed il volume in m3 da rispettare, verificati secondo norma UNI EN ISO 9972, sono i seguenti: e. Per le nuove costruzioni: - n50: < 2/h-1 f. Per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello: - n50: < 3,5/ h-1 Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e prevede una relazione che illustri i dettagli esecutivi relativi alla tenuta all'aria; in fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure in opera eseguite da un tecnico competente secondo le relative norme tecniche.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Raggiungere la classe II della UNI 11367 per i requisiti acustici

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.10 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

I valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici — partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici — definiti dalla UNI 11367 devono corrispondere almeno alla classe II dei prospetti 1 e 2 di quella norma, fatti salvi i requisiti di legge del DPCM 5 dicembre 1997.

IL RAPPORTO COL DPCM È ESPLICITO E VA LETTO AL CONTRARIO DI COME SEMBRA: la classe II della UNI 11367 è più severa dei limiti di legge, ma il criterio dice «fatti salvi» i requisiti del DPCM. Dove i due divergono si applica il valore più severo. Le norme UNI sono richiamate e non riprodotte; i limiti del DPCM stanno nella tematica Acustica.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.10. Prestazioni e benessere (comfort) acustico

2.3.10 Prestazioni e benessere (comfort) acustico Indicazioni al progettista Questo criterio si applica per progetti di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e 3 n50 è un numero utilizzato per quantificare l'ermeticità di un edificio. Indica il tasso di ricambio d'aria che si verifica a causa delle infiltrazioni d'aria attraverso l'involucro edilizio quando esiste una differenza di pressione dell'aria di 50 Pa tra interno ed esterno. Questo tasso di ricambio d'aria è il rapporto tra la portata d'aria di infiltrazione in m 3/h misurata a una differenza di pressione di 50 Pa e il volume interno dell'edificio. È espresso in h-1. ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria. Criterio Il progetto deve prevedere che i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell'edificio quali partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367 corrispondano almeno a quelli della classe II del prospetto 1 e del prospetto 2 di tale norma (sono fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici»). Nel caso in cui il presente criterio ed il citato decreto prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, devono essere considerati, quali valori da conseguire, quelli che prevedono le prestazioni più restrittive tra i due. Devono essere rispettati i valori caratterizzati come «prestazione buona» nel prospetto B.1 dell'Appendice B della medesima norma. I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura devono soddisfare il livello di «prestazione superiore» riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A di tale norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come «prestazione buona» nel prospetto B.1 dell'Appendice B di tale norma. Le scuole devono soddisfare almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e benessere acustico interno indicati nella UNI 11532-2. Le caratteristiche di benessere acustico degli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, devono rispettare i valori indicati nella UNI 11367 – Appendice C. Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni sopra indicate se l'intervento riguarda la ristrutturazione edilizia totale o parziale che prevede interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti. Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti, deve essere assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti. Detto miglioramento non è richiesto quando gli elementi tecnici coinvolti rispettino le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti. La sussistenza dei precedenti casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica abilitato ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 6 e del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. Anche nei casi nei quali non è possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti e prevede anche una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica abilitato ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 6 e del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. In fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti. Per gli interventi su edifici esistenti che non riguardano ristrutturazioni totali o parziali che prevedano interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti, la stazione appaltante può valutare se sostituire la relazione di collaudo basata su misure con una dichiarazione redatta da tecnico competente in acustica.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Prevenire e ridurre la concentrazione di radon

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.11 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Il progetto prevede strategie e tecniche per prevenire e ridurre la concentrazione di gas radon nei locali destinati ad abitazione o a lavoro — membrane anti-radon, sistemi di ventilazione che modificano la ripartizione della pressione fra interno ed esterno — anche in sinergia con gli interventi di risparmio energetico, e fissa il livello massimo di riferimento richiesto dal criterio.

SI INCROCIA CON LA TENUTA ALL'ARIA: un involucro più ermetico, a parità di terreno, concentra di più. È il motivo per cui il criterio dice «anche in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico».

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.11. Radon

2.3.11 Radon Indicazioni al progettista Questo criterio si applica per progetti di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione straordinaria qualora prevedano opere che coinvolgono le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno. Criterio Il progetto deve prevedere strategie e tecniche idonee a prevenire e a ridurre la concentrazione di gas Radon all'interno dei locali destinati ad uso abitativo o di lavoro degli edifici, anche in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico, quali ad esempio l'isolamento attraverso membrane «anti radon», adeguati sistemi di ventilazione mirati a modificare la ripartizione della pressione tra ambiente interno ed esterno della costruzione, ecc. Il livello massimo di riferimento, espresso in termini di concentrazione di attività media annuale di Radon in aria deve essere pari a 200 Bq/m 3 in armonia con il Livello di Riferimento stabilito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024. Il criterio si applica in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione indipendentemente dalla zona in cui ricade l'edificio; quindi, non esclusivamente nelle aree prioritarie definite ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ove queste siano già state determinate. Il radon, infatti può provenire principalmente dal terreno sottostante l'edificio, ma la sua capacità di accumularsi nei luoghi chiusi dipende principalmente dalle caratteristiche costruttive degli stessi. Le strategie, compresi i metodi e gli strumenti per la prevenzione e la riduzione del gas radon indoor devono rispettare quanto stabilito dal PNAR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2024, «Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032»,i documenti tecnici ad esso afferenti (Dal paragrafo 4.4 alle Azioni 2.1 e 2.3 – Fase di monitoraggio in corso d'opera e finale a pag. 129 del DPCM citato) e le indicazioni tecniche per le misure riportate nella norma UNI ISO 11665-8 (Misura della radioattività nell'ambiente – Aria: radon-222 - Parte 8: metodologie per le indagini iniziali e supplementari negli edifici). Verifica La relazione CAM di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. È previsto al termine dei lavori la misurazione della media annuale di Radon con le modalità di cui all'allegato II sezione I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, avvalendosi dei servizi di dosimetri di cui all'art.155, che rilasciano una relazione tecnica al termine delle misure con il contenuto indicato nel medesimo allegato.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Progettare i nodi di posa dei serramenti secondo la UNI 11673-1

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.12 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Sia in caso di sostituzione sia di installazione ex novo, il progetto prevede nodi di posa dei serramenti esterni e interni conformi ai criteri della UNI 11673-1, oppure prescrive nodi di posa già qualificati ai sensi di quella norma.

È IL PUNTO IN CUI SI PERDE QUELLO CHE SI È GUADAGNATO: un serramento ad alte prestazioni posato male annulla il vantaggio termico e acustico, e il ponte termico di giunzione porta la condensa. La norma è richiamata e non riprodotta.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.12. Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con

2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco Indicazioni al progettista Questo criterio si applica per progetti di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria qualora questi comprendano interventi di sostituzione degli infissi esterni. Questo criterio ha lo scopo di garantire una posa tecnicamente corretta ed efficace in conformità alle norme UNI per l'intervento inerente ai serramenti. Criterio Il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo, deve prevedere nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure prescrive nodi di posa di serramenti esterni e interni già qualificati, ai sensi della norma citata. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», in relazione allo specifico progetto esecutivo della posa, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale in conformità alle indicazioni della norma UNI 11673-1. La relazione tecnica può integrare un rapporto di conformità emesso da un laboratorio di prova abilitato dal MIMIT e notificato presso la Commissione Europea ad operare nell'ambito degli schemi previsti dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024). In alternativa al rapporto di conformità, la relazione tecnica può fare riferimento al possesso del Marchio Progettazione Posa Qualità in corso di validità, quale evidenza della pre-verifica della conformità alla norma UNI 11673-1.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Diagnosticare e risanare il degrado da umidità negli edifici esistenti

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.13 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

In fase di diagnosi vanno determinati con indagini il tipo di umidità, i fenomeni di degrado e lo stato di conservazione degli elementi tecnici; il piano di indagine può essere approfondito determinando il contenuto d'acqua nei materiali secondo UNI 11085 o UNI 11121 e i valori di temperatura e umidità relativa. Il progetto di risanamento discende da quella diagnosi.

È UN CRITERIO NUOVO DEL 2025: nel CAM 2022 non c'era. Riguarda solo gli edifici esistenti.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.13. Progettazione degli interventi di risanamento del degrado

2.3.13 Progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti Indicazioni al progettista Questo criterio ha lo scopo di indirizzare il progetto verso il contrasto e il risanamento del degrado derivante dai fenomeni di umidità e si applica per progetti di interventi su edifici esistenti affetti da fenomeni di degrado da umidità, tra cui gli interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici storici, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'impatto dell'assorbimento e della migrazione dell'acqua all'interno della struttura porosa dei materiali costruttivi e negli elementi tecnici dell'organismo edilizio incide sia sulle caratteristiche meccaniche sia su quelle energetiche, in termini di riduzione delle resistenze meccaniche e di aumento della conducibilità termica, oltre che sulla salubrità degli ambienti interni, in termini di impatto sui requisiti igienico-ambientali e sulla salute dell'uomo. Pertanto, è necessario progettare idonei interventi di contrasto e di risanamento dall'umidità negli elementi tecnici, definiti mediante una preliminare fase di diagnosi. La documentazione di progetto deve essere supportata dal Piano di indagini e Studi conoscitivi, così come prescritto dal Codice nell'ambito del PFTE. Deve, inoltre, essere sviluppato il progetto di risanamento dei materiali e degli elementi tecnici affetti da degrado da umidità. Il Progetto di risanamento si articola nelle fasi di diagnosi, definizione dell'intervento, verifica dell'efficacia prestazionale della soluzione adottata e manutenzione. La fase di diagnosi è finalizzata a determinare: il tipo di umidità; il contenuto di acqua liquida nei materiali costruttivi; le caratteristiche termo-igrometriche dell'ambiente interno e di quello esterno; l'orientamento geografico; la presenza di acqua nel terreno; i fenomeni di degrado e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi tecnici. Negli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la diagnosi si attua preferibilmente mediante metodi non invasivi e non distruttivi che consentano la determinazione quantitativa o qualitativa dei parametri utili a determinare lo stato di conservazione degli elementi tecnici affetti dai fenomeni di umidità. La fase di progetto degli interventi di risanamento deve essere sviluppata sulla base dei risultati della diagnosi e deve prevedere, come obiettivo primario, l'eliminazione della causa che ha determinato la presenza di acqua all'interno dei materiali e il risanamento degli elementi tecnici affetti da fenomeni di umidità. La verifica dell'efficacia prestazionale dell'intervento di risanamento nel tempo deve essere pianificata nel Piano di manutenzione dell'edificio, come previsto dal Codice. La verifica va effettuata mediante la comparazione dei valori dei parametri individuati dal progettista come rappresentativi del fenomeno e quelli degli stessi parametri misurati periodicamente per un arco temporale definito dal progettista come idoneo a certificarne l'efficacia in relazione al tipo di umidità diagnosticata. Tutti i costi per lo svolgimento delle attività di verifica e manutenzione devono essere previsti nella fase di progettazione e debitamente descritti e computati nel Piano di verifica ed inseriti nel Quadro economico di progetto. Criterio Nella fase di diagnosi devono essere determinati, attraverso indagini:  Il tipo di umidità;  i fenomeni di degrado;  lo stato di conservazione degli elementi tecnici in termini di determinazione dell'impatto del fenomeno di umidità; Il piano di indagine può essere approfondito mediante la determinazione:  del contenuto di acqua nei materiali costruttivi, in termini di quantificazione del grado di saturazione determinato secondo le norme UNI 11085 o UNI 11121;  dei valori di temperatura e umidità relativa dell'aria all'interno e all'esterno, espressi in [°C], di portata dell'aria immessa in ambiente, espresso in [m3/h] e di superficie areante, espresso in [m2];  dell'esposizione ambientale, in termini di orientamento geografico dell'edificio e di valutazione della presenza di acqua nel terreno in cui questo è inserito. Nel caso di edifici storici, i parametri identificativi dell'eventuale degrado sono ricavati mediante una diagnosi che, qualora possibile, si avvale di indagini non distruttive e non invasive, Per indagini più approfondite, da effettuare con i metodi previsti dalle norme UNI 11085 e 11121, i prelievi dei campioni di muratura si effettuano in accordo con la Stazione appaltante e sotto il controllo dell'Ente di tutela, laddove quest'ultimo sia richiesto. La fase di progetto degli interventi di risanamento deve essere sviluppata sulla base dei risultati della diagnosi e descrive le soluzioni tecniche in termini di materiali, tecniche e tecnologie utili alla eliminazione della causa e allo smaltimento dell'umidità accumulata, anche in coerenza con le caratteristiche funzionali e conservative dell'edificio. Le tecniche e le tecnologie previste in progetto devono essere supportate da un'attestazione di efficacia basata sui risultati raggiunti in altri interventi o per via sperimentale. Tale attestazione è rilasciata da Enti di ricerca riconosciuti o da Università. Il progettista, in accordo con la Stazione appaltante, definisce i target prestazionali attesi, relativi ai parametri considerati significativi, ai fini della risoluzione dello specifico degrado da umidità e redige il Piano di verifica degli interventi di risanamento, deve indicare i parametri significativi da monitorare rispetto a tali target prestazionali attesi, descrivere le modalità operative delle misurazioni periodiche da effettuare e computare i costi debitamente inseriti nel quadro economico di progetto. Il piano di monitoraggio ha una durata complessiva definita dal progettista e idonea a verificare l'efficacia dell'intervento, in relazione al tipo di umidità diagnosticata, e il mantenimento dei valori prestazionali raggiunti in termini di percentuale di umidità residua. Verifica La relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», descrive in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. La sezione della relazione relativa alla fase di diagnosi comprende:  l'indicazione delle indagini da effettuare per la determinazione dei parametri ritenuti essenziali dal progettista;  la determinazione del tipo di umidità;  la descrizione dei fenomeni di degrado;  la descrizione dello stato di conservazione dei materiali e degli elementi tecnici. La sezione della relazione relativa al progetto di risanamento comprende:  la descrizione della soluzione proposta in termini di materiali, tecniche e tecnologie utilizzate;  la motivazione della scelta dell'intervento;  la definizione dei target di riferimento e dei tempi necessari a raggiungerli;  la verifica dei principi di compatibilità materica con le caratteristiche degli elementi costruttivi su cui si interviene;  la verifica dei principi di non invasività e reversibilità, nel caso di edifici storici;  i riferimenti delle certificazioni di efficacia prestazionale delle tecnologie adottate;  la verifica del rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e i riferimenti alle eventuali autorizzazioni degli Enti di tutela. La sezione della relazione relativa al piano di verifica degli interventi di risanamento comprende:  indicazione dei parametri significativi da verificare rispetto ai target prestazionali attesi;  le modalità operative della verifica;  la valutazione dei costi.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Separare le reti di raccolta e distribuzione dell'acqua

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.14 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Il progetto prevede reti separate per la raccolta delle acque reflue meteoriche, grigie e nere per recuperarne la maggiore frazione possibile; reti di distribuzione differenziate per servizi potabili e non potabili; un sistema di contabilizzazione del consumo idrico.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.14. Risparmio idrico – reti di raccolta delle acque reflue di

2.3.14 Risparmio idrico – reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile) Indicazioni al progettista Questo criterio si applica agli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, restauro, risanamento conservativo. Si applica, inoltre, per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora questi comprendano interventi di rifacimento dell'impianto di adduzione idrica e di scarico e si applica anche ad altri interventi edilizi che non siano edifici. Criterio Il progetto deve prevedere i seguenti interventi: • La realizzazione all'interno dell'edificio di reti separate per la raccolta delle acque reflue meteoriche, grigie e nere al fine di poterne recuperare la maggiore frazione possibile; • La realizzazione di reti di distribuzione di acqua differenziate per i servizi potabili e i servizi non potabili; • L'installazione di un sistema di contabilizzazione del consumo idrico. Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento devono essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche. Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione» e della norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici» o norme equivalenti. Le reti di scarico delle acque nere devono essere separate dalle reti di raccolta delle acque grigie fino in una posizione dell'edificio che renda possibile l'installazione di un sistema di trattamento delle acque grigie per il loro successivo riutilizzo nell'edificio per i servizi non potabili compatibili. Le reti di distribuzione per servizi idrico-sanitari primari non potabili devono poter essere alimentate anche dalla rete idrica potabile. Il sistema di contabilizzazione dei consumi idrici deve consentire di rilevare almeno i consumi delle diverse sorgenti idriche potabili e non potabili. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Raccogliere e riusare le acque meteoriche

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.15 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, fra cui i regolamenti urbanistici ed edilizi comunali, il progetto prevede la raccolta e lo stoccaggio delle acque piovane per uso irriguo o per gli scarichi sanitari, con impianti realizzati secondo la UNI/TS 11445 e la UNI EN 805.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.15. Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche

2.3.15 Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche Indicazioni al progettista Questo criterio si applica a interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione. Si evidenzia che questo criterio si applica anche ad altri interventi edilizi che non siano edifici. Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Criterio Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), il progetto deve prevedere la raccolta e lo stoccaggio delle acque piovane per uso irriguo o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici». Questo criterio si applica anche per i progetti degli interventi di altre opere e manufatti che prevedano superfici captanti. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio «2.1.1 Relazione CAM di progetto», illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Redigere il piano di manutenzione dell'opera

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.16 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Il progettista redige il piano di manutenzione generale dell'opera e raccoglie la documentazione necessaria alla fase d'uso. Il piano di manutenzione e il piano di decostruzione devono essere coerenti con gli scenari di manutenzione, riparazione, sostituzione e fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti dallo studio LCA-LCC richiesto dal criterio.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.16. Piano di manutenzione dell’opera

2.3.16 Piano di manutenzione dell'opera Indicazioni alla stazione appaltante La stazione appaltante archivia il piano di manutenzione elaborato dal progettista, al fine di consentire l'esecuzione delle attività necessarie a garantire il mantenimento delle prestazioni durante l'esercizio dell'opera. Indicazioni al progettista Si evidenzia che questo criterio si applica anche ad altri interventi edilizi che non siano edifici. Questo criterio si applica agli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, restauro, risanamento conservativo. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Criterio Il progettista deve redigere il piano di manutenzione generale dell'opera e raccoglie tutta la documentazione che sarà necessaria nella fase d'uso dell'opera realizzata, per una sua corretta manutenzione. Il piano di manutenzione e il piano di demolizione di cui al criterio «2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita», dovranno essere coerenti con gli scenari di manutenzione, riparazione, sostituzione e fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti dallo studio LCA-LCC di cui al paragrafo «1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici» ed includere tutte le attività necessarie a garantire il mantenimento delle prestazioni dell'edificio per l'intera durata del Reference Study Period (RSP). Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è suddiviso in: a) Manuale d'uso; b) Manuale di manutenzione; c) Programma di manutenzione; d) Modalità e programma di verifica dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti in questo documento; e) Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi; f) Ove previsto, programma di monitoraggio e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e riduzione del radon secondo le modalità di cui all'allegato II sezione I del d.lgs 101/2020 avvalendosi dei servizi di dosimetri di cui all'art.155 (cfr. a tal proposito il criterio «2.3.11 Radon»). Ai fini della gestione informativa digitale delle costruzioni in accordo con quanto previsto dall'art. 43 del Codice, l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio dovrebbe essere resa nella sua rappresentazione BIM, in modo da garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato. Verifica Il progettista redige il piano di manutenzione completo della documentazione prevista dal criterio. Per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare nella relazione e riassumere in una tabella sintetica, le fonti da cui ha derivato, le informazioni relative alla durabilità che hanno determinato gli scenari di manutenzione/riparazione/sostituzione e il valore di durabilità utilizzato per la redazione del piano.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Redigere il piano di decostruzione e demolizione selettiva

CAM edilizia 2025 Allegato 1, punto 2.3.17 Criteri ambientali minimi per l'edilizia progettista Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)

Il progetto dell'edificio deve favorire, a fine vita utile, il riuso di elementi e componenti o la demolizione selettiva che massimizza il recupero delle diverse frazioni. Nelle nuove costruzioni e nelle demolizioni e ricostruzioni il progettista redige il progetto in modo che a fine vita siano possibili il riutilizzo di elementi e componenti e il recupero dei materiali.

È IL CRITERIO PIÙ LUNGO DEI DICIASSETTE, e quello che cambia davvero il modo di progettare: chiede di pensare lo smontaggio mentre si disegna il montaggio.

Testo di legge e conseguenze

CAM edilizia 2025 — art. 2.3.17. Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita

2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita Indicazioni per la stazione appaltante Nel documento Horizon Europa - Nuovo Bauhaus europeo, 2022, una delle sfide sistemiche individuate è quella di esplorare e sviluppare strategie di progettazione per favorire la durabilità, la decostruzione e il riuso. Favorire la durabilità significa progettare edifici in grado di mantenere le funzionalità dei componenti nel tempo, facilitando o minimizzando la manutenzione e la riparazione, riducendo il flusso dei rifiuti e garantendo l'estensione della vita utile. Favorire la decostruzione selettiva significa progettare edifici resilienti per consentire il recupero di materiali ed elementi da costruzione e favorire la chiusura dei flussi di materia in un'ottica di circolarità. Favorire il riuso significa progettare utilizzando materiali da costruzione che possano essere riparati, rigenerati o riciclati al fine di ridurre il consumo di risorse vergini e non rinnovabili. Questo approccio progettuale riduce la produzione di rifiuti, supportando la conservazione delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni di CO2 e il miglioramento dell'efficienza nel ciclo di vita dei materiali, massimizzando il loro valore per usi successivi. Il progetto di edifici durevoli, riutilizzabili e reversibili, che possa favorire il disassemblaggio e la demolizione selettiva dei componenti o il riuso di interi elementi, estendendo la vita utile dell'edificio, rappresenta un passo cruciale verso edifici più sostenibili e circolari. Questo approccio progettuale riduce la produzione di rifiuti, supportando la conservazione delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni di CO2 e il miglioramento dell'efficienza nel ciclo di vita dei materiali, massimizzando il loro valore per usi successivi. Indicazioni al progettista Questo criterio si applica a tutte le tipologie di intervento esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Criterio Il progetto dell'edificio deve favorire, alla fine della vita utile dell'opera, il riuso di elementi e componenti o la loro demolizione selettiva in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di prodotti e di materiale. Negli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, il progettista deve redigere il progetto in modo che a fine vita sia possibile il riutilizzo di elementi e componenti e il recupero dei diversi materiali utilizzati nell'intervento. A tale scopo il progetto prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, conformemente a quanto disposto dall'art.181 co.4 lett. b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia riutilizzabile direttamente o sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio, smontaggio, decostruzione, demolizione selettiva, per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita, deve essere redatto sulla base del Reference Study Period (RSP) definito nello studio LCA- LCC di cui al paragrafo «1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici», ove questo sia disponibile e dovrà essere coerente con la durata di vita e con gli scenari di fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti nello stesso studio o ricavati dalla documentazione tecnica. Al fine di valutare i flussi di rifiuti da demolizione e massimizzare il recupero dei materiali e dei componenti, il progettista deve redigere il piano per la decostruzione, la demolizione selettiva a fine vita, anche tenendo conto delle raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) «Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti» del 2016, sulla base del documento «Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici» della Commissione Europea, 2018 e facendo riferimento ai contenuti della prassi UNI PdR 75 «Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare» o a successive norme tecniche basate su tale prassi, utilizzando la terminologia relativa alle parti dell'edificio in accordo alle definizioni della norma UNI 8290-1. Il piano deve riportare il dettaglio della quota parte di rifiuti che potrà essere eventualmente avviata a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero e include le seguenti: • valutazione delle caratteristiche dell'edificio; • valutazione degli obiettivi di recupero con indicazione delle quantità di componenti o parti del costruito, suddividendole in base al potenziale livello di recuperabilità come: - destinate al riuso; - destinate al riciclo; - destinate ad altra forma di recupero (es. recupero energetico); - destinate a smaltimento; • raccomandazioni sulle modalità̀ di realizzazione degli interventi di smontaggio e di demolizione e delle tecnologie da impiegare • individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione; • stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale; • stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione; L'inventario dei materiali e degli elementi deve prevedere una iniziale distinzione tra • materiali o componenti pericolosi; • materiali o componenti non pericolosi inerti • materiali o componenti non pericolosi non inerti I materiali non pericolosi riutilizzabili, riciclabili e recuperabili potranno essere ulteriormente suddivisi in: - per frazioni di rifiuto monomateriali da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 luglio 2023, n. 119 «Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; - rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti da avviare ad impianti per la produzione di aggregati riciclati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006»; - rifiuti di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 marzo 2018, n- 69 ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. - rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero; Verifica Il progettista redige il piano per la decostruzione e la demolizione selettiva a fine vita come sopra indicato. Per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare nella relazione e riassumere in una tabella sintetica, le strategie progettuali adottate, le tecnologie adottate (soprattutto se innovative rispetto alla pratica corrente) oppure le fonti da cui ha derivato, le informazioni relative alle tecnologie di decostruzione e demolizione selettiva applicabili specificando per ogni materiale, componente o sistema le percentuali della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. Il progettista può fare riferimento, ove possibile e preferibilmente, alle informazioni sulle tecnologie e gli scenari di decostruzione a fine vita di uno o più componenti, fornite con le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e dei materiali, incluse le dichiarazioni ambientali di prodotto EPD, a dimostrazione della fattibilità tecnica del recupero e del riciclo. In alternativa, per la costruzione di scenari plausibili di riciclo e recupero si può far riferimento ai rapporti pubblicati annualmente da ISPRA e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Se non si fa: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gara, impugnabile davanti al giudice amministrativo. In fase di esecuzione il mancato rispetto è inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste dal contratto e dal codice.

Allegare la relazione energetica alla domanda di titolo

D.Lgs. 192/2005 art. 8, c. 1 Prestazione energetica degli edifici proprietario alla domanda di titolo abilitativo Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

I progettisti inseriscono i calcoli e le verifiche di legge nella relazione tecnica di progetto, che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento dei consumi. Presentata contestualmente al progetto — alla domanda di titolo abilitativo — è quella che si chiama relazione energetica: contiene i calcoli di progetto e le verifiche dei requisiti minimi e delle fonti rinnovabili, e senza di essa la pratica non è ricevibile.

IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato (è quella dell'art. 28 della legge 10/1991, che tutti chiamano «ex legge 10», e riporta i sistemi effettivamente scelti). Resta un documento solo, con — parole di Tino — «contenuto variabile in funzione della tipologia di intervento, così come è variabile il momento della sua presentazione rispetto all'iter di realizzazione di un intervento». Il contenuto variabile è quello dei tre schemi del DM 26 giugno 2015: Allegato 1 per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, Allegato 2 per le ristrutturazioni di secondo livello e la riqualificazione con intervento sull'involucro, Allegato 3 per i soli impianti tecnici.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Se non si fa: Senza, la pratica non è ricevibile e il titolo viene negato. Al professionista che la compila senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).

Depositare la relazione termotecnica prima di iniziare i lavori

D.Lgs. 192/2005 art. 8, c. 1 Prestazione energetica degli edifici proprietario contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica)

Lo stesso documento, presentato nell'altro momento che l'articolo prevede: contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori, a progetto ormai approvato. È la relazione che tutti chiamano «ex legge 10», perché nasce dall'art. 28 della legge 10/1991, e riporta i sistemi effettivamente scelti per l'installazione. Si compila secondo gli schemi del decreto 26 giugno 2015, che cambiano con la tipologia di intervento. Il proprietario, o chi ne ha titolo, la deposita in doppia copia presso le amministrazioni competenti. Non è dovuta per l'installazione di una pompa di calore fino a 15 kW termici né per la sostituzione di un generatore sotto la soglia dell'art. 5, c. 2, lett. g) del DM 37/2008.

IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato (è quella dell'art. 28 della legge 10/1991, che tutti chiamano «ex legge 10», e riporta i sistemi effettivamente scelti). Resta un documento solo, con — parole di Tino — «contenuto variabile in funzione della tipologia di intervento, così come è variabile il momento della sua presentazione rispetto all'iter di realizzazione di un intervento». Il contenuto variabile è quello dei tre schemi del DM 26 giugno 2015: Allegato 1 per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, Allegato 2 per le ristrutturazioni di secondo livello e la riqualificazione con intervento sull'involucro, Allegato 3 per i soli impianti tecnici.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Se non si fa: Al professionista che la compila senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).

Valutare i sistemi alternativi ad alta efficienza

D.Lgs. 192/2005 art. 8, c. 1-bis Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Nella relazione tecnica, per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti, va inserita una valutazione — da fare in fase di progettazione — della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza: fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore, sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione va documentata e tenuta disponibile per la verifica.

Il comma è stato inserito dal D.Lgs. 56/2010 e poi riscritto: la valutazione, prima dovuta per i soli edifici nuovi sopra i 1.000 m², vale oggi anche per le ristrutturazioni importanti. La precisazione «da effettuarsi in fase di progettazione» viene dal D.Lgs. 48/2020. Sulla natura della relazione vedi la nota dell'adempimento dlgs192-relazione-tecnica.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).

Coprire con fonti rinnovabili la quota minima dell'Allegato III

D.Lgs. 199/2021 art. 26, c. 1, Allegato III Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevante devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione dell'Allegato III. L'obbligo riguarda i progetti la cui richiesta di titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022. Non si applica agli edifici temporanei da rimuovere entro 24 mesi dalla fine dei lavori, e per gli edifici vincolati vale solo se compatibile con il vincolo.

L'asse «tipo di impianto» è lasciato indifferente di proposito: il comma parla dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento dell'edificio, non di una categoria di impianto. Mostrarlo una volta di troppo è meno grave che nasconderlo quando serve. La corrispondenza fra «ristrutturazione rilevante» di questo decreto e le categorie di intervento del D.Lgs. 192/2005 è resa con la ristrutturazione importante di primo livello, che è l'equivalente più vicino. Dal 4 febbraio 2026 il comma copre anche la ristrutturazione del solo impianto termico: è l'adempimento dlgs199-fer-impianto-termico. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Se non si fa: L'inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio (art. 26, c. 4).

Coprire con fonti rinnovabili anche ristrutturando il solo impianto termico

D.Lgs. 199/2021 art. 26, c. 1, Allegato III Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

L'obbligo di copertura con fonti rinnovabili dell'Allegato III si applica anche agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili. È l'estensione che allarga l'obbligo oltre l'opera edilizia: si rifà l'impianto e la quota di rinnovabili va comunque verificata.

DA QUANDO. La frase «e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili» è stata inserita nel c. 1 dall'art. 13, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (GU n. 15 del 20 gennaio 2026) e vale dal 4 FEBBRAIO 2026. Prima di quella data l'obbligo di copertura riguardava la sola opera edilizia: rifare l'impianto termico, da solo, non lo faceva scattare. È la novità che allarga di più il campo di applicazione, ed è recente. Da confermare la resa di «ristrutturazione di un impianto termico» sugli assi: qui è l'installazione nuova, la trasformazione e l'ampliamento di un impianto di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione, e resta fuori la sola sostituzione del generatore. Si noti che la fattibilità è tripla — tecnica, economica e funzionale — ed è una condizione dell'obbligo, non una deroga da chiedere. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Se non si fa: L'inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio (art. 26, c. 4).

Inserire i calcoli e le verifiche dell'Allegato III nella relazione

D.Lgs. 199/2021 art. 26, c. 5, Allegato III Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione tecnica di progetto prevista dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 192/2005, o nel provvedimento equivalente della Regione o Provincia autonoma. È il documento in cui l'obbligo di copertura si dimostra: senza quei calcoli la verifica non esiste.

IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato. Qui è la relazione energetica: l'art. 26, c. 5 rinvia alla relazione dell'art. 8, c. 1 del D.Lgs. 192/2005, e i calcoli dell'Allegato III si allegano alla presentazione del progetto. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Se non si fa: Senza la dimostrazione dell'obbligo del c. 1 si ricade nel diniego del titolo edilizio (art. 26, c. 4).

Trasmettere al GSE una copia della relazione

D.Lgs. 199/2021 art. 26, c. 5 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica), copia al GSE

Una copia della relazione tecnica di progetto che contiene i calcoli e le verifiche dell'Allegato III è trasmessa al GSE, per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili e per alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici previsto dall'art. 4-quater del D.Lgs. 192/2005. È un obbligo distinto dal deposito in comune, e si dimentica proprio perché è distinto.

È l'adempimento per cui una check list esiste: nessuno lo ricorda, perché il comma lo infila in coda alla frase sui calcoli. Da verificare quali siano oggi le modalità operative di trasmissione al GSE — il decreto non le indica — e se il soggetto obbligato sia il progettista o il committente: il comma dice «è trasmessa» senza nominare chi. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per la mancata trasmissione.

Documentare l'impossibilità tecnica o economica di integrare le rinnovabili

D.Lgs. 199/2021 art. 26, c. 9, Allegato III, punto 4 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Se è impossibile, in tutto o in parte, rispettare l'obbligo di integrazione, il progettista lo evidenzia nella relazione tecnica di progetto e lo dettaglia esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In quel caso il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo l'Allegato III, paragrafo 4: la deroga non è gratuita, si paga con un requisito più severo altrove.

DUE VERSIONI, E LA DIFFERENZA CONTA. Fino al 3 febbraio 2026 la deroga valeva per la sola impossibilità TECNICA; le parole «o economica» sono state aggiunte dall'art. 13, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 e valgono dal 4 FEBBRAIO 2026. Un progetto anteriore non poteva invocare il costo. L'obbligo di documentare l'impossibilità nella relazione, invece, c'è da sempre, e per questo la finestra di questo adempimento resta aperta dal 13 giugno 2022. In tutti e due i casi la deroga va «dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili»: non basta affermarla. E non è gratuita — il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo l'Allegato III, paragrafo 4. Per gli edifici vincolati il c. 2 rinvia proprio a questo comma. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Se non si fa: Una deroga non dettagliata su tutte le opzioni tecnologiche non è motivata, e l'obbligo del c. 1 resta inadempiuto: diniego del titolo edilizio (art. 26, c. 4).

Inserire nella relazione tecnica i calcoli e le verifiche del decreto

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.2, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

I calcoli e le verifiche previsti dal decreto vanno inseriti nella relazione tecnica di progetto che attesta la rispondenza alle prescrizioni sul contenimento dei consumi, secondo gli schemi del decreto sugli schemi di relazione. È la relazione che si allega quando si presenta il progetto.

IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato (è quella dell'art. 28 della legge 10/1991, che tutti chiamano «ex legge 10», e riporta i sistemi effettivamente scelti). Resta un documento solo, con — parole di Tino — «contenuto variabile in funzione della tipologia di intervento, così come è variabile il momento della sua presentazione rispetto all'iter di realizzazione di un intervento». Il contenuto variabile è quello dei tre schemi del DM 26 giugno 2015: Allegato 1 per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, Allegato 2 per le ristrutturazioni di secondo livello e la riqualificazione con intervento sull'involucro, Allegato 3 per i soli impianti tecnici.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Far integrare la relazione dall'energy manager, dove è nominato

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.2, c. 1 Prestazione energetica degli edifici responsabile per l'energia Attestazione di verifica

Negli enti soggetti all'obbligo di nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (art. 19 della legge 10/1991), la relazione di progetto va obbligatoriamente integrata con l'attestazione di verifica sull'applicazione della norma, redatta da quel responsabile.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare l'assenza di muffe e di condensazioni interstiziali

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 2 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Quando l'intervento riguarda le strutture opache che delimitano il volume climatizzato verso l'esterno, va verificata secondo la UNI EN ISO 13788 l'assenza di rischio di formazione di muffe — con particolare attenzione ai ponti termici nelle nuove costruzioni — e di condensazioni interstiziali.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare la convenienza di coperture riflettenti o di climatizzazione passiva

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 3 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Per le coperture è obbligatoria la verifica di efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'uso di materiali ad elevata riflettanza solare (non inferiore a 0,65 per le coperture piane e a 0,30 per quelle a falde) o di tecnologie di climatizzazione passiva come ventilazione e coperture a verde. Le verifiche vanno documentate nella relazione.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Trattare l'acqua dell'impianto termico

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 5 Prestazione energetica degli edifici progettista

Negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico secondo la UNI 8065. Oltre i 100 kW di potenza al focolare, e con acqua di alimentazione di durezza superiore a 15 gradi francesi, è obbligatorio anche l'addolcimento.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Dimostrare che la microcogenerazione ha un PES non negativo

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 7 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Installando impianti di microcogenerazione, l'indice di risparmio di energia primaria PES, calcolato secondo l'Allegato III del D.Lgs. 20/2007 nelle condizioni di esercizio, non deve risultare inferiore a zero. Il progettista inserisce in relazione il calcolo del PES atteso a preventivo su base annua.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Predisporre l'allacciamento al teleriscaldamento, se conviene

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 4 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Se a meno di mille metri dall'edificio c'è una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, o un progetto approvato, ed esistono valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatorio predisporre le opere murarie e impiantistiche per l'allacciamento. In ogni caso la soluzione scelta va motivata nella relazione.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Dotare l'impianto di regolazione automatica con compensazione climatica

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 10 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Gli impianti di climatizzazione invernale devono avere sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente per singolo locale o zona termica, così da non surriscaldare per effetto degli apporti solari e gratuiti, assistiti da compensazione climatica. La compensazione si può omettere solo con sistemi equivalenti o migliori, o se non è tecnicamente realizzabile, documentandolo in relazione.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Installare i sistemi di misurazione intelligente dell'energia

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 11 Prestazione energetica degli edifici progettista

Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti di primo livello si installano sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, secondo l'art. 9 del D.Lgs. 102/2014.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Installare la contabilizzazione per le utenze servite dallo stesso impianto

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 12 Prestazione energetica degli edifici progettista

Negli impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatorio un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell'acqua calda sanitaria, secondo l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 102/2014.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Dotare l'edificio non residenziale di un sistema di automazione BACS

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 13 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Per gli edifici a uso non residenziale è obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione dell'edificio e degli impianti termici: classe B o superiore.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare i parametri rispetto all'edificio di riferimento

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.3, c. 2 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

In sede progettuale si determinano i parametri, gli indici di prestazione e le efficienze, e si verifica che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione H'T, il rapporto Asol,est/Asup utile e gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai rispettivi valori limite, calcolati sull'edificio di riferimento.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Valutare le schermature e fare le verifiche per l'estate

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.3, c. 4 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Il progettista valuta e documenta l'efficacia dei sistemi di schermatura delle superfici vetrate e, salvo le categorie E.6 ed E.8, esegue in tutte le zone climatiche le verifiche sulle pareti opache: massa superficiale o trasmittanza termica periodica entro i limiti, con la stessa verifica per le pareti orizzontali e inclinate.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rispettare la trasmittanza limite delle pareti divisorie

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.3, c. 5 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Salvo la categoria E.8, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti di primo livello limitate a demolizione e ricostruzione, in zona climatica C, D, E ed F, e realizzando pareti interne di separazione fra unità immobiliari, la trasmittanza delle strutture di separazione fra edifici o unità confinanti non deve superare 0,8 W/m²K. Lo stesso limite vale per le strutture opache che separano dall'esterno gli ambienti non climatizzati adiacenti a quelli climatizzati.

IL LIMITE TERMICO CEDE A QUELLO ACUSTICO, e il decreto lo dice da sé: il valore di 0,8 W/m²K vale «fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e successive modificazioni, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici». È il punto in cui le due tematiche si toccano, ed è il caso in cui un progettista si fa male: una parete divisoria alleggerita per stare sotto 0,8 W/m²K può non raggiungere il potere fonoisolante richiesto per la categoria dell'edificio, e in quel caso comanda l'acustica. I limiti acustici stanno nella tematica «Acustica edilizia e ambientale», DPCM 5/12/1997, Allegato A, Tabella B.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rispettare i requisiti dell'edificio a energia quasi zero

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.4, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Sono edifici a energia quasi zero quelli che rispettano insieme tutti i requisiti determinati con i valori dell'edificio di riferimento per l'anno indicato dal decreto e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Dal 1° gennaio 2021 tutti i nuovi edifici devono esserlo.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare l'H'T della porzione su cui si interviene

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 4.2, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, per la porzione di involucro interessata dai lavori vanno rispettati i requisiti del Capitolo 5 e va verificato che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione H'T risulti inferiore al valore limite, per tutte le categorie di edificio.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rispettare la trasmittanza limite delle parti su cui si interviene

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.2, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Nella riqualificazione energetica, le strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e le chiusure tecniche trasparenti interessate dai lavori devono rispettare i valori limite di trasmittanza termica dell'Appendice B, con l'eccezione della categoria E.8.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Installare le valvole termostatiche insieme all'intervento sull'involucro

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.2, c. 2 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Coibentando le pareti o installando nuove chiusure trasparenti verso l'esterno o verso ambienti non climatizzati, ai requisiti di trasmittanza si aggiunge l'obbligo di installare valvole termostatiche, o altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o unità immobiliare, assistito da compensazione climatica del generatore.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Redigere la diagnosi energetica per gli impianti da 100 kW in su

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista, con diagnosi redatta da soggetto certificato EGE Diagnosi energetica

Ristrutturando o installando impianti termici con generatore di potenza nominale maggiore o uguale a 100 kW — compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo condomino — va redatta una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che confronti le soluzioni compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi. La soluzione scelta va motivata in relazione sulla base dei risultati.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare l'efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3.1, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Installando, ristrutturando o sostituendo il generatore di un impianto di climatizzazione invernale: si calcola l'efficienza media stagionale e si verifica che superi il valore limite dell'edificio di riferimento; si installano sistemi di regolazione per singolo ambiente o unità immobiliare con compensazione climatica; se l'impianto serve più unità, la contabilizzazione che permetta di ripartire i consumi.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare l'efficienza dell'impianto di climatizzazione estiva

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3.2, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Installando, ristrutturando o sostituendo le macchine frigorifere di un impianto di climatizzazione estiva: si calcola l'efficienza globale media stagionale e si verifica che superi il valore limite; dove tecnicamente possibile si installano sistemi di regolazione per singolo ambiente.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare l'efficienza dell'impianto di acqua calda sanitaria

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3.3, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Negli interventi sugli impianti tecnologici idrico sanitari vanno rispettati i requisiti minimi dei regolamenti comunitari e verificate le efficienze previste dal decreto per la produzione di acqua calda sanitaria.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rispettare i requisiti degli impianti di illuminazione

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3.4, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Per tutte le categorie di edificio diverse dalle residenziali, negli interventi sugli impianti di illuminazione vanno rispettati i requisiti previsti dal decreto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rispettare i requisiti degli impianti di ventilazione

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3.5, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Installando, sostituendo o riqualificando impianti di ventilazione, i nuovi impianti devono rispettare i requisiti previsti dal decreto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Installare i dispositivi autoregolanti sostituendo il generatore

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 10 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Sostituendo il generatore di calore vanno installati dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, dove giustificabile, in una zona determinata dell'unità immobiliare, a condizione che l'installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di incentivi e benefici fiscali, un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni. La mancata installazione va motivata dal progettista nella relazione.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Applicare le disposizioni antincendio alle parti opache dell'involucro

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista

Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti, quando l'intervento riguarda le parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendio si applicano le pertinenti disposizioni di prevenzione incendi.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Eseguire la valutazione di sicurezza delle NTC 2018

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 2 Prestazione energetica degli edifici progettista

Fermo il rispetto della normativa sul rischio sismico, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante è obbligatoria la «Valutazione di sicurezza» di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Valutare i sistemi alternativi ad alta efficienza e metterlo in relazione

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 3 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Progettando nuovi edifici o la ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti, il progettista tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, e inserisce le valutazioni nella relazione di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 192/2005.

Si affianca all'obbligo dell'art. 8, comma 1-bis del D.Lgs. 192/2005: stessa valutazione, detta due volte.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Predisporre i punti di ricarica nei parcheggi ad accesso pubblico

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 6.2, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Gli edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico — supermercati, centri commerciali, aeroporti e simili — devono rispettare i requisiti della Tabella 4 dell'Allegato: numero minimo di punti di ricarica di Tipologia A (almeno 7,4 kW, 32 A per fase) e di Tipologia B (corrente continua, almeno 50 kW) in funzione del numero di posti auto.

Capitolo nuovo, che nella versione del 2015 non esisteva. Gli obblighi non si applicano nei casi dell'art. 4, comma 1-bis, lettera f) del D.Lgs. 192/2005. Le tabelle non sono trascritte: vanno lette nell'allegato.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Predisporre i punti di ricarica nei parcheggi ad accesso privato

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 6.2, c. 2 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Gli edifici non residenziali con parcheggi ad accesso privato — parcheggi aziendali, flotte e simili — devono rispettare i requisiti della Tabella 5 dell'Allegato. Gli obblighi si intendono assolti anche con le equivalenze previste: un sistema di Tipologia B al posto di dieci punti di Tipologia A, un sistema ultraveloce da 150 kW al posto di due di Tipologia B, uno da 350 kW al posto di quattro.

Le infrastrutture installate devono poter fornire servizi V1G («smart charging»), o V2G se i veicoli possono erogare servizi alla rete.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Predisporre le canalizzazioni per la ricarica negli edifici residenziali

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 6.3, c. 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Gli edifici residenziali dotati di posti auto devono rispettare i requisiti della Tabella 6 dell'Allegato per l'integrazione dei punti di ricarica. Le canalizzazioni vanno realizzate con tubi corrugati conformi alle norme sugli impianti elettrici, e dimensionate per consentire la successiva installazione dei punti di ricarica.

Capitolo nuovo, che nella versione del 2015 non esisteva. Le tabelle non sono trascritte: vanno lette nell'allegato.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Compilare la relazione tecnica secondo lo schema dell'Allegato 1

DM 26/06/2015 schemi art. 2, c. 1, Allegato 1 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica), schema dell'Allegato 1

Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti di primo livello e gli edifici a energia quasi zero la relazione tecnica di progetto segue lo schema dell'Allegato 1, che si riferisce all'applicazione integrale del D.Lgs. 192/2005 e contiene le informazioni minime perché gli organismi pubblici competenti possano accertare l'osservanza delle norme.

Testo di legge e conseguenze

DM 26/06/2015 schemi — art. 2. Relazioni tecniche di progetto

1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.

Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3).

Compilare la relazione tecnica secondo lo schema dell'Allegato 2

DM 26/06/2015 schemi art. 2, c. 1, Allegato 2 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica), schema dell'Allegato 2

Per la riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni importanti di secondo livello — edifici esistenti in cui si interviene sull'involucro e sugli impianti termici — la relazione tecnica segue lo schema dell'Allegato 2.

Testo di legge e conseguenze

DM 26/06/2015 schemi — art. 2. Relazioni tecniche di progetto

1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.

Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3).

Compilare la relazione tecnica secondo lo schema dell'Allegato 3

DM 26/06/2015 schemi art. 2, c. 1, Allegato 3 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica), schema dell'Allegato 3

Quando i lavori — comunque denominati: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo — insistono sui soli impianti tecnici, e non sull'involucro, la relazione tecnica segue lo schema dell'Allegato 3, che si riferisce a un'applicazione parziale del D.Lgs. 192/2005.

Quale dei tre schemi si usa dipende da che cosa si tocca, non da come si chiama l'intervento: l'Allegato 3 vale quando i lavori insistono soltanto su impianti con un proprio consumo energetico. Se si tocca anche l'involucro si passa all'Allegato 2.

Testo di legge e conseguenze

DM 26/06/2015 schemi — art. 2. Relazioni tecniche di progetto

1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.

Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3).

Progettare l'aria interna fra 18 e 20 °C, uguale in tutti gli ambienti

DM 5/7/1975 art. 4, c. 2 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa fra i 18 °C e i 20 °C, deve essere effettivamente rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

È UNA TEMPERATURA DI PROGETTO, non un limite di esercizio: i limiti di esercizio degli impianti stanno altrove (DPR 74/2013). La prescrizione «uguale in tutti gli ambienti» è quella che si dimentica, e vieta di progettare il bagno a 24 °C e le camere a 18 °C. CAMPO DI APPLICAZIONE, DA SCIOGLIERE: il decreto riguarda i LOCALI DI ABITAZIONE, e secondo le premesse del DM 9 giugno 1999 le sue disposizioni «sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti». Nessuno degli assi oggi disponibili esprime «alloggio» senza dire anche altro, e per questo l'adempimento non dichiara applicabilità: compare sempre. Meglio un filtro che manca di uno che mente.

Testo di legge e conseguenze

DM 5/7/1975 — art. 4.

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Se non si fa: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: il decreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggio non è abitabile.

Evitare tracce di condensazione permanente sulle pareti opache

DM 5/7/1975 art. 4, c. 3 Prestazione energetica degli edifici progettista Verifica di condensazione superficiale e interstiziale

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

È la verifica che il DM requisiti minimi richiede in modo più dettagliato e con un metodo preciso (fattore di temperatura f,Rsi, assenza di condensa interstiziale o sua rievaporazione); questo comma del 1975 è il principio, e vale anche dove quel decreto non arriva. «Permanente» esclude la condensa transitoria, non la muffa ricorrente. CAMPO DI APPLICAZIONE, DA SCIOGLIERE: il decreto riguarda i LOCALI DI ABITAZIONE, e secondo le premesse del DM 9 giugno 1999 le sue disposizioni «sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti». Nessuno degli assi oggi disponibili esprime «alloggio» senza dire anche altro, e per questo l'adempimento non dichiara applicabilità: compare sempre. Meglio un filtro che manca di uno che mente.

Testo di legge e conseguenze

DM 5/7/1975 — art. 4.

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Se non si fa: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: il decreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggio non è abitabile.

Assicurare l'illuminazione naturale diretta dei locali

DM 5/7/1975 art. 5, c. 1 Illuminazione naturale degli edifici progettista Elaborati di progetto

Tutti i locali degli alloggi devono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Ne sono eccettuati i servizi igienici, i disimpegni, i corridoi, i vani-scala e i ripostigli.

«ILLUMINAZIONE NATURALE DIRETTA» vuol dire che la luce arriva dall'esterno attraverso una superficie trasparente del locale stesso: un locale illuminato di rimbalzo da un altro locale non soddisfa la condizione, ed è il motivo per cui i soppalchi e i locali in seconda fila sono il caso difficile. L'elenco delle eccezioni è chiuso. CAMPO DI APPLICAZIONE, DA SCIOGLIERE: il decreto riguarda i LOCALI DI ABITAZIONE, e secondo le premesse del DM 9 giugno 1999 le sue disposizioni «sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti». Nessuno degli assi oggi disponibili esprime «alloggio» senza dire anche altro, e per questo l'adempimento non dichiara applicabilità: compare sempre. Meglio un filtro che manca di uno che mente.

Testo di legge e conseguenze

DM 5/7/1975 — art. 5.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Se non si fa: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: il decreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggio non è abitabile.

Rispettare il fattore di luce diurna medio del 2 % e il rapporto illuminante di 1/8

DM 5/7/1975 art. 5, c. 2 Illuminazione naturale degli edifici progettista Calcolo del fattore di luce diurna e verifica del rapporto illuminante

Per ciascun locale d'abitazione l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

SONO DUE CONDIZIONI, NON UNA, e vanno soddisfatte TUTTE E DUE: il «e comunque» le lega. Il rapporto di 1/8 è geometrico e si verifica col metro; il fattore di luce diurna medio del 2 % è prestazionale e dipende da come la finestra è fatta e dove sta, dal vetro, dalle ostruzioni esterne e dalle riflessioni interne. Una finestra che rispetta 1/8 può stare sotto il 2 % — un cortile stretto, un aggetto profondo, un vetro molto selettivo bastano — e allora non è a norma. È esattamente il calcolo dello strumento «Luce diurna» del sito. I regolamenti edilizi comunali possono chiedere di più, e spesso lo fanno. CAMPO DI APPLICAZIONE, DA SCIOGLIERE: il decreto riguarda i LOCALI DI ABITAZIONE, e secondo le premesse del DM 9 giugno 1999 le sue disposizioni «sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti». Nessuno degli assi oggi disponibili esprime «alloggio» senza dire anche altro, e per questo l'adempimento non dichiara applicabilità: compare sempre. Meglio un filtro che manca di uno che mente.

Testo di legge e conseguenze

DM 5/7/1975 — art. 5.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Se non si fa: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: il decreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggio non è abitabile.

Dotare di finestra apribile le stanze da letto, il soggiorno e la cucina

DM 5/7/1975 art. 2, c. 4 Illuminazione naturale degli edifici progettista Elaborati di progetto

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile.

APRIBILE, non solo trasparente: la finestra qui serve a due cose insieme, far entrare la luce e permettere il ricambio d'aria. Una vetrata fissa non soddisfa questo comma, e non soddisfa nemmeno il «1/8 di superficie finestrata APRIBILE» dell'art. 5. CAMPO DI APPLICAZIONE, DA SCIOGLIERE: il decreto riguarda i LOCALI DI ABITAZIONE, e secondo le premesse del DM 9 giugno 1999 le sue disposizioni «sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti». Nessuno degli assi oggi disponibili esprime «alloggio» senza dire anche altro, e per questo l'adempimento non dichiara applicabilità: compare sempre. Meglio un filtro che manca di uno che mente.

Testo di legge e conseguenze

DM 5/7/1975 — art. 2.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Se non si fa: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: il decreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggio non è abitabile.

Affidare i lavori a un'impresa abilitata

DM 37/2008 art. 8, c. 1 Impianti negli edifici committente

Il committente o il proprietario affida l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria degli impianti a imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, cioè iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e dotate di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Se non si fa: I patti conclusi con imprese non abilitate sono nulli (art. 15, c. 7). Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Far redigere il progetto dell'impianto

DM 37/2008 art. 5, c. 1 Impianti negli edifici impresa Progetto dell'impianto

L'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti richiedono il progetto. Fuori dai casi dell'art. 5, c. 2 il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e resta un progetto a tutti gli effetti.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Far redigere il progetto a un professionista iscritto all'albo

DM 37/2008 art. 5, c. 2 Impianti negli edifici committente Progetto dell'impianto

Nei casi elencati dall'art. 5, c. 2 il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. Fra questi: tutte le utenze condominiali e le utenze domestiche oltre 6 kW impegnati o 400 m²; gli immobili per attività produttive, commercio e terziario oltre 6 kW in bassa tensione o 200 m²; gli ambienti a maggior rischio di incendio o con pericolo di esplosione; la climatizzazione da 40.000 frigorie/ora in su; il gas oltre 50 kW di portata termica.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Depositare il progetto allo sportello unico per l'edilizia

DM 37/2008 art. 5, c. 6 Impianti negli edifici committente Progetto dell'impianto

Il progetto dell'impianto va depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Consultare il progettista edile per l'infrastruttura multiservizio, e attestare la banda ultra larga

DM 37/2008 art. 5-bis Impianti negli edifici impresa nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante Attestazione «edificio predisposto alla banda ultra larga»

Per gli impianti di comunicazione elettronica il responsabile tecnico dell'impresa si consulta con il progettista edile perché nel progetto edilizio entrino tutte le parti dell'infrastruttura fisica multiservizio passiva e gli accessi richiesti dall'art. 135-bis del DPR 380/2001. A fine lavori, su istanza, rilascia non più una dichiarazione di conformità ma l'attestazione, con apposita etichetta, di «edificio predisposto alla banda ultra larga», che serve per la segnalazione certificata allo sportello unico.

Riscritto dal DM 17 luglio 2025 n. 130, in vigore dal 2 ottobre 2025. Due cambiamenti sostanziali: il tecnico non è più «responsabile dell'inserimento nel progetto» ma «si consulta con il progettista edile», e il documento finale non è più una dichiarazione di conformità ma un'attestazione con etichetta.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 5-bis. Adempimenti del tecnico abilitato (testo vigente dal 2 ottobre 2025)

1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia, ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di «edificio predisposto alla banda ultra larga» ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 3. Tale attestazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Dotare l'alloggio di impianto di riscaldamento dove il clima lo richiede

DM 5/7/1975 art. 4, c. 1 Impianti negli edifici progettista Progetto dell'impianto

Gli alloggi devono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

«Ove le condizioni climatiche lo richiedano» non è definito nel decreto. In pratica la zona climatica e i gradi giorno del DPR 412/1993 sono il riferimento con cui si risponde. CAMPO DI APPLICAZIONE, DA SCIOGLIERE: il decreto riguarda i LOCALI DI ABITAZIONE, e secondo le premesse del DM 9 giugno 1999 le sue disposizioni «sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti». Nessuno degli assi oggi disponibili esprime «alloggio» senza dire anche altro, e per questo l'adempimento non dichiara applicabilità: compare sempre. Meglio un filtro che manca di uno che mente.

Testo di legge e conseguenze

DM 5/7/1975 — art. 4.

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Se non si fa: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: il decreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggio non è abitabile.

Ricorrere alla ventilazione meccanica quando quella naturale non è possibile

DM 5/7/1975 art. 6, c. 1 Impianti negli edifici progettista Progetto dell'impianto di ventilazione

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi danno luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

«OPPORTUNAMENTE CAPTATA» riguarda la presa d'aria esterna: la sua posizione rispetto a strade, parcheggi, camini e torri evaporative è parte del requisito, non un dettaglio di installazione. CAMPO DI APPLICAZIONE, DA SCIOGLIERE: il decreto riguarda i LOCALI DI ABITAZIONE, e secondo le premesse del DM 9 giugno 1999 le sue disposizioni «sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti». Nessuno degli assi oggi disponibili esprime «alloggio» senza dire anche altro, e per questo l'adempimento non dichiara applicabilità: compare sempre. Meglio un filtro che manca di uno che mente.

Testo di legge e conseguenze

DM 5/7/1975 — art. 6.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Se non si fa: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: il decreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggio non è abitabile.

Aspirare fumi, vapori ed esalazioni nel punto in cui si producono

DM 5/7/1975 art. 6, c. 2 Impianti negli edifici progettista Progetto dell'impianto di aspirazione

Deve essere assicurata in ogni caso l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione — cucine, gabinetti — prima che si diffondano. Il posto di cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo ed essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

«IN OGNI CASO» vuol dire che questo obbligo non dipende dalla ventilazione naturale: vale anche nell'alloggio con tutte le finestre che si vogliono. Per il posto di cottura l'aspirazione è FORZATA, e una cappa a ricircolo non è aspirazione. CAMPO DI APPLICAZIONE, DA SCIOGLIERE: il decreto riguarda i LOCALI DI ABITAZIONE, e secondo le premesse del DM 9 giugno 1999 le sue disposizioni «sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti». Nessuno degli assi oggi disponibili esprime «alloggio» senza dire anche altro, e per questo l'adempimento non dichiara applicabilità: compare sempre. Meglio un filtro che manca di uno che mente.

Testo di legge e conseguenze

DM 5/7/1975 — art. 6.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Se non si fa: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: il decreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggio non è abitabile.

Garantire il ricambio d'aria della stanza da bagno e la dotazione minima

DM 5/7/1975 art. 7 Impianti negli edifici progettista Elaborati di progetto e progetto dell'impianto

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

IL DIVIETO DI FIAMMA LIBERA nel bagno cieco è il comma che sopravvive più di tutti: si incrocia con le regole sull'installazione degli apparecchi a gas e con il DM 37/2008, e non ammette deroghe per potenza o tipo di apparecchio. CAMPO DI APPLICAZIONE, DA SCIOGLIERE: il decreto riguarda i LOCALI DI ABITAZIONE, e secondo le premesse del DM 9 giugno 1999 le sue disposizioni «sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti». Nessuno degli assi oggi disponibili esprime «alloggio» senza dire anche altro, e per questo l'adempimento non dichiara applicabilità: compare sempre. Meglio un filtro che manca di uno che mente.

Testo di legge e conseguenze

DM 5/7/1975 — art. 7.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Se non si fa: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: il decreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggio non è abitabile.

esecuzione

Eseguire l'impianto a regola d'arte

DM 37/2008 art. 6, c. 1 Impianti negli edifici impresa

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte e ne rispondono. Gli impianti conformi alle norme UNI, CEI o alle norme tecniche degli altri Stati membri si considerano eseguiti a regola d'arte.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. 2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni. 3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Esporre il cartello informativo di cantiere

DM 37/2008 art. 12, c. 1 Impianti negli edifici impresa Cartello di cantiere

All'inizio dei lavori l'impresa installatrice espone il cartello informativo con i propri dati e, quando il progetto è obbligatorio, con il nominativo del progettista.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 12. Contenuto del cartello informativo

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Sapere che la manutenzione ordinaria non chiede progetto né dichiarazione

DM 37/2008 art. 10, c. 1 Impianti negli edifici impresa

Gli interventi di manutenzione ordinaria non richiedono il progetto né la dichiarazione di conformità. Non è un adempimento ma il suo contrario, ed è la distinzione che decide quasi tutto il resto: manutenzione straordinaria, trasformazione e ampliamento stanno invece dentro gli obblighi del decreto.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 10. Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. 2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

fine lavori

Asseverare la conformità al progetto acustico a fine lavori

Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016 Allegato Parte VI, punto 3 — Fase post operam Acustica edilizia e ambientale direttore dei lavori Asseverazione di conformità al progetto acustico solo Sardegna

Ad opera ultimata, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il direttore dei lavori assevera la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, compreso il progetto acustico. È facoltà del direttore dei lavori allegare all'asseverazione una relazione tecnica di collaudo acustico effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale.

È la via ordinaria, e la più economica: la firma del direttore dei lavori. Le altre due — collaudo acustico e classificazione — sono i ripieghi di chi non ce l'ha. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Senza l'asseverazione — o, in alternativa, senza collaudo acustico con esito positivo — scatta l'obbligo di classificazione acustica dell'edificio prima dell'agibilità.

Attestare i requisiti con il collaudo acustico

Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016 Allegato Parte VI, punto 3 — Fase post operam Acustica edilizia e ambientale tecnico competente in acustica ambientale Relazione tecnica di collaudo acustico solo Sardegna

In assenza dell'asseverazione sulla corretta esecuzione a regola d'arte delle opere del progetto acustico, il rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere attestato mediante collaudo acustico, effettuato dal tecnico competente in acustica ambientale e accompagnato da apposita relazione tecnica.

Qui il tecnico competente in acustica ambientale serve davvero: è la figura dell'art. 2 della legge 447/1995, non un progettista qualsiasi. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Senza asseverazione né collaudo con esito positivo si deve passare alla classificazione acustica dell'edificio.

Classificare acusticamente l'edificio, se manca tutto il resto

Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016 Allegato Parte VI, punto 3 — Fase post operam Acustica edilizia e ambientale tecnico competente in acustica ambientale Classificazione acustica dell'edificio solo Sardegna

Se mancano sia l'asseverazione sia il collaudo acustico con esito positivo, il richiedente deve provvedere alla classificazione acustica dell'edificio ai sensi della UNI 11367:2010 o della UNI 11444:2012, a cura del tecnico competente. Per ospedali, case di cura e scuole, per i quali la UNI 11367 non prevede la classificazione ma fissa valori di riferimento, deve essere garantito almeno il rispetto dei valori corrispondenti alla «prestazione normale».

Le norme UNI 11367 e 11444 sono richiamate e non riprodotte. La documentazione va trasmessa al Comune insieme alla richiesta di agibilità, e il Comune annota nel certificato la presenza o l'assenza del progetto acustico, dell'asseverazione, del collaudo o della classificazione: l'annotazione è esplicitamente voluta «al fine di garantire la massima trasparenza in relazione alle caratteristiche acustiche degli edifici». Se più tardi si fanno interventi migliorativi e se ne trasmette la documentazione, il Comune aggiorna il certificato. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Senza questa documentazione il Comune non rilascia il certificato di agibilità.

Asseverare la conformità delle opere a fine lavori

D.Lgs. 192/2005 art. 8, c. 2 Prestazione energetica degli edifici direttore dei lavori Asseverazione di conformità e attestato di qualificazione energetica

Il direttore dei lavori assevera che le opere realizzate sono conformi al progetto, alle sue varianti e alla relazione tecnica, e presenta l'asseverazione al comune insieme all'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Senza quella documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Se non si fa: Dichiarazione di fine lavori inefficace. Al direttore dei lavori che omette di presentarli prima del rilascio del certificato di agibilità: sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e comunicazione all'ordine professionale (art. 15, c. 4).

Dotare l'edificio dell'attestato di prestazione energetica

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 1 Prestazione energetica degli edifici costruttore Attestato di prestazione energetica (APE)

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante devono avere l'attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Per un edificio nuovo lo produce il costruttore, sia esso il committente o la società che costruisce direttamente; per un edificio esistente il proprietario.

Nel testo vigente l'obbligo decorre dall'entrata in vigore dell'art. 6 riscritto dal D.L. 63/2013 (6 giugno 2013). Prima il documento si chiamava attestato di certificazione energetica e l'obbligo veniva dal D.Lgs. 311/2006, con decorrenze scaglionate fra il 2007 e il 2009: per un intervento anteriore al 2013 va letta quella disciplina, che non è ancora schedata.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro al costruttore o al proprietario (art. 15, c. 7).

Analizzare la prestazione quando si tocca un sistema tecnico

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 10-bis Prestazione energetica degli edifici progettista Documentazione della prestazione del sistema modificato

Quando un sistema tecnico per l'edilizia viene installato, sostituito o migliorato, va analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati vanno documentati e trasmessi al proprietario, così che restino disponibili per la verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio degli attestati. Se ricorre il caso del c. 5, va rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.

Comma inserito dal D.Lgs. 48/2020, in vigore dall'11 giugno 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2018/844.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma.

Installare i contatori dell'acqua calda sanitaria e di reintegro

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 6 Prestazione energetica degli edifici installatore Libretto di impianto

Negli impianti termici di climatizzazione invernale di nuova installazione con generatore di potenza superiore a 35 kW sono obbligatori un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e un contatore del volume di acqua di reintegro. Le letture vanno riportate sul libretto di impianto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Dotare ascensori e scale mobili della scheda tecnica

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 8 Prestazione energetica degli edifici installatore Scheda tecnica dell'impianto

Ascensori e scale mobili devono essere dotati di una scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice: per gli ascensori tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo per ciclo di riferimento e potenza di standby; per scale e marciapiedi mobili tecnologia, potenza nominale e consumo in funzionamento continuo. Le schede le conserva il responsabile dell'impianto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rilasciare la dichiarazione di conformità

DM 37/2008 art. 7, c. 1, Allegato I Impianti negli edifici impresa Dichiarazione di conformità

Al termine dei lavori, dopo le verifiche previste, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità secondo il modello dell'Allegato I, con allegati la relazione sui materiali impiegati, il progetto e, quando previsto, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (visura camerale).

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto. 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro (art. 15, c. 1).

Depositare la dichiarazione di conformità allo sportello unico

DM 37/2008 art. 11, c. 1 Impianti negli edifici impresa Dichiarazione di conformità depositata

La dichiarazione di conformità e, quando previsto, il certificato di collaudo vanno depositati presso lo sportello unico per l'edilizia del comune, che ne trasmette copia alla Camera di commercio competente.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. 2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio. 3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Consegnare la documentazione al distributore entro trenta giorni

DM 37/2008 art. 8, c. 3 Impianti negli edifici committente di allacciamento di una nuova fornitura Dichiarazione di conformità

Entro trenta giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, in edifici di qualsiasi destinazione d'uso, il committente o il proprietario consegna al distributore o al venditore la dichiarazione di conformità, oppure la dichiarazione di rispondenza. Lo stesso vale per le richieste di aumento della potenza impegnata e, ai sensi del comma 4, per le variazioni di portata termica del gas.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Se non si fa: In mancanza, il distributore o il venditore sospende la fornitura (art. 8, c. 5).

Allegare la dichiarazione di conformità alla richiesta di agibilità

DM 37/2008 art. 9, c. 1 Impianti negli edifici committente quando l'intervento edilizio richiede l'agibilità Dichiarazione di conformità

Il certificato di agibilità è rilasciato previa acquisizione della dichiarazione di conformità degli impianti.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 9. Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

esercizio

Produrre e affiggere l'APE negli edifici della pubblica amministrazione

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 6 Prestazione energetica degli edifici proprietario o responsabile della gestione Attestato di prestazione energetica (APE) affisso

Negli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico oltre una certa superficie utile, il proprietario o il responsabile della gestione deve produrre l'attestato di prestazione energetica e affiggerlo con evidenza all'ingresso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. La soglia era di 500 m² ed è scesa a 250 m² dal 9 luglio 2015. Per gli edifici scolastici l'obbligo ricade sugli enti proprietari.

Le due soglie stanno nel testo stesso del comma: 500 m² fino all'8 luglio 2015, 250 m² dal 9 luglio 2015. Non sono una finestra di vigenza dell'adempimento — l'obbligo è sempre lo stesso — ma cambiano a chi tocca, e per questo stanno nella sintesi e non nelle date.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma: l'art. 15 sanziona la mancata dotazione dell'attestato nei casi dei commi 1 e 2 dell'art. 6.

Affiggere l'APE negli edifici aperti al pubblico oltre 500 m²

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 7 Prestazione energetica degli edifici proprietario o responsabile della gestione Attestato di prestazione energetica (APE) affisso

Negli edifici aperti al pubblico con superficie utile superiore a 500 m² per i quali l'attestato di prestazione energetica sia già stato rilasciato, il proprietario o il responsabile della gestione deve affiggerlo con evidenza all'ingresso o in altro luogo chiaramente visibile. Vale anche per gli edifici privati: la condizione non è la proprietà pubblica, è l'apertura al pubblico.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma.

Prevedere l'APE nei contratti di gestione degli impianti pubblici

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 9 Prestazione energetica degli edifici committente pubblico Contratto di gestione dell'impianto

Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici, o nei quali il committente è un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma.

Mantenere in esercizio l'impianto e farne controllo e manutenzione

D.Lgs. 192/2005 art. 7, c. 1 Prestazione energetica degli edifici proprietario o responsabile dell'impianto

Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo che se ne assume la responsabilità mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione previste dalla normativa vigente.

Le cadenze e le modalità dei controlli non stanno qui: vengono dal DPR 74/2013 e dal DPR 75/2013, non ancora schedati.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 7. Esercizio ((, conduzione, controllo, ispezione)) e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva ((, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria))

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. (( 2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies. ))

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (art. 15, c. 5).

Redigere il rapporto di controllo tecnico

D.Lgs. 192/2005 art. 7, c. 2 Prestazione energetica degli edifici operatore incaricato del controllo e della manutenzione Rapporto di controllo tecnico

L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva esegue le attività a regola d'arte e, al termine, redige e sottoscrive il rapporto di controllo tecnico secondo i modelli previsti, in relazione alla tipologia e alla potenza dell'impianto, rilasciandolo a chi ha la responsabilità dell'impianto, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 7. Esercizio ((, conduzione, controllo, ispezione)) e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva ((, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria))

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. (( 2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies. ))

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro, con comunicazione alla camera di commercio di appartenenza (art. 15, c. 6).

Dotare di BACS gli edifici non residenziali oltre 290 kW

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 9 Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione (BACS) di classe di efficienza B o superiore secondo la UNI EN ISO 52120-1, a condizione che l'installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di incentivi e benefici fiscali, un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni. La mancata installazione va motivata dal progettista nella relazione.

Il termine è «entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto»: il DM 28 ottobre 2025 è stato pubblicato il 5 dicembre 2025, quindi il 3 giugno 2026 — lo stesso giorno in cui il decreto entra in vigore. È un obbligo su edifici esistenti, non legato a un intervento.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Mantenere l'impianto in stato di efficienza

DM 37/2008 art. 8, c. 2 Impianti negli edifici proprietario

Il proprietario adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell'impianto, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

trasferimento

Produrre e consegnare l'APE in caso di vendita o nuova locazione

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 2 Prestazione energetica degli edifici proprietario Attestato di prestazione energetica (APE)

Chi vende, trasferisce a titolo gratuito o loca a un nuovo conduttore un edificio o un'unità immobiliare che non ne sia già dotato deve produrre l'attestato di prestazione energetica. In tutti i casi il proprietario deve renderlo disponibile all'avvio delle trattative e consegnarlo alla fine. Se si vende o si loca un edificio prima della costruzione, si fornisce evidenza della futura prestazione e si produce l'attestato entro quindici giorni dalla richiesta del certificato di agibilità.

Vale a prescindere dall'anno in cui l'edificio è stato costruito: è un obbligo che nasce dalla compravendita o dalla locazione di oggi, non dai lavori di ieri. L'obbligo viene meno se esiste già un attestato in corso di validità (art. 6, c. 10); l'attestato dura dieci anni, ma decade se non si fanno i controlli di efficienza energetica previsti per gli impianti (art. 6, c. 5).

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Vendita: sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro (art. 15, c. 8). Nuova locazione: da 300 a 1.800 euro (art. 15, c. 9).

Inserire la clausola nel contratto e allegare l'APE

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 3 Prestazione energetica degli edifici le parti del contratto Clausola nel contratto e copia dell'APE allegata

Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione va inserita una clausola con cui l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, attestato compreso. Copia dell'attestato va anche allegata al contratto, tranne che nelle locazioni di singole unità immobiliari.

Il comma nella forma attuale viene dal D.L. 145/2013, convertito dalla legge 9/2014 (21 febbraio 2014). Prima, il comma 3-bis puniva l'omessa allegazione con la NULLITÀ del contratto; la stessa legge 9/2014 ha disposto che, su richiesta di una delle parti, la sanzione pecuniaria si applichi anche alle violazioni commesse prima, purché la nullità non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro, in solido e in parti uguali fra le parti; da 1.000 a 4.000 euro per la locazione di singole unità immobiliari, ridotta alla metà se la durata non eccede i tre anni. Il pagamento non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato alla regione entro quarantacinque giorni (art. 6, c. 3).

Riportare la classe energetica negli annunci di vendita o locazione

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 8 Prestazione energetica degli edifici responsabile dell'annuncio Annuncio commerciale

Gli annunci di offerta di vendita o di locazione diffusi con qualunque mezzo di comunicazione commerciale devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale e la classe energetica corrispondente. Fanno eccezione le locazioni di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno.

Obbligo introdotto dal D.L. 63/2013, in vigore dal 6 giugno 2013; prima gli annunci non dovevano riportare nulla.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro al responsabile dell'annuncio (art. 15, c. 10).

Procurarsi la dichiarazione di rispondenza, per gli impianti vecchi senza dichiarazione

DM 37/2008 art. 7, c. 6 Impianti negli edifici proprietario Dichiarazione di rispondenza

Quando la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, e l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del decreto, può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza. La rilascia, sotto la propria responsabilità e dopo sopralluogo, un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esercizio nel settore — oppure, per gli impianti non soggetti a progetto obbligatorio, il responsabile tecnico di un'impresa abilitata che ricopra quel ruolo da almeno cinque anni.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto. 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

altri obblighi

Rendere i documenti energetici come dichiarazione sostitutiva di atto notorio

D.Lgs. 192/2005 art. 15, c. 1 Prestazione energetica degli edifici professionista che redige il documento

L'attestato di prestazione energetica, il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Non è un adempimento in più: è la forma che quei documenti devono avere, e da essa discendono i controlli e le conseguenze penali del falso.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 15. Sanzioni

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Se non si fa: Qualora ricorrano le ipotesi di reato dell'art. 76 del DPR 445/2000 si applicano le sanzioni penali ivi previste (art. 15, c. 2).

Il foglio di questo intervento

Gli stessi 108 adempimenti su un foglio A3 da stampare: le fasi in sequenza, una scheda per obbligo, il colore per distinguere il provvedimento da cui viene. Le sintesi sono accorciate, e dove sono tagliate si vede. Qui sotto si vede il primo dei 7 fogli.

Schema degli adempimenti per il caso descritto: 108 adempimentiLEGISLAZIONE COMPLESSIVAAdempimenti dell'interventohttps://www.fisicatecnica-unica.itfoglio stampato il 26/10/2026IL CASO DESCRITTOSardegnaQUANDOoggiPROGETTO81adempimentiESECUZIONE3adempimentiFINE LAVORI12adempimentiESERCIZIO7adempimentiTRASFERIMENTO4adempimentiALTRI OBBLIGHI1adempimentoI 10 provvedimenti che toccano questo caso, e i 108 adempimenti che ne discendonoDelib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016solo in SardegnaDPCM 5/12/1997Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 — Determinazione dei requisiti acustici passivi d…L. 447/1995Legge 26 ottobre 1995, n. 447 — Legge quadro sull'inquinamento acusticoDM 5/7/1975Decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 — Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativame…CAM edilizia 2025Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025 — Adozione dei criteri ambienta…D.Lgs. 192/2005Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 — Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 201…D.Lgs. 199/2021Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 — Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso…DM 26/06/2015Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 — Applicazione delle metodologie di calcolo delle…DM 26/06/2015 schemiDecreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 — Schemi e modalità di riferimento per la compilaz…DM 37/2008Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento concernente l'attuazione d…PROGETTO81adempimentiDelib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016 · Allegato Parte VI, punto 3 — Fase di progettazionedell'operaAllegare il progetto acustico alla domanda di permesso di costruireI progetti relativi a permessi di costruire per gli interventi che ricadono nel campo diapplicazione devono comprendere il progetto acustico. Deve contenere almeno: larelazione tecnica e di calcolo atta a dimostrare il rispetto delle UNI EN 12354 o UNI TR11175, con conclusioni analitiche che dimostrino il…Chi: progettista · Documento: Progetto acusticoSe manca: Gli uffici comunali verificano la presenza del progetto acustico in sede di rilascio delpermesso di costruire: senza, il titolo non si ottiene. La violazione delle disposizioni regionali èinoltre sanzionata dall'art. 10, c. 3 della legge 447/1995, da 500 a 20.000 euro.DPCM 5/12/1997 · art. 3, c. 1, Allegato A, punto Tabella BRispettare i valori limite dei requisiti acustici passiviI componenti dell'edificio e gli impianti devono rispettare, in opera, i valori limite dellaTabella B, che cambiano con la categoria dell'edificio della Tabella A. Per la categoria D(ospedali, cliniche, case di cura) R'w 55, D2m,nT,w 45, L'n,w 58; per A e C (residenze,alberghi) 50, 40, 63; per E (scuole)…Chi: progettista · Documento: Progetto acustico, con la relazione di calcoloSe manca: Verso il Comune: la mancata rispondenza ai requisiti è violazione di una disposizionedettata in applicazione della legge 447/1995, sanzionata dall'art. 10, c. 3 di quella legge consomma da 500 a 20.000 euro. Fra privati il decreto non si applica: vedi la nota.DPCM 5/12/1997 · art. 2, c. 3, Allegato A, punto Rumore prodotto dagli impianti tecnologiciContenere la rumorosità degli impianti tecnologiciLa rumorosità prodotta dagli impianti non deve superare 35 dB(A) di LASmax, con costantedi tempo slow, per i servizi a funzionamento discontinuo — ascensori, scarichi idraulici,bagni, servizi igienici e rubinetteria — e 25 dB(A) di LAeq per i servizi a funzionamentocontinuo, cioè riscaldamento, aerazione…Chi: progettista · Documento: Progetto acustico, con la relazione di calcolo · Attenzione: inprogetto, ma la conformità si dimostra misurando a impianto funzionanteSe manca: Come per i requisiti passivi: art. 10, c. 3 della legge 447/1995, da 500 a 20.000 euro.L. 447/1995 · art. 8, c. 2Predisporre la documentazione di impatto acustico dell'operaChi è titolare del progetto o dell'opera predispone una documentazione di impatto acusticoper la realizzazione, la modifica o il potenziamento di aeroporti, aviosuperfici ed eliporti;strade di tipo da A a F secondo il codice della strada; discoteche; circoli privati e pubbliciesercizi dove sono installati…Chi: committente · Documento: Documentazione di impatto acusticoSe manca: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000euro (art. 10, c. 3).L. 447/1995 · art. 8, c. 3Produrre la valutazione previsionale di clima acusticoÈ obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle areeinteressate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo,parchi pubblici urbani ed extraurbani, e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle operedel comma 2. Riguarda il rumore che…Chi: committente · Documento: Valutazione previsionale di clima acusticoSe manca: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000euro (art. 10, c. 3).L. 447/1995 · art. 8, c. 4Allegare la previsione di impatto acustico alla domanda di titoloLe domande di concessione edilizia per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attivitàproduttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali — e cosìi provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzazione, e le domande di licenza oautorizzazione all'esercizio di…Chi: committente · Documento: Documentazione di previsione di impatto acusticoSe manca: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000euro (art. 10, c. 3).L. 447/1995 · art. 8, c. 6Indicare le misure per ridurre le emissioni sonoreSe si prevede che l'attività o gli impianti possano produrre valori di emissione superiori aquelli fissati, la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio deve indicare le misurepreviste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, ai fini del rilascio del nulla-osta daparte del comune.Chi: committente · Documento: Domanda di licenza o autorizzazione all'esercizioSe manca: Senza il nulla-osta del comune l'attività non si avvia. Si applica inoltre l'art. 10, c. 3della legge.DM 5/7/1975 · art. 8Garantire un'adeguata protezione acustica con i materiali e la loroposaI materiali utilizzati per la costruzione degli alloggi e la loro messa in opera devonogarantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto riguarda i rumori dacalpestio, da traffico, da impianti o apparecchi installati nel fabbricato, e i rumori o suoniaerei provenienti da alloggi contigui…Chi: progettista · Documento: Progetto acusticoSe manca: Il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari impedisce il rilascio dell'agibilità: ildecreto non pone sanzioni proprie, ma il Comune accerta questi requisiti e senza di essi l'alloggionon è abitabile.CAM edilizia 2025 · Allegato 1, punto 2.3.1Partire da una diagnosi energetica fondata sui consumi realiLa stazione appaltante fornisce i consumi effettivi dei singoli servizi energetici ricavabilidalle bollette di almeno i tre anni precedenti, o dell'ultimo anno quando l'edificio è in uso dameno di tre anni o le bollette non ci sono. Su quei dati si fonda la diagnosi energetica cheprecede il progetto.Chi: stazione appaltante · Documento: Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)Se manca: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno lespecifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gar…CAM edilizia 2025 · Allegato 1, punto 2.3.2Verificare la prestazione energetica in fase estivaIl progetto verifica il fabbisogno e il consumo di energia per il raffrescamento secondo lemetodologie richiamate dal criterio, sulla linea della revisione della direttiva europea sullaprestazione energetica nell'edilizia (EPBD) e delle norme UNI EN ISO sulla prestazioneenergetica degli edifici.Chi: progettista · Documento: Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)Se manca: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno lespecifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gar…CAM edilizia 2025 · Allegato 1, punto 2.3.3Garantire la categoria B di benessere termicoNelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e nelle ristrutturazioni importanti diprimo livello, negli ambienti occupati da persone gli indici PMV e PPD e i criteri diinsoddisfazione termica locale devono soddisfare la categoria B della UNI EN ISO 7730.Per gli edifici senza impianto di…Chi: progettista · Documento: Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)Se manca: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno lespecifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gar…CAM edilizia 2025 · Allegato 1, punto 2.3.4Progettare gli impianti di illuminazione secondo la UNI EN 12464-1Il progetto prevede impianti di illuminazione per interni conformi alla UNI EN 12464-1, conle caratteristiche elencate dal criterio. Si applica a nuova costruzione, demolizione ericostruzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, e anche allamanutenzione ordinaria e…Chi: progettista · Documento: Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1)Se manca: Non è una sanzione penale né amministrativa. L'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023obbliga la stazione appaltante a inserire nella documentazione di progetto e di gara almeno lespecifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM: la loro assenza è un vizio degli atti di gar…Le sintesi sono accorciate: il testo integrale degli articoli sta sul sito, alla scheda di ciascun adempimento.foglio 1 di 7

Scarica il foglio in PDF A3 orizzontale, 7 fogli — l'indirizzo porta con sé il caso descritto, e si può incollare in una mail.

I provvedimenti che hanno prodotto questo elenco

Provvedimento Tematica Testo aggiornato al
Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016 Acustica edilizia e ambientale 25 ottobre 2026
DPCM 5/12/1997 Acustica edilizia e ambientale 25 ottobre 2026
L. 447/1995 Acustica edilizia e ambientale 25 ottobre 2026
DM 5/7/1975 Acustica edilizia e ambientale 25 ottobre 2026
CAM edilizia 2025 Criteri ambientali minimi per l'edilizia 25 ottobre 2026
D.Lgs. 192/2005 Prestazione energetica degli edifici 24 ottobre 2026
D.Lgs. 199/2021 Prestazione energetica degli edifici 24 ottobre 2026
DM 26/06/2015 Prestazione energetica degli edifici 24 ottobre 2026
DM 26/06/2015 schemi Prestazione energetica degli edifici 24 ottobre 2026
DM 5/7/1975 Prestazione energetica degli edifici 25 ottobre 2026
DM 5/7/1975 Illuminazione naturale degli edifici 25 ottobre 2026
DM 37/2008 Impianti negli edifici 2 ottobre 2025
DM 5/7/1975 Impianti negli edifici 25 ottobre 2026

Questa pagina non esaurisce gli obblighi di un intervento. Copre le tematiche schedate e i provvedimenti schedati dentro di esse. Restano fuori, fra le altre cose, le norme regionali e i regolamenti comunali, la sicurezza del cantiere e la prevenzione incendi. Serve a non dimenticare quello che c'è, non a garantire che non ci sia altro.