Legislazione
Gli adempimenti di un intervento
Un intervento non sceglie una legge per volta. Sostituire un generatore da centocinquanta
chilowatt chiama insieme il DM 37/2008, il decreto sui requisiti minimi e, se ricorre il caso,
il D.Lgs. 28/2011. Qui l'intervento si descrive una volta sola e gli
adempimenti arrivano da tutte le tematiche schedate.
81 adempimenti
da 3 tematiche diverse e 8 provvedimenti. È il motivo per cui questa pagina esiste.
4 adempimenti valgono solo in Sardegna.
Vengono da norme regionali, non statali: fuori da quel territorio non si applicano, e al loro posto
vale quello che ha deciso la regione competente — che qui non è schedata. Li riconosci dall'etichetta
accanto al riferimento.
Acustica edilizia e ambientale: l'elenco non è completo.
Non copre ancora la classificazione acustica del territorio comunale e i piani di risanamento (artt. 4-7 della legge quadro), i valori limite delle sorgenti sonore del DPCM 14 novembre 1997, le tecniche di misura del DM 16 marzo 1998, il D.Lgs. 42/2017 sulla determinazione del rumore ambientale, e le altre cinque parti delle direttive regionali sarde approvate con la Delib.G.R. 62/9 del 2008.
Prestazione energetica degli edifici: l'elenco non è completo.
Non copre ancora le percentuali di copertura con fonti rinnovabili, che stanno negli allegati non ancora trascritti (Allegato III del D.Lgs. 199/2021 e Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011), i DPR 74 e 75 del 2013 sull'esercizio degli impianti, e la catena storica anteriore al 2013 (D.Lgs. 311/2006, DPR 59/2009, DM 26 giugno 2009).
Impianti negli edifici: l'elenco non è completo.
Non copre ancora l'obbligo del comma 3-bis dell'art. 5-bis del DM 37/2008 sui dati degli edifici infrastrutturati, su cui resta una decisione di merito, e tutto ciò che per gli impianti non sta nel DM 37/2008: le cadenze dei controlli dei DPR 74 e 75 del 2013 e la normativa antincendio.
L'elenco è parziale. Non sono ancora schedate:
bim e gestione informativa, criteri ambientali minimi, illuminazione.
Quello che riguarda quelle tematiche non compare, e il fatto che non compaia
non vuol dire che non esista.
progetto
Allegare il progetto acustico alla domanda di permesso di costruire
Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016
Allegato Parte VI, punto 3 — Fase di progettazione dell'opera
Acustica edilizia e ambientale progettista Progetto acustico solo Sardegna
I progetti relativi a permessi di costruire per gli interventi che ricadono nel campo di applicazione devono comprendere il progetto acustico. Deve contenere almeno: la relazione tecnica e di calcolo atta a dimostrare il rispetto delle UNI EN 12354 o UNI TR 11175, con conclusioni analitiche che dimostrino il rispetto dei valori di legge in tutti i locali; gli elaborati grafici — planimetrie, sezioni e particolari costruttivi — che evidenzino gli interventi previsti; le modalità di posa in opera dei materiali; le schede tecniche di silenziatori, materiali fonoassorbenti e fonoisolanti, antivibranti, prodotti resilienti per la riduzione del rumore di calpestio.
CHI LO FIRMA, ed è il punto che sorprende: la direttiva dice espressamente che è il progettista — ingegnere, architetto, geometra — e che NON si ritiene necessario che il progetto acustico sia firmato da un tecnico competente in acustica ambientale. Il tecnico competente serve dopo, per il collaudo. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Gli uffici comunali verificano la presenza del progetto acustico in sede di rilascio del permesso di costruire: senza, il titolo non si ottiene. La violazione delle disposizioni regionali è inoltre sanzionata dall'art. 10, c. 3 della legge 447/1995, da 500 a 20.000 euro.
Rispettare i valori limite dei requisiti acustici passivi
DPCM 5/12/1997
art. 3, c. 1, Allegato A, punto Tabella B
Acustica edilizia e ambientale progettista Progetto acustico, con la relazione di calcolo
I componenti dell'edificio e gli impianti devono rispettare, in opera, i valori limite della Tabella B, che cambiano con la categoria dell'edificio della Tabella A. Per la categoria D (ospedali, cliniche, case di cura) R'w 55, D2m,nT,w 45, L'n,w 58; per A e C (residenze, alberghi) 50, 40, 63; per E (scuole) 50, 48, 58; per B, F e G (uffici, attività ricreative o di culto, commerciali) 50, 42, 55. I valori di R'w si riferiscono a elementi di separazione fra due distinte unità immobiliari. Nel caso di partizioni fra unità di categoria diversa si adotta il requisito più severo fra i due.
I numeri della Tabella B sono riportati qui per intero perché sono la ragione per cui si apre questa scheda. Attenzione all'unità di misura implicita: R'w, D2m,nT,w e L'n,w sono indici di valutazione in dB; per L'n,w il limite è un MASSIMO da non superare, per R'w e D2m,nT,w è un MINIMO da raggiungere — si sbaglia verso facilmente. IL PUNTO CHE DECIDE TUTTO: L'ART. 11, COMMA 5 DELLA LEGGE 88/2009. «In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.» Quindi il DPCM NON si può invocare fra privati — l'acquirente contro il costruttore — ma CONTINUA ad applicarsi nei rapporti con la pubblica amministrazione: il Comune lo verifica, e il progettista deve rispettarlo. La disposizione dell'art. 15, c. 1, lett. c) della legge 96/2010, che l'aveva sostituita, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 103 del 22 maggio 2013. È l'equivoco più diffuso della materia: «tanto non vale più» è falso.
Testo di legge e conseguenze
DPCM 5/12/1997 — art. 3. Valori limite
1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
Se non si fa: Verso il Comune: la mancata rispondenza ai requisiti è violazione di una disposizione dettata in applicazione della legge 447/1995, sanzionata dall'art. 10, c. 3 di quella legge con somma da 500 a 20.000 euro. Fra privati il decreto non si applica: vedi la nota.
Contenere la rumorosità degli impianti tecnologici
DPCM 5/12/1997
art. 2, c. 3, Allegato A, punto Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
Acustica edilizia e ambientale progettista in progetto, ma la conformità si dimostra misurando a impianto funzionante Progetto acustico, con la relazione di calcolo
La rumorosità prodotta dagli impianti non deve superare 35 dB(A) di LASmax, con costante di tempo slow, per i servizi a funzionamento discontinuo — ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria — e 25 dB(A) di LAeq per i servizi a funzionamento continuo, cioè riscaldamento, aerazione e condizionamento. Le misure si eseguono nell'ambiente in cui il livello di rumore è più elevato, e quell'ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
LA FASE, PRECISATA DA TINO IL 25 OTTOBRE 2026. L'adempimento sta in fase di progetto — è lì che si scelgono terminali, velocità dell'aria e antivibranti che rendono raggiungibile il limite — ma la verifica non è per calcolo: il DPCM per gli impianti non dà un metodo di calcolo, dà un metodo di misura, e la conformità si dimostra a impianto funzionante. È la ragione per cui il «quando» da solo non bastava.
Nella Tabella B i due limiti compaiono come LASmax 35 e LAeq 25 o 35 secondo la categoria: 25 dB(A) per le categorie D ed E, 35 dB(A) per A, C, B, F e G. Il valore di 25 dB(A) negli ospedali e nelle scuole è severo e condiziona la scelta dei terminali e delle velocità dell'aria. Il DPCM non indica una norma di misura per gli impianti: la Regione Sardegna rimanda al DM 16 marzo 1998 e alle UNI 8199, UNI EN ISO 10052 e UNI EN ISO 16032. Da confermare. PROVENIENZA DEL TESTO. Il DPCM 5 dicembre 1997 non è su Normattiva: il testo viene dalla copia che Tino ha in Leggi/Acustica, confrontata con la riproduzione che la Regione Sardegna fa della Tabella A e della Tabella B nell'allegato alla Delib.G.R. 18/19 del 2016 — le due fonti coincidono. Va comunque riscontrato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997 prima di passare in linea.
Testo di legge e conseguenze
DPCM 5/12/1997 — art. 2. Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A che ne costituisce parte integrante.
Se non si fa: Come per i requisiti passivi: art. 10, c. 3 della legge 447/1995, da 500 a 20.000 euro.
Predisporre la documentazione di impatto acustico dell'opera
L. 447/1995
art. 8, c. 2
Acustica edilizia e ambientale committente Documentazione di impatto acustico
Chi è titolare del progetto o dell'opera predispone una documentazione di impatto acustico per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di aeroporti, aviosuperfici ed eliporti; strade di tipo da A a F secondo il codice della strada; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. L'obbligo scatta nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, oppure su richiesta del comune.
Da sciogliere: il comma dice «nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni». Fuori dalla VIA, quindi, l'obbligo nasce solo se il comune lo chiede — ma molti regolamenti comunali lo chiedono sempre per queste opere. È il punto in cui la regola locale conta più di quella statale, e la scheda dovrà dirlo. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.
Testo di legge e conseguenze
L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.))
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
Se non si fa: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (art. 10, c. 3).
Produrre la valutazione previsionale di clima acustico
L. 447/1995
art. 8, c. 3
Acustica edilizia e ambientale committente Valutazione previsionale di clima acustico
È obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere del comma 2. Riguarda il rumore che l'ambiente porta all'edificio, non quello che l'edificio produce: è l'opposto dell'impatto acustico.
IMPATTO O CLIMA: la distinzione che si confonde sempre. L'impatto acustico guarda il rumore che l'opera IMMETTE nell'ambiente; il clima acustico guarda il rumore che l'ambiente PORTA all'edificio da costruire, e serve a non mettere una scuola accanto a una tangenziale. L'asse della categoria acustica è dichiarato su D ed E perché il comma nomina ospedali, case di cura, scuole e asili nido — ma copre anche i parchi pubblici e i nuovi insediamenti residenziali vicini alle opere rumorose, che la categoria non sa esprimere. Da rivedere insieme. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.
Testo di legge e conseguenze
L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.))
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
Se non si fa: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (art. 10, c. 3).
Allegare la previsione di impatto acustico alla domanda di titolo
L. 447/1995
art. 8, c. 4
Acustica edilizia e ambientale committente Documentazione di previsione di impatto acustico
Le domande di concessione edilizia per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali — e così i provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzazione, e le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive — devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
Qui l'obbligo non dipende dalla richiesta del comune: è un contenuto necessario della domanda. La documentazione si rende con le modalità del DPR 445/2000, cioè in forma di dichiarazione sostitutiva, sulla base dei criteri delle regioni previsti dall'art. 4, c. 1, lett. l) (art. 8, c. 5). Da rivedere la resa sull'asse della categoria acustica: «attività produttive» non ha una categoria propria nella Tabella A del DPCM, e qui è stata avvicinata a F e G. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.
Testo di legge e conseguenze
L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.))
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
Se non si fa: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (art. 10, c. 3).
Indicare le misure per ridurre le emissioni sonore
L. 447/1995
art. 8, c. 6
Acustica edilizia e ambientale committente Domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio
Se si prevede che l'attività o gli impianti possano produrre valori di emissione superiori a quelli fissati, la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio deve indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.
Il riferimento ai valori di emissione è all'art. 3, c. 1, lett. a). L'inciso sul nulla-osta comunale è un'aggiunta successiva, e nello stesso comma il D.Lgs. 42/2017 ha soppresso un periodo: la scheda riporta il testo vigente. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.
Testo di legge e conseguenze
L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.))
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
Se non si fa: Senza il nulla-osta del comune l'attività non si avvia. Si applica inoltre l'art. 10, c. 3 della legge.
Allegare la relazione energetica alla domanda di titolo
D.Lgs. 192/2005
art. 8, c. 1
Prestazione energetica degli edifici proprietario alla domanda di titolo abilitativo Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
I progettisti inseriscono i calcoli e le verifiche di legge nella relazione tecnica di progetto, che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento dei consumi. Presentata contestualmente al progetto — alla domanda di titolo abilitativo — è quella che si chiama relazione energetica: contiene i calcoli di progetto e le verifiche dei requisiti minimi e delle fonti rinnovabili, e senza di essa la pratica non è ricevibile.
IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato (è quella dell'art. 28 della legge 10/1991, che tutti chiamano «ex legge 10», e riporta i sistemi effettivamente scelti). Resta un documento solo, con — parole di Tino — «contenuto variabile in funzione della tipologia di intervento, così come è variabile il momento della sua presentazione rispetto all'iter di realizzazione di un intervento». Il contenuto variabile è quello dei tre schemi del DM 26 giugno 2015: Allegato 1 per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, Allegato 2 per le ristrutturazioni di secondo livello e la riqualificazione con intervento sull'involucro, Allegato 3 per i soli impianti tecnici.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.
Se non si fa: Senza, la pratica non è ricevibile e il titolo viene negato. Al professionista che la compila senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).
Depositare la relazione termotecnica prima di iniziare i lavori
D.Lgs. 192/2005
art. 8, c. 1
Prestazione energetica degli edifici proprietario contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica)
Lo stesso documento, presentato nell'altro momento che l'articolo prevede: contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori, a progetto ormai approvato. È la relazione che tutti chiamano «ex legge 10», perché nasce dall'art. 28 della legge 10/1991, e riporta i sistemi effettivamente scelti per l'installazione. Si compila secondo gli schemi del decreto 26 giugno 2015, che cambiano con la tipologia di intervento. Il proprietario, o chi ne ha titolo, la deposita in doppia copia presso le amministrazioni competenti. Non è dovuta per l'installazione di una pompa di calore fino a 15 kW termici né per la sostituzione di un generatore sotto la soglia dell'art. 5, c. 2, lett. g) del DM 37/2008.
IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato (è quella dell'art. 28 della legge 10/1991, che tutti chiamano «ex legge 10», e riporta i sistemi effettivamente scelti). Resta un documento solo, con — parole di Tino — «contenuto variabile in funzione della tipologia di intervento, così come è variabile il momento della sua presentazione rispetto all'iter di realizzazione di un intervento». Il contenuto variabile è quello dei tre schemi del DM 26 giugno 2015: Allegato 1 per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, Allegato 2 per le ristrutturazioni di secondo livello e la riqualificazione con intervento sull'involucro, Allegato 3 per i soli impianti tecnici.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.
Se non si fa: Al professionista che la compila senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).
Valutare i sistemi alternativi ad alta efficienza
D.Lgs. 192/2005
art. 8, c. 1-bis
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Nella relazione tecnica, per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti, va inserita una valutazione — da fare in fase di progettazione — della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza: fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore, sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione va documentata e tenuta disponibile per la verifica.
Il comma è stato inserito dal D.Lgs. 56/2010 e poi riscritto: la valutazione, prima dovuta per i soli edifici nuovi sopra i 1.000 m², vale oggi anche per le ristrutturazioni importanti. La precisazione «da effettuarsi in fase di progettazione» viene dal D.Lgs. 48/2020. Sulla natura della relazione vedi la nota dell'adempimento dlgs192-relazione-tecnica.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.
Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).
Coprire con fonti rinnovabili la quota minima dell'Allegato III
D.Lgs. 199/2021
art. 26, c. 1, Allegato III
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevante devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione dell'Allegato III. L'obbligo riguarda i progetti la cui richiesta di titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022. Non si applica agli edifici temporanei da rimuovere entro 24 mesi dalla fine dei lavori, e per gli edifici vincolati vale solo se compatibile con il vincolo.
L'asse «tipo di impianto» è lasciato indifferente di proposito: il comma parla dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento dell'edificio, non di una categoria di impianto. Mostrarlo una volta di troppo è meno grave che nasconderlo quando serve. La corrispondenza fra «ristrutturazione rilevante» di questo decreto e le categorie di intervento del D.Lgs. 192/2005 è resa con la ristrutturazione importante di primo livello, che è l'equivalente più vicino. Dal 4 febbraio 2026 il comma copre anche la ristrutturazione del solo impianto termico: è l'adempimento dlgs199-fer-impianto-termico. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.
2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.
2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.))
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.
4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.
7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria.
8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4.
10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.
11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Se non si fa: L'inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio (art. 26, c. 4).
Coprire con fonti rinnovabili anche ristrutturando il solo impianto termico
D.Lgs. 199/2021
art. 26, c. 1, Allegato III
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
L'obbligo di copertura con fonti rinnovabili dell'Allegato III si applica anche agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili. È l'estensione che allarga l'obbligo oltre l'opera edilizia: si rifà l'impianto e la quota di rinnovabili va comunque verificata.
DA QUANDO. La frase «e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili» è stata inserita nel c. 1 dall'art. 13, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (GU n. 15 del 20 gennaio 2026) e vale dal 4 FEBBRAIO 2026. Prima di quella data l'obbligo di copertura riguardava la sola opera edilizia: rifare l'impianto termico, da solo, non lo faceva scattare. È la novità che allarga di più il campo di applicazione, ed è recente. Da confermare la resa di «ristrutturazione di un impianto termico» sugli assi: qui è l'installazione nuova, la trasformazione e l'ampliamento di un impianto di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione, e resta fuori la sola sostituzione del generatore. Si noti che la fattibilità è tripla — tecnica, economica e funzionale — ed è una condizione dell'obbligo, non una deroga da chiedere. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.
2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.
2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.))
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.
4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.
7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria.
8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4.
10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.
11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Se non si fa: L'inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio (art. 26, c. 4).
Inserire i calcoli e le verifiche dell'Allegato III nella relazione
D.Lgs. 199/2021
art. 26, c. 5, Allegato III
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione tecnica di progetto prevista dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 192/2005, o nel provvedimento equivalente della Regione o Provincia autonoma. È il documento in cui l'obbligo di copertura si dimostra: senza quei calcoli la verifica non esiste.
IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato. Qui è la relazione energetica: l'art. 26, c. 5 rinvia alla relazione dell'art. 8, c. 1 del D.Lgs. 192/2005, e i calcoli dell'Allegato III si allegano alla presentazione del progetto. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.
2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.
2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.))
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.
4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.
7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria.
8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4.
10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.
11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Se non si fa: Senza la dimostrazione dell'obbligo del c. 1 si ricade nel diniego del titolo edilizio (art. 26, c. 4).
Trasmettere al GSE una copia della relazione
D.Lgs. 199/2021
art. 26, c. 5
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica), copia al GSE
Una copia della relazione tecnica di progetto che contiene i calcoli e le verifiche dell'Allegato III è trasmessa al GSE, per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili e per alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici previsto dall'art. 4-quater del D.Lgs. 192/2005. È un obbligo distinto dal deposito in comune, e si dimentica proprio perché è distinto.
È l'adempimento per cui una check list esiste: nessuno lo ricorda, perché il comma lo infila in coda alla frase sui calcoli. Da verificare quali siano oggi le modalità operative di trasmissione al GSE — il decreto non le indica — e se il soggetto obbligato sia il progettista o il committente: il comma dice «è trasmessa» senza nominare chi. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.
2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.
2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.))
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.
4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.
7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria.
8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4.
10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.
11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per la mancata trasmissione.
Documentare l'impossibilità tecnica o economica di integrare le rinnovabili
D.Lgs. 199/2021
art. 26, c. 9, Allegato III, punto 4
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Se è impossibile, in tutto o in parte, rispettare l'obbligo di integrazione, il progettista lo evidenzia nella relazione tecnica di progetto e lo dettaglia esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In quel caso il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo l'Allegato III, paragrafo 4: la deroga non è gratuita, si paga con un requisito più severo altrove.
DUE VERSIONI, E LA DIFFERENZA CONTA. Fino al 3 febbraio 2026 la deroga valeva per la sola impossibilità TECNICA; le parole «o economica» sono state aggiunte dall'art. 13, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 e valgono dal 4 FEBBRAIO 2026. Un progetto anteriore non poteva invocare il costo. L'obbligo di documentare l'impossibilità nella relazione, invece, c'è da sempre, e per questo la finestra di questo adempimento resta aperta dal 13 giugno 2022. In tutti e due i casi la deroga va «dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili»: non basta affermarla. E non è gratuita — il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo l'Allegato III, paragrafo 4. Per gli edifici vincolati il c. 2 rinvia proprio a questo comma. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.
2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.
2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.))
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.
4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.
7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria.
8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4.
10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.
11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Se non si fa: Una deroga non dettagliata su tutte le opzioni tecnologiche non è motivata, e l'obbligo del c. 1 resta inadempiuto: diniego del titolo edilizio (art. 26, c. 4).
Inserire nella relazione tecnica i calcoli e le verifiche del decreto
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 2.2, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
I calcoli e le verifiche previsti dal decreto vanno inseriti nella relazione tecnica di progetto che attesta la rispondenza alle prescrizioni sul contenimento dei consumi, secondo gli schemi del decreto sugli schemi di relazione. È la relazione che si allega quando si presenta il progetto.
IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato (è quella dell'art. 28 della legge 10/1991, che tutti chiamano «ex legge 10», e riporta i sistemi effettivamente scelti). Resta un documento solo, con — parole di Tino — «contenuto variabile in funzione della tipologia di intervento, così come è variabile il momento della sua presentazione rispetto all'iter di realizzazione di un intervento». Il contenuto variabile è quello dei tre schemi del DM 26 giugno 2015: Allegato 1 per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, Allegato 2 per le ristrutturazioni di secondo livello e la riqualificazione con intervento sull'involucro, Allegato 3 per i soli impianti tecnici.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Far integrare la relazione dall'energy manager, dove è nominato
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 2.2, c. 1
Prestazione energetica degli edifici responsabile per l'energia Attestazione di verifica
Negli enti soggetti all'obbligo di nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (art. 19 della legge 10/1991), la relazione di progetto va obbligatoriamente integrata con l'attestazione di verifica sull'applicazione della norma, redatta da quel responsabile.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Verificare l'assenza di muffe e di condensazioni interstiziali
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 2.3, c. 2
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Quando l'intervento riguarda le strutture opache che delimitano il volume climatizzato verso l'esterno, va verificata secondo la UNI EN ISO 13788 l'assenza di rischio di formazione di muffe — con particolare attenzione ai ponti termici nelle nuove costruzioni — e di condensazioni interstiziali.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Verificare la convenienza di coperture riflettenti o di climatizzazione passiva
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 2.3, c. 3
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Per le coperture è obbligatoria la verifica di efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'uso di materiali ad elevata riflettanza solare (non inferiore a 0,65 per le coperture piane e a 0,30 per quelle a falde) o di tecnologie di climatizzazione passiva come ventilazione e coperture a verde. Le verifiche vanno documentate nella relazione.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Trattare l'acqua dell'impianto termico
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 2.3, c. 5
Prestazione energetica degli edifici progettista
Negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico secondo la UNI 8065. Oltre i 100 kW di potenza al focolare, e con acqua di alimentazione di durezza superiore a 15 gradi francesi, è obbligatorio anche l'addolcimento.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Dimostrare che la microcogenerazione ha un PES non negativo
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 2.3, c. 7
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Installando impianti di microcogenerazione, l'indice di risparmio di energia primaria PES, calcolato secondo l'Allegato III del D.Lgs. 20/2007 nelle condizioni di esercizio, non deve risultare inferiore a zero. Il progettista inserisce in relazione il calcolo del PES atteso a preventivo su base annua.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Predisporre l'allacciamento al teleriscaldamento, se conviene
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.2, c. 4
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Se a meno di mille metri dall'edificio c'è una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, o un progetto approvato, ed esistono valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatorio predisporre le opere murarie e impiantistiche per l'allacciamento. In ogni caso la soluzione scelta va motivata nella relazione.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Dotare l'impianto di regolazione automatica con compensazione climatica
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.2, c. 10
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Gli impianti di climatizzazione invernale devono avere sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente per singolo locale o zona termica, così da non surriscaldare per effetto degli apporti solari e gratuiti, assistiti da compensazione climatica. La compensazione si può omettere solo con sistemi equivalenti o migliori, o se non è tecnicamente realizzabile, documentandolo in relazione.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Installare i sistemi di misurazione intelligente dell'energia
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.2, c. 11
Prestazione energetica degli edifici progettista
Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti di primo livello si installano sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, secondo l'art. 9 del D.Lgs. 102/2014.
Testo di legge e conseguenze
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Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Installare la contabilizzazione per le utenze servite dallo stesso impianto
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.2, c. 12
Prestazione energetica degli edifici progettista
Negli impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatorio un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell'acqua calda sanitaria, secondo l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 102/2014.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Dotare l'edificio non residenziale di un sistema di automazione BACS
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.2, c. 13
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Per gli edifici a uso non residenziale è obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione dell'edificio e degli impianti termici: classe B o superiore.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Verificare i parametri rispetto all'edificio di riferimento
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.3, c. 2
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
In sede progettuale si determinano i parametri, gli indici di prestazione e le efficienze, e si verifica che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione H'T, il rapporto Asol,est/Asup utile e gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai rispettivi valori limite, calcolati sull'edificio di riferimento.
Testo di legge e conseguenze
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Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Valutare le schermature e fare le verifiche per l'estate
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.3, c. 4
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Il progettista valuta e documenta l'efficacia dei sistemi di schermatura delle superfici vetrate e, salvo le categorie E.6 ed E.8, esegue in tutte le zone climatiche le verifiche sulle pareti opache: massa superficiale o trasmittanza termica periodica entro i limiti, con la stessa verifica per le pareti orizzontali e inclinate.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Rispettare la trasmittanza limite delle pareti divisorie
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.3, c. 5
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Salvo la categoria E.8, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti di primo livello limitate a demolizione e ricostruzione, in zona climatica C, D, E ed F, e realizzando pareti interne di separazione fra unità immobiliari, la trasmittanza delle strutture di separazione fra edifici o unità confinanti non deve superare 0,8 W/m²K. Lo stesso limite vale per le strutture opache che separano dall'esterno gli ambienti non climatizzati adiacenti a quelli climatizzati.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Rispettare i requisiti dell'edificio a energia quasi zero
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.4, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Sono edifici a energia quasi zero quelli che rispettano insieme tutti i requisiti determinati con i valori dell'edificio di riferimento per l'anno indicato dal decreto e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Dal 1° gennaio 2021 tutti i nuovi edifici devono esserlo.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Verificare l'H'T della porzione su cui si interviene
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 4.2, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, per la porzione di involucro interessata dai lavori vanno rispettati i requisiti del Capitolo 5 e va verificato che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione H'T risulti inferiore al valore limite, per tutte le categorie di edificio.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Rispettare la trasmittanza limite delle parti su cui si interviene
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 5.2, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Nella riqualificazione energetica, le strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e le chiusure tecniche trasparenti interessate dai lavori devono rispettare i valori limite di trasmittanza termica dell'Appendice B, con l'eccezione della categoria E.8.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Installare le valvole termostatiche insieme all'intervento sull'involucro
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 5.2, c. 2
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Coibentando le pareti o installando nuove chiusure trasparenti verso l'esterno o verso ambienti non climatizzati, ai requisiti di trasmittanza si aggiunge l'obbligo di installare valvole termostatiche, o altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o unità immobiliare, assistito da compensazione climatica del generatore.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Redigere la diagnosi energetica per gli impianti da 100 kW in su
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 5.3, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista, con diagnosi redatta da soggetto certificato EGE Diagnosi energetica
Ristrutturando o installando impianti termici con generatore di potenza nominale maggiore o uguale a 100 kW — compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo condomino — va redatta una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che confronti le soluzioni compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi. La soluzione scelta va motivata in relazione sulla base dei risultati.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Verificare l'efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 5.3.1, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Installando, ristrutturando o sostituendo il generatore di un impianto di climatizzazione invernale: si calcola l'efficienza media stagionale e si verifica che superi il valore limite dell'edificio di riferimento; si installano sistemi di regolazione per singolo ambiente o unità immobiliare con compensazione climatica; se l'impianto serve più unità, la contabilizzazione che permetta di ripartire i consumi.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Verificare l'efficienza dell'impianto di climatizzazione estiva
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 5.3.2, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Installando, ristrutturando o sostituendo le macchine frigorifere di un impianto di climatizzazione estiva: si calcola l'efficienza globale media stagionale e si verifica che superi il valore limite; dove tecnicamente possibile si installano sistemi di regolazione per singolo ambiente.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Verificare l'efficienza dell'impianto di acqua calda sanitaria
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 5.3.3, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Negli interventi sugli impianti tecnologici idrico sanitari vanno rispettati i requisiti minimi dei regolamenti comunitari e verificate le efficienze previste dal decreto per la produzione di acqua calda sanitaria.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Rispettare i requisiti degli impianti di illuminazione
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 5.3.4, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Per tutte le categorie di edificio diverse dalle residenziali, negli interventi sugli impianti di illuminazione vanno rispettati i requisiti previsti dal decreto.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Rispettare i requisiti degli impianti di ventilazione
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 5.3.5, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Installando, sostituendo o riqualificando impianti di ventilazione, i nuovi impianti devono rispettare i requisiti previsti dal decreto.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Installare i dispositivi autoregolanti sostituendo il generatore
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 2.3, c. 10
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Sostituendo il generatore di calore vanno installati dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, dove giustificabile, in una zona determinata dell'unità immobiliare, a condizione che l'installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di incentivi e benefici fiscali, un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni. La mancata installazione va motivata dal progettista nella relazione.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Applicare le disposizioni antincendio alle parti opache dell'involucro
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.2, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista
Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti, quando l'intervento riguarda le parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendio si applicano le pertinenti disposizioni di prevenzione incendi.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Eseguire la valutazione di sicurezza delle NTC 2018
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.2, c. 2
Prestazione energetica degli edifici progettista
Fermo il rispetto della normativa sul rischio sismico, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante è obbligatoria la «Valutazione di sicurezza» di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Valutare i sistemi alternativi ad alta efficienza e metterlo in relazione
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 3.2, c. 3
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Progettando nuovi edifici o la ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti, il progettista tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, e inserisce le valutazioni nella relazione di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 192/2005.
Si affianca all'obbligo dell'art. 8, comma 1-bis del D.Lgs. 192/2005: stessa valutazione, detta due volte.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Predisporre i punti di ricarica nei parcheggi ad accesso pubblico
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 6.2, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Gli edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico — supermercati, centri commerciali, aeroporti e simili — devono rispettare i requisiti della Tabella 4 dell'Allegato: numero minimo di punti di ricarica di Tipologia A (almeno 7,4 kW, 32 A per fase) e di Tipologia B (corrente continua, almeno 50 kW) in funzione del numero di posti auto.
Capitolo nuovo, che nella versione del 2015 non esisteva. Gli obblighi non si applicano nei casi dell'art. 4, comma 1-bis, lettera f) del D.Lgs. 192/2005. Le tabelle non sono trascritte: vanno lette nell'allegato.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Predisporre i punti di ricarica nei parcheggi ad accesso privato
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 6.2, c. 2
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Gli edifici non residenziali con parcheggi ad accesso privato — parcheggi aziendali, flotte e simili — devono rispettare i requisiti della Tabella 5 dell'Allegato. Gli obblighi si intendono assolti anche con le equivalenze previste: un sistema di Tipologia B al posto di dieci punti di Tipologia A, un sistema ultraveloce da 150 kW al posto di due di Tipologia B, uno da 350 kW al posto di quattro.
Le infrastrutture installate devono poter fornire servizi V1G («smart charging»), o V2G se i veicoli possono erogare servizi alla rete.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Predisporre le canalizzazioni per la ricarica negli edifici residenziali
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 6.3, c. 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Gli edifici residenziali dotati di posti auto devono rispettare i requisiti della Tabella 6 dell'Allegato per l'integrazione dei punti di ricarica. Le canalizzazioni vanno realizzate con tubi corrugati conformi alle norme sugli impianti elettrici, e dimensionate per consentire la successiva installazione dei punti di ricarica.
Capitolo nuovo, che nella versione del 2015 non esisteva. Le tabelle non sono trascritte: vanno lette nell'allegato.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Compilare la relazione tecnica secondo lo schema dell'Allegato 1
DM 26/06/2015 schemi
art. 2, c. 1, Allegato 1
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica), schema dell'Allegato 1
Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti di primo livello e gli edifici a energia quasi zero la relazione tecnica di progetto segue lo schema dell'Allegato 1, che si riferisce all'applicazione integrale del D.Lgs. 192/2005 e contiene le informazioni minime perché gli organismi pubblici competenti possano accertare l'osservanza delle norme.
Testo di legge e conseguenze
DM 26/06/2015 schemi — art. 2. Relazioni tecniche di progetto
1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.
Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3).
Compilare la relazione tecnica secondo lo schema dell'Allegato 2
DM 26/06/2015 schemi
art. 2, c. 1, Allegato 2
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica), schema dell'Allegato 2
Per la riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni importanti di secondo livello — edifici esistenti in cui si interviene sull'involucro e sugli impianti termici — la relazione tecnica segue lo schema dell'Allegato 2.
Testo di legge e conseguenze
DM 26/06/2015 schemi — art. 2. Relazioni tecniche di progetto
1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.
Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3).
Compilare la relazione tecnica secondo lo schema dell'Allegato 3
DM 26/06/2015 schemi
art. 2, c. 1, Allegato 3
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica), schema dell'Allegato 3
Quando i lavori — comunque denominati: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo — insistono sui soli impianti tecnici, e non sull'involucro, la relazione tecnica segue lo schema dell'Allegato 3, che si riferisce a un'applicazione parziale del D.Lgs. 192/2005.
Quale dei tre schemi si usa dipende da che cosa si tocca, non da come si chiama l'intervento: l'Allegato 3 vale quando i lavori insistono soltanto su impianti con un proprio consumo energetico. Se si tocca anche l'involucro si passa all'Allegato 2.
Testo di legge e conseguenze
DM 26/06/2015 schemi — art. 2. Relazioni tecniche di progetto
1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.
Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3).
Affidare i lavori a un'impresa abilitata
DM 37/2008
art. 8, c. 1
Impianti negli edifici committente
Il committente o il proprietario affida l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria degli impianti a imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, cioè iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e dotate di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Se non si fa: I patti conclusi con imprese non abilitate sono nulli (art. 15, c. 7). Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).
Far redigere il progetto dell'impianto
DM 37/2008
art. 5, c. 1
Impianti negli edifici impresa Progetto dell'impianto
L'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti richiedono il progetto. Fuori dai casi dell'art. 5, c. 2 il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e resta un progetto a tutti gli effetti.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).
Far redigere il progetto a un professionista iscritto all'albo
DM 37/2008
art. 5, c. 2
Impianti negli edifici committente Progetto dell'impianto
Nei casi elencati dall'art. 5, c. 2 il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. Fra questi: tutte le utenze condominiali e le utenze domestiche oltre 6 kW impegnati o 400 m²; gli immobili per attività produttive, commercio e terziario oltre 6 kW in bassa tensione o 200 m²; gli ambienti a maggior rischio di incendio o con pericolo di esplosione; la climatizzazione da 40.000 frigorie/ora in su; il gas oltre 50 kW di portata termica.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).
Depositare il progetto allo sportello unico per l'edilizia
DM 37/2008
art. 5, c. 6
Impianti negli edifici committente Progetto dell'impianto
Il progetto dell'impianto va depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).
Consultare il progettista edile per l'infrastruttura multiservizio, e attestare la banda ultra larga
DM 37/2008
art. 5-bis
Impianti negli edifici impresa nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante Attestazione «edificio predisposto alla banda ultra larga»
Per gli impianti di comunicazione elettronica il responsabile tecnico dell'impresa si consulta con il progettista edile perché nel progetto edilizio entrino tutte le parti dell'infrastruttura fisica multiservizio passiva e gli accessi richiesti dall'art. 135-bis del DPR 380/2001. A fine lavori, su istanza, rilascia non più una dichiarazione di conformità ma l'attestazione, con apposita etichetta, di «edificio predisposto alla banda ultra larga», che serve per la segnalazione certificata allo sportello unico.
Riscritto dal DM 17 luglio 2025 n. 130, in vigore dal 2 ottobre 2025. Due cambiamenti sostanziali: il tecnico non è più «responsabile dell'inserimento nel progetto» ma «si consulta con il progettista edile», e il documento finale non è più una dichiarazione di conformità ma un'attestazione con etichetta.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 5-bis. Adempimenti del tecnico abilitato (testo vigente dal 2 ottobre 2025)
1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia, ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di «edificio predisposto alla banda ultra larga» ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
3. Tale attestazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
esecuzione
Eseguire l'impianto a regola d'arte
DM 37/2008
art. 6, c. 1
Impianti negli edifici impresa
Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte e ne rispondono. Gli impianti conformi alle norme UNI, CEI o alle norme tecniche degli altri Stati membri si considerano eseguiti a regola d'arte.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).
Esporre il cartello informativo di cantiere
DM 37/2008
art. 12, c. 1
Impianti negli edifici impresa Cartello di cantiere
All'inizio dei lavori l'impresa installatrice espone il cartello informativo con i propri dati e, quando il progetto è obbligatorio, con il nominativo del progettista.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 12. Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).
Sapere che la manutenzione ordinaria non chiede progetto né dichiarazione
DM 37/2008
art. 10, c. 1
Impianti negli edifici impresa
Gli interventi di manutenzione ordinaria non richiedono il progetto né la dichiarazione di conformità. Non è un adempimento ma il suo contrario, ed è la distinzione che decide quasi tutto il resto: manutenzione straordinaria, trasformazione e ampliamento stanno invece dentro gli obblighi del decreto.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 10. Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
fine lavori
Asseverare la conformità al progetto acustico a fine lavori
Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016
Allegato Parte VI, punto 3 — Fase post operam
Acustica edilizia e ambientale direttore dei lavori Asseverazione di conformità al progetto acustico solo Sardegna
Ad opera ultimata, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il direttore dei lavori assevera la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, compreso il progetto acustico. È facoltà del direttore dei lavori allegare all'asseverazione una relazione tecnica di collaudo acustico effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale.
È la via ordinaria, e la più economica: la firma del direttore dei lavori. Le altre due — collaudo acustico e classificazione — sono i ripieghi di chi non ce l'ha. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Senza l'asseverazione — o, in alternativa, senza collaudo acustico con esito positivo — scatta l'obbligo di classificazione acustica dell'edificio prima dell'agibilità.
Attestare i requisiti con il collaudo acustico
Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016
Allegato Parte VI, punto 3 — Fase post operam
Acustica edilizia e ambientale tecnico competente in acustica ambientale Relazione tecnica di collaudo acustico solo Sardegna
In assenza dell'asseverazione sulla corretta esecuzione a regola d'arte delle opere del progetto acustico, il rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere attestato mediante collaudo acustico, effettuato dal tecnico competente in acustica ambientale e accompagnato da apposita relazione tecnica.
Qui il tecnico competente in acustica ambientale serve davvero: è la figura dell'art. 2 della legge 447/1995, non un progettista qualsiasi. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Senza asseverazione né collaudo con esito positivo si deve passare alla classificazione acustica dell'edificio.
Classificare acusticamente l'edificio, se manca tutto il resto
Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016
Allegato Parte VI, punto 3 — Fase post operam
Acustica edilizia e ambientale tecnico competente in acustica ambientale Classificazione acustica dell'edificio solo Sardegna
Se mancano sia l'asseverazione sia il collaudo acustico con esito positivo, il richiedente deve provvedere alla classificazione acustica dell'edificio ai sensi della UNI 11367:2010 o della UNI 11444:2012, a cura del tecnico competente. Per ospedali, case di cura e scuole, per i quali la UNI 11367 non prevede la classificazione ma fissa valori di riferimento, deve essere garantito almeno il rispetto dei valori corrispondenti alla «prestazione normale».
Le norme UNI 11367 e 11444 sono richiamate e non riprodotte. La documentazione va trasmessa al Comune insieme alla richiesta di agibilità, e il Comune annota nel certificato la presenza o l'assenza del progetto acustico, dell'asseverazione, del collaudo o della classificazione: l'annotazione è esplicitamente voluta «al fine di garantire la massima trasparenza in relazione alle caratteristiche acustiche degli edifici». Se più tardi si fanno interventi migliorativi e se ne trasmette la documentazione, il Comune aggiorna il certificato. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Senza questa documentazione il Comune non rilascia il certificato di agibilità.
Asseverare la conformità delle opere a fine lavori
D.Lgs. 192/2005
art. 8, c. 2
Prestazione energetica degli edifici direttore dei lavori Asseverazione di conformità e attestato di qualificazione energetica
Il direttore dei lavori assevera che le opere realizzate sono conformi al progetto, alle sue varianti e alla relazione tecnica, e presenta l'asseverazione al comune insieme all'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Senza quella documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.
Se non si fa: Dichiarazione di fine lavori inefficace. Al direttore dei lavori che omette di presentarli prima del rilascio del certificato di agibilità: sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e comunicazione all'ordine professionale (art. 15, c. 4).
Dotare l'edificio dell'attestato di prestazione energetica
D.Lgs. 192/2005
art. 6, c. 1
Prestazione energetica degli edifici costruttore Attestato di prestazione energetica (APE)
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante devono avere l'attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Per un edificio nuovo lo produce il costruttore, sia esso il committente o la società che costruisce direttamente; per un edificio esistente il proprietario.
Nel testo vigente l'obbligo decorre dall'entrata in vigore dell'art. 6 riscritto dal D.L. 63/2013 (6 giugno 2013). Prima il documento si chiamava attestato di certificazione energetica e l'obbligo veniva dal D.Lgs. 311/2006, con decorrenze scaglionate fra il 2007 e il 2009: per un intervento anteriore al 2013 va letta quella disciplina, che non è ancora schedata.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.))
3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9.
4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.))
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;))
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro al costruttore o al proprietario (art. 15, c. 7).
Analizzare la prestazione quando si tocca un sistema tecnico
D.Lgs. 192/2005
art. 6, c. 10-bis
Prestazione energetica degli edifici progettista Documentazione della prestazione del sistema modificato
Quando un sistema tecnico per l'edilizia viene installato, sostituito o migliorato, va analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati vanno documentati e trasmessi al proprietario, così che restino disponibili per la verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio degli attestati. Se ricorre il caso del c. 5, va rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.
Comma inserito dal D.Lgs. 48/2020, in vigore dall'11 giugno 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2018/844.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.))
3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9.
4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.))
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;))
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))
Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma.
Installare i contatori dell'acqua calda sanitaria e di reintegro
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 2.3, c. 6
Prestazione energetica degli edifici installatore Libretto di impianto
Negli impianti termici di climatizzazione invernale di nuova installazione con generatore di potenza superiore a 35 kW sono obbligatori un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e un contatore del volume di acqua di reintegro. Le letture vanno riportate sul libretto di impianto.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Dotare ascensori e scale mobili della scheda tecnica
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 2.3, c. 8
Prestazione energetica degli edifici installatore Scheda tecnica dell'impianto
Ascensori e scale mobili devono essere dotati di una scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice: per gli ascensori tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo per ciclo di riferimento e potenza di standby; per scale e marciapiedi mobili tecnologia, potenza nominale e consumo in funzionamento continuo. Le schede le conserva il responsabile dell'impianto.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Rilasciare la dichiarazione di conformità
DM 37/2008
art. 7, c. 1, Allegato I
Impianti negli edifici impresa Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, dopo le verifiche previste, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità secondo il modello dell'Allegato I, con allegati la relazione sui materiali impiegati, il progetto e, quando previsto, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (visura camerale).
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 7. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro (art. 15, c. 1).
Depositare la dichiarazione di conformità allo sportello unico
DM 37/2008
art. 11, c. 1
Impianti negli edifici impresa Dichiarazione di conformità depositata
La dichiarazione di conformità e, quando previsto, il certificato di collaudo vanno depositati presso lo sportello unico per l'edilizia del comune, che ne trasmette copia alla Camera di commercio competente.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).
Consegnare la documentazione al distributore entro trenta giorni
DM 37/2008
art. 8, c. 3
Impianti negli edifici committente di allacciamento di una nuova fornitura Dichiarazione di conformità
Entro trenta giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, in edifici di qualsiasi destinazione d'uso, il committente o il proprietario consegna al distributore o al venditore la dichiarazione di conformità, oppure la dichiarazione di rispondenza. Lo stesso vale per le richieste di aumento della potenza impegnata e, ai sensi del comma 4, per le variazioni di portata termica del gas.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Se non si fa: In mancanza, il distributore o il venditore sospende la fornitura (art. 8, c. 5).
Allegare la dichiarazione di conformità alla richiesta di agibilità
DM 37/2008
art. 9, c. 1
Impianti negli edifici committente quando l'intervento edilizio richiede l'agibilità Dichiarazione di conformità
Il certificato di agibilità è rilasciato previa acquisizione della dichiarazione di conformità degli impianti.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 9. Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
esercizio
Produrre e affiggere l'APE negli edifici della pubblica amministrazione
D.Lgs. 192/2005
art. 6, c. 6
Prestazione energetica degli edifici proprietario o responsabile della gestione Attestato di prestazione energetica (APE) affisso
Negli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico oltre una certa superficie utile, il proprietario o il responsabile della gestione deve produrre l'attestato di prestazione energetica e affiggerlo con evidenza all'ingresso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. La soglia era di 500 m² ed è scesa a 250 m² dal 9 luglio 2015. Per gli edifici scolastici l'obbligo ricade sugli enti proprietari.
Le due soglie stanno nel testo stesso del comma: 500 m² fino all'8 luglio 2015, 250 m² dal 9 luglio 2015. Non sono una finestra di vigenza dell'adempimento — l'obbligo è sempre lo stesso — ma cambiano a chi tocca, e per questo stanno nella sintesi e non nelle date.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.))
3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9.
4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.))
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;))
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))
Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma: l'art. 15 sanziona la mancata dotazione dell'attestato nei casi dei commi 1 e 2 dell'art. 6.
Affiggere l'APE negli edifici aperti al pubblico oltre 500 m²
D.Lgs. 192/2005
art. 6, c. 7
Prestazione energetica degli edifici proprietario o responsabile della gestione Attestato di prestazione energetica (APE) affisso
Negli edifici aperti al pubblico con superficie utile superiore a 500 m² per i quali l'attestato di prestazione energetica sia già stato rilasciato, il proprietario o il responsabile della gestione deve affiggerlo con evidenza all'ingresso o in altro luogo chiaramente visibile. Vale anche per gli edifici privati: la condizione non è la proprietà pubblica, è l'apertura al pubblico.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.))
3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9.
4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.))
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;))
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))
Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma.
Prevedere l'APE nei contratti di gestione degli impianti pubblici
D.Lgs. 192/2005
art. 6, c. 9
Prestazione energetica degli edifici committente pubblico Contratto di gestione dell'impianto
Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici, o nei quali il committente è un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.))
3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9.
4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.))
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;))
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))
Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma.
Mantenere in esercizio l'impianto e farne controllo e manutenzione
D.Lgs. 192/2005
art. 7, c. 1
Prestazione energetica degli edifici proprietario o responsabile dell'impianto
Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo che se ne assume la responsabilità mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione previste dalla normativa vigente.
Le cadenze e le modalità dei controlli non stanno qui: vengono dal DPR 74/2013 e dal DPR 75/2013, non ancora schedati.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 7. Esercizio ((, conduzione, controllo, ispezione)) e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva ((, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria))
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
(( 2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies. ))
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (art. 15, c. 5).
Redigere il rapporto di controllo tecnico
D.Lgs. 192/2005
art. 7, c. 2
Prestazione energetica degli edifici operatore incaricato del controllo e della manutenzione Rapporto di controllo tecnico
L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva esegue le attività a regola d'arte e, al termine, redige e sottoscrive il rapporto di controllo tecnico secondo i modelli previsti, in relazione alla tipologia e alla potenza dell'impianto, rilasciandolo a chi ha la responsabilità dell'impianto, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 7. Esercizio ((, conduzione, controllo, ispezione)) e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva ((, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria))
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
(( 2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies. ))
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro, con comunicazione alla camera di commercio di appartenenza (art. 15, c. 6).
Dotare di BACS gli edifici non residenziali oltre 290 kW
DM 26/06/2015
Allegato 1, punto 2.3, c. 9
Prestazione energetica degli edifici progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)
Gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione (BACS) di classe di efficienza B o superiore secondo la UNI EN ISO 52120-1, a condizione che l'installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di incentivi e benefici fiscali, un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni. La mancata installazione va motivata dal progettista nella relazione.
Il termine è «entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto»: il DM 28 ottobre 2025 è stato pubblicato il 5 dicembre 2025, quindi il 3 giugno 2026 — lo stesso giorno in cui il decreto entra in vigore. È un obbligo su edifici esistenti, non legato a un intervento.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.
Mantenere l'impianto in stato di efficienza
DM 37/2008
art. 8, c. 2
Impianti negli edifici proprietario
Il proprietario adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell'impianto, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
trasferimento
Produrre e consegnare l'APE in caso di vendita o nuova locazione
D.Lgs. 192/2005
art. 6, c. 2
Prestazione energetica degli edifici proprietario Attestato di prestazione energetica (APE)
Chi vende, trasferisce a titolo gratuito o loca a un nuovo conduttore un edificio o un'unità immobiliare che non ne sia già dotato deve produrre l'attestato di prestazione energetica. In tutti i casi il proprietario deve renderlo disponibile all'avvio delle trattative e consegnarlo alla fine. Se si vende o si loca un edificio prima della costruzione, si fornisce evidenza della futura prestazione e si produce l'attestato entro quindici giorni dalla richiesta del certificato di agibilità.
Vale a prescindere dall'anno in cui l'edificio è stato costruito: è un obbligo che nasce dalla compravendita o dalla locazione di oggi, non dai lavori di ieri. L'obbligo viene meno se esiste già un attestato in corso di validità (art. 6, c. 10); l'attestato dura dieci anni, ma decade se non si fanno i controlli di efficienza energetica previsti per gli impianti (art. 6, c. 5).
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.))
3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9.
4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.))
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;))
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))
Se non si fa: Vendita: sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro (art. 15, c. 8). Nuova locazione: da 300 a 1.800 euro (art. 15, c. 9).
Inserire la clausola nel contratto e allegare l'APE
D.Lgs. 192/2005
art. 6, c. 3
Prestazione energetica degli edifici le parti del contratto Clausola nel contratto e copia dell'APE allegata
Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione va inserita una clausola con cui l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, attestato compreso. Copia dell'attestato va anche allegata al contratto, tranne che nelle locazioni di singole unità immobiliari.
Il comma nella forma attuale viene dal D.L. 145/2013, convertito dalla legge 9/2014 (21 febbraio 2014). Prima, il comma 3-bis puniva l'omessa allegazione con la NULLITÀ del contratto; la stessa legge 9/2014 ha disposto che, su richiesta di una delle parti, la sanzione pecuniaria si applichi anche alle violazioni commesse prima, purché la nullità non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.))
3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9.
4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.))
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;))
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro, in solido e in parti uguali fra le parti; da 1.000 a 4.000 euro per la locazione di singole unità immobiliari, ridotta alla metà se la durata non eccede i tre anni. Il pagamento non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato alla regione entro quarantacinque giorni (art. 6, c. 3).
Riportare la classe energetica negli annunci di vendita o locazione
D.Lgs. 192/2005
art. 6, c. 8
Prestazione energetica degli edifici responsabile dell'annuncio Annuncio commerciale
Gli annunci di offerta di vendita o di locazione diffusi con qualunque mezzo di comunicazione commerciale devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale e la classe energetica corrispondente. Fanno eccezione le locazioni di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno.
Obbligo introdotto dal D.L. 63/2013, in vigore dal 6 giugno 2013; prima gli annunci non dovevano riportare nulla.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.))
3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9.
4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)).
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.))
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;))
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))
Se non si fa: Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro al responsabile dell'annuncio (art. 15, c. 10).
Procurarsi la dichiarazione di rispondenza, per gli impianti vecchi senza dichiarazione
DM 37/2008
art. 7, c. 6
Impianti negli edifici proprietario Dichiarazione di rispondenza
Quando la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, e l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del decreto, può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza. La rilascia, sotto la propria responsabilità e dopo sopralluogo, un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esercizio nel settore — oppure, per gli impianti non soggetti a progetto obbligatorio, il responsabile tecnico di un'impresa abilitata che ricopra quel ruolo da almeno cinque anni.
Testo di legge e conseguenze
DM 37/2008 — art. 7. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
altri obblighi
Rendere i documenti energetici come dichiarazione sostitutiva di atto notorio
D.Lgs. 192/2005
art. 15, c. 1
Prestazione energetica degli edifici professionista che redige il documento
L'attestato di prestazione energetica, il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Non è un adempimento in più: è la forma che quei documenti devono avere, e da essa discendono i controlli e le conseguenze penali del falso.
Testo di legge e conseguenze
D.Lgs. 192/2005 — art. 15. Sanzioni
1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Se non si fa: Qualora ricorrano le ipotesi di reato dell'art. 76 del DPR 445/2000 si applicano le sanzioni penali ivi previste (art. 15, c. 2).
I provvedimenti che hanno prodotto questo elenco
Questa pagina non esaurisce gli obblighi di un intervento.
Copre le tematiche schedate e i provvedimenti schedati dentro di esse. Restano fuori,
fra le altre cose, le norme regionali e i regolamenti comunali, la sicurezza del
cantiere e la prevenzione incendi. Serve a non dimenticare quello che c'è, non a
garantire che non ci sia altro.