Requisiti acustici passivi degli edifici, classificazione acustica del territorio, valutazione di impatto e clima acustico.
10 adempimenti
nel caso descritto, da Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016 e DPCM 5/12/1997 e L. 447/1995
4 adempimenti valgono solo in Sardegna.
Vengono da norme regionali, non statali: fuori da quel territorio non si applicano, e al loro posto
vale quello che ha deciso la regione competente — che qui non è schedata. Li riconosci dall'etichetta
accanto al riferimento.
progetto
Allegare il progetto acustico alla domanda di permesso di costruire
Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016Allegato Parte VI, punto 3 — Fase di progettazione dell'operaprogettistaProgetto acusticosolo Sardegna
I progetti relativi a permessi di costruire per gli interventi che ricadono nel campo di applicazione devono comprendere il progetto acustico. Deve contenere almeno: la relazione tecnica e di calcolo atta a dimostrare il rispetto delle UNI EN 12354 o UNI TR 11175, con conclusioni analitiche che dimostrino il rispetto dei valori di legge in tutti i locali; gli elaborati grafici — planimetrie, sezioni e particolari costruttivi — che evidenzino gli interventi previsti; le modalità di posa in opera dei materiali; le schede tecniche di silenziatori, materiali fonoassorbenti e fonoisolanti, antivibranti, prodotti resilienti per la riduzione del rumore di calpestio.
CHI LO FIRMA, ed è il punto che sorprende: la direttiva dice espressamente che è il progettista — ingegnere, architetto, geometra — e che NON si ritiene necessario che il progetto acustico sia firmato da un tecnico competente in acustica ambientale. Il tecnico competente serve dopo, per il collaudo. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Gli uffici comunali verificano la presenza del progetto acustico in sede di rilascio del permesso di costruire: senza, il titolo non si ottiene. La violazione delle disposizioni regionali è inoltre sanzionata dall'art. 10, c. 3 della legge 447/1995, da 500 a 20.000 euro.
Rispettare i valori limite dei requisiti acustici passivi
DPCM 5/12/1997art. 3, c. 1, Allegato A, punto Tabella BprogettistaProgetto acustico, con la relazione di calcolo
I componenti dell'edificio e gli impianti devono rispettare, in opera, i valori limite della Tabella B, che cambiano con la categoria dell'edificio della Tabella A. Per la categoria D (ospedali, cliniche, case di cura) R'w 55, D2m,nT,w 45, L'n,w 58; per A e C (residenze, alberghi) 50, 40, 63; per E (scuole) 50, 48, 58; per B, F e G (uffici, attività ricreative o di culto, commerciali) 50, 42, 55. I valori di R'w si riferiscono a elementi di separazione fra due distinte unità immobiliari. Nel caso di partizioni fra unità di categoria diversa si adotta il requisito più severo fra i due.
I numeri della Tabella B sono riportati qui per intero perché sono la ragione per cui si apre questa scheda. Attenzione all'unità di misura implicita: R'w, D2m,nT,w e L'n,w sono indici di valutazione in dB; per L'n,w il limite è un MASSIMO da non superare, per R'w e D2m,nT,w è un MINIMO da raggiungere — si sbaglia verso facilmente. IL PUNTO CHE DECIDE TUTTO: L'ART. 11, COMMA 5 DELLA LEGGE 88/2009. «In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.» Quindi il DPCM NON si può invocare fra privati — l'acquirente contro il costruttore — ma CONTINUA ad applicarsi nei rapporti con la pubblica amministrazione: il Comune lo verifica, e il progettista deve rispettarlo. La disposizione dell'art. 15, c. 1, lett. c) della legge 96/2010, che l'aveva sostituita, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 103 del 22 maggio 2013. È l'equivoco più diffuso della materia: «tanto non vale più» è falso. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.
Testo di legge e conseguenze
DPCM 5/12/1997 — art. 3. Valori limite
1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
Se non si fa: Verso il Comune: la mancata rispondenza ai requisiti è violazione di una disposizione dettata in applicazione della legge 447/1995, sanzionata dall'art. 10, c. 3 di quella legge con somma da 500 a 20.000 euro. Fra privati il decreto non si applica: vedi la nota.
Contenere la rumorosità degli impianti tecnologici
DPCM 5/12/1997art. 2, c. 3, Allegato A, punto Rumore prodotto dagli impianti tecnologiciprogettistain progetto, ma la conformità si dimostra misurando a impianto funzionanteProgetto acustico, con la relazione di calcolo
La rumorosità prodotta dagli impianti non deve superare 35 dB(A) di LASmax, con costante di tempo slow, per i servizi a funzionamento discontinuo — ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria — e 25 dB(A) di LAeq per i servizi a funzionamento continuo, cioè riscaldamento, aerazione e condizionamento. Le misure si eseguono nell'ambiente in cui il livello di rumore è più elevato, e quell'ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
LA FASE, PRECISATA DA TINO IL 25 OTTOBRE 2026. L'adempimento sta in fase di progetto — è lì che si scelgono terminali, velocità dell'aria e antivibranti che rendono raggiungibile il limite — ma la verifica non è per calcolo: il DPCM per gli impianti non dà un metodo di calcolo, dà un metodo di misura, e la conformità si dimostra a impianto funzionante. È la ragione per cui il «quando» da solo non bastava.
Nella Tabella B i due limiti compaiono come LASmax 35 e LAeq 25 o 35 secondo la categoria: 25 dB(A) per le categorie D ed E, 35 dB(A) per A, C, B, F e G. Il valore di 25 dB(A) negli ospedali e nelle scuole è severo e condiziona la scelta dei terminali e delle velocità dell'aria. Il DPCM non indica una norma di misura per gli impianti: la Regione Sardegna rimanda al DM 16 marzo 1998 e alle UNI 8199, UNI EN ISO 10052 e UNI EN ISO 16032. Da confermare. PROVENIENZA DEL TESTO. Il DPCM 5 dicembre 1997 non è su Normattiva: il testo viene dalla copia che Tino ha in Leggi/Acustica, confrontata con la riproduzione che la Regione Sardegna fa della Tabella A e della Tabella B nell'allegato alla Delib.G.R. 18/19 del 2016 — le due fonti coincidono. Va comunque riscontrato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997 prima di passare in linea. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.
Testo di legge e conseguenze
DPCM 5/12/1997 — art. 2. Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A che ne costituisce parte integrante.
Se non si fa: Come per i requisiti passivi: art. 10, c. 3 della legge 447/1995, da 500 a 20.000 euro.
Predisporre la documentazione di impatto acustico dell'opera
L. 447/1995art. 8, c. 2committenteDocumentazione di impatto acustico
Chi è titolare del progetto o dell'opera predispone una documentazione di impatto acustico per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di aeroporti, aviosuperfici ed eliporti; strade di tipo da A a F secondo il codice della strada; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. L'obbligo scatta nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, oppure su richiesta del comune.
Da sciogliere: il comma dice «nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni». Fuori dalla VIA, quindi, l'obbligo nasce solo se il comune lo chiede — ma molti regolamenti comunali lo chiedono sempre per queste opere. È il punto in cui la regola locale conta più di quella statale, e la scheda dovrà dirlo. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.
Testo di legge e conseguenze
L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.))
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
Se non si fa: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (art. 10, c. 3).
Produrre la valutazione previsionale di clima acustico
L. 447/1995art. 8, c. 3committenteValutazione previsionale di clima acustico
È obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere del comma 2. Riguarda il rumore che l'ambiente porta all'edificio, non quello che l'edificio produce: è l'opposto dell'impatto acustico.
IMPATTO O CLIMA: la distinzione che si confonde sempre. L'impatto acustico guarda il rumore che l'opera IMMETTE nell'ambiente; il clima acustico guarda il rumore che l'ambiente PORTA all'edificio da costruire, e serve a non mettere una scuola accanto a una tangenziale. L'asse della categoria acustica è dichiarato su D ed E perché il comma nomina ospedali, case di cura, scuole e asili nido — ma copre anche i parchi pubblici e i nuovi insediamenti residenziali vicini alle opere rumorose, che la categoria non sa esprimere. Da rivedere insieme. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.
Testo di legge e conseguenze
L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.))
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
Se non si fa: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (art. 10, c. 3).
Allegare la previsione di impatto acustico alla domanda di titolo
L. 447/1995art. 8, c. 4committenteDocumentazione di previsione di impatto acustico
Le domande di concessione edilizia per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali — e così i provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzazione, e le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive — devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
Qui l'obbligo non dipende dalla richiesta del comune: è un contenuto necessario della domanda. La documentazione si rende con le modalità del DPR 445/2000, cioè in forma di dichiarazione sostitutiva, sulla base dei criteri delle regioni previsti dall'art. 4, c. 1, lett. l) (art. 8, c. 5). Da rivedere la resa sull'asse della categoria acustica: «attività produttive» non ha una categoria propria nella Tabella A del DPCM, e qui è stata avvicinata a F e G. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.
Testo di legge e conseguenze
L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.))
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
Se non si fa: Violazione di una disposizione della legge: sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro (art. 10, c. 3).
Indicare le misure per ridurre le emissioni sonore
L. 447/1995art. 8, c. 6committenteDomanda di licenza o autorizzazione all'esercizio
Se si prevede che l'attività o gli impianti possano produrre valori di emissione superiori a quelli fissati, la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio deve indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.
Il riferimento ai valori di emissione è all'art. 3, c. 1, lett. a). L'inciso sul nulla-osta comunale è un'aggiunta successiva, e nello stesso comma il D.Lgs. 42/2017 ha soppresso un periodo: la scheda riporta il testo vigente. PROVENIENZA DEL TESTO. Consolidato di Normattiva, articoli in vigore dal 19 aprile 2017 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 4 aprile 2017). Le parti fra doppie parentesi sono quelle che le novelle hanno introdotto o riscritto. Non è stata fatta la verifica per impronta: lo strumento che la calcola nel browser non risponde.
Testo di legge e conseguenze
L. 447/1995 — art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
((2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.))
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
((5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
Se non si fa: Senza il nulla-osta del comune l'attività non si avvia. Si applica inoltre l'art. 10, c. 3 della legge.
fine lavori
Asseverare la conformità al progetto acustico a fine lavori
Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016Allegato Parte VI, punto 3 — Fase post operamdirettore dei lavoriAsseverazione di conformità al progetto acusticosolo Sardegna
Ad opera ultimata, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il direttore dei lavori assevera la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, compreso il progetto acustico. È facoltà del direttore dei lavori allegare all'asseverazione una relazione tecnica di collaudo acustico effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale.
È la via ordinaria, e la più economica: la firma del direttore dei lavori. Le altre due — collaudo acustico e classificazione — sono i ripieghi di chi non ce l'ha. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Senza l'asseverazione — o, in alternativa, senza collaudo acustico con esito positivo — scatta l'obbligo di classificazione acustica dell'edificio prima dell'agibilità.
Attestare i requisiti con il collaudo acustico
Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016Allegato Parte VI, punto 3 — Fase post operamtecnico competente in acustica ambientaleRelazione tecnica di collaudo acusticosolo Sardegna
In assenza dell'asseverazione sulla corretta esecuzione a regola d'arte delle opere del progetto acustico, il rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere attestato mediante collaudo acustico, effettuato dal tecnico competente in acustica ambientale e accompagnato da apposita relazione tecnica.
Qui il tecnico competente in acustica ambientale serve davvero: è la figura dell'art. 2 della legge 447/1995, non un progettista qualsiasi. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Senza asseverazione né collaudo con esito positivo si deve passare alla classificazione acustica dell'edificio.
Classificare acusticamente l'edificio, se manca tutto il resto
Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016Allegato Parte VI, punto 3 — Fase post operamtecnico competente in acustica ambientaleClassificazione acustica dell'edificiosolo Sardegna
Se mancano sia l'asseverazione sia il collaudo acustico con esito positivo, il richiedente deve provvedere alla classificazione acustica dell'edificio ai sensi della UNI 11367:2010 o della UNI 11444:2012, a cura del tecnico competente. Per ospedali, case di cura e scuole, per i quali la UNI 11367 non prevede la classificazione ma fissa valori di riferimento, deve essere garantito almeno il rispetto dei valori corrispondenti alla «prestazione normale».
Le norme UNI 11367 e 11444 sono richiamate e non riprodotte. La documentazione va trasmessa al Comune insieme alla richiesta di agibilità, e il Comune annota nel certificato la presenza o l'assenza del progetto acustico, dell'asseverazione, del collaudo o della classificazione: l'annotazione è esplicitamente voluta «al fine di garantire la massima trasparenza in relazione alle caratteristiche acustiche degli edifici». Se più tardi si fanno interventi migliorativi e se ne trasmette la documentazione, il Comune aggiorna il certificato. PROVENIENZA DEL TESTO. Allegato alla Delib.G.R. n. 18/19 del 5 aprile 2016, dalla copia in Leggi/Acustica. La delibera e il suo allegato sono stati letti per intero; i riferimenti rimandano ai paragrafi numerati del documento tecnico. CAMPO DI APPLICAZIONE. L'elenco degli interventi per i quali i requisiti del DPCM 5 dicembre 1997 si applicano è quello scritto al punto 2 delle direttive allegate alla Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016: nuova costruzione; ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti già conformi; ristrutturazione edilizia nei soli casi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione globale; ristrutturazione o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio e non di una singola unità immobiliare. Il decreto statale quell'elenco non lo dà: è la Regione a metterlo per iscritto.
Testo di legge e conseguenze
Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.
Se non si fa: Senza questa documentazione il Comune non rilascia il certificato di agibilità.
Il foglio di questo caso
Gli stessi 10 adempimenti su un foglio A3 da stampare e portarsi dietro:
le fasi in sequenza, una scheda per obbligo, il riferimento puntuale per ritrovare
il testo. Le sintesi sono accorciate, e dove sono tagliate si vede.
Qui sotto si vede il primo dei 2 fogli.
Scarica il foglio in PDFA3 orizzontale, 2 fogli — l'indirizzo
porta con sé il caso descritto, e si può incollare in una mail.
I provvedimenti schedati
Provvedimento
Pubblicazione
In vigore dal
Testo aggiornato al
Delib.G.R. Sardegna 18/19 del 2016 — Deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 18/19 del 5 aprile 2016 — Aggiornamento della parte VI delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale. Requisiti acustici passivi degli edifici
Deliberazione della Giunta regionale, con allegato tecnico
2016-04-05
25 ottobre 2026
DPCM 5/12/1997 — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 — Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997
1998-02-20
25 ottobre 2026
L. 447/1995 — Legge 26 ottobre 1995, n. 447 — Legge quadro sull'inquinamento acustico
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, S.O. n. 125
1995-12-29
25 ottobre 2026
Tematica pubblicata, e quello che non copre va detto. In linea ci sono tre provvedimenti, riletti uno per uno: la legge quadro 447/1995 per l'art. 8 — impatto acustico e clima acustico — e l'art. 10 sulle sanzioni; il DPCM 5 dicembre 1997 sui requisiti acustici passivi, che è il decreto della fisica tecnica; e la delibera della Giunta regionale della Sardegna 18/19 del 2016, che dice come e quando il Comune verifica quei requisiti — cosa che il decreto statale non dice. DUE AVVERTENZE CHE CONTANO PIÙ DELLE ALTRE. La prima: dal 2009 il DPCM 5 dicembre 1997 non si applica nei rapporti fra privati, e in particolare fra costruttore-venditore e acquirente, ma continua ad applicarsi verso il Comune — chi progetta lo deve rispettare lo stesso. La seconda: i quattro adempimenti della delibera regionale valgono SOLO IN SARDEGNA, e si riconoscono dall'etichetta accanto al riferimento; fuori dalla Sardegna restano i requisiti del DPCM, che valgono dappertutto, e quello che ha deciso la regione competente, che qui non è schedato. Le norme UNI sono richiamate e non riprodotte. UNA TERZA COSA, SUL CAMPO DI APPLICAZIONE. La domanda «che cosa si fa sull'edificio» qui è diversa da quella delle norme energetiche, e non per capriccio: il DPCM non si applica per percentuali di superficie disperdente ma a un elenco di interventi — nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici già conformi, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione globale, cambio di destinazione d'uso dell'intero edificio. Quell'elenco il decreto statale non lo dà: lo mettono per iscritto le direttive regionali sarde, ed è la loro lettura che il sito usa.