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Fisica Tecnica Universidad de Cagliari · DICAAR
Ingeniería y Arquitectura

Legislazione

Esta sección solo está disponible en italiano. Recoge las obligaciones legales italianas y cita su texto oficial. Términos como «dichiarazione di conformità» o «ristrutturazione importante di secondo livello» tienen un significado jurídico preciso en italiano y no tienen equivalente en otra lengua: una traducción no los haría más claros, solo no citables.

Prestazione energetica degli edifici

Quali requisiti e quali documenti fa scattare un intervento, secondo la categoria: nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo o di secondo livello, riqualificazione energetica.

Il caso applicativo

Lasciare vuoto per un intervento da fare adesso. Indicando un anno passato si vedono gli obblighi che valevano ALLORA: è con quelli che un impianto esistente si giudica, non con la legge di oggi. Due impianti fatti sotto versioni diverse dello stesso decreto sono tutti e due a norma, ciascuno con la sua. Quando l'intervento prevede una comunicazione o un'istanza, la data che conta è quella dell'istanza, non quella in cui i lavori sono stati materialmente eseguiti.

La categoria di intervento è la prima cosa che le norme energetiche guardano.

Delle sette categorie dell'art. 1, comma 2 del DM 37/2008 qui se ne vedono tre: sono quelle di cui le norme sulla prestazione energetica si occupano. Gli impianti elettrici, del gas, antincendio, radiotelevisivi hanno i loro obblighi, ma non in questo decreto — si trovano nella tematica degli impianti.

La distinzione fra manutenzione ordinaria e straordinaria è quella che decide quasi tutto.

Le soglie che ricorrono in più norme. Sono tre numeri che spostano gli obblighi più di qualunque altra cosa.

Alcune soglie e alcuni obblighi cambiano con la destinazione d'uso.

Chi sei

Restringe l'elenco agli adempimenti che toccano a te. Gli altri restano obblighi di qualcun altro, non obblighi che spariscono.

57 adempimenti

nel caso descritto, da D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 199/2021 e D.Lgs. 28/2011 e DM 26/06/2015 e DM 26/06/2015 schemi

progetto

Allegare la relazione energetica alla domanda di titolo

D.Lgs. 192/2005 art. 8, c. 1 proprietario alla domanda di titolo abilitativo Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

I progettisti inseriscono i calcoli e le verifiche di legge nella relazione tecnica di progetto, che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento dei consumi. Presentata contestualmente al progetto — alla domanda di titolo abilitativo — è quella che si chiama relazione energetica: contiene i calcoli di progetto e le verifiche dei requisiti minimi e delle fonti rinnovabili, e senza di essa la pratica non è ricevibile.

IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato (è quella dell'art. 28 della legge 10/1991, che tutti chiamano «ex legge 10», e riporta i sistemi effettivamente scelti). Resta un documento solo, con — parole di Tino — «contenuto variabile in funzione della tipologia di intervento, così come è variabile il momento della sua presentazione rispetto all'iter di realizzazione di un intervento». Il contenuto variabile è quello dei tre schemi del DM 26 giugno 2015: Allegato 1 per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, Allegato 2 per le ristrutturazioni di secondo livello e la riqualificazione con intervento sull'involucro, Allegato 3 per i soli impianti tecnici.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Se non si fa: Senza, la pratica non è ricevibile e il titolo viene negato. Al professionista che la compila senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).

Depositare la relazione termotecnica prima di iniziare i lavori

D.Lgs. 192/2005 art. 8, c. 1 proprietario contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica)

Lo stesso documento, presentato nell'altro momento che l'articolo prevede: contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori, a progetto ormai approvato. È la relazione che tutti chiamano «ex legge 10», perché nasce dall'art. 28 della legge 10/1991, e riporta i sistemi effettivamente scelti per l'installazione. Si compila secondo gli schemi del decreto 26 giugno 2015, che cambiano con la tipologia di intervento. Il proprietario, o chi ne ha titolo, la deposita in doppia copia presso le amministrazioni competenti. Non è dovuta per l'installazione di una pompa di calore fino a 15 kW termici né per la sostituzione di un generatore sotto la soglia dell'art. 5, c. 2, lett. g) del DM 37/2008.

IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato (è quella dell'art. 28 della legge 10/1991, che tutti chiamano «ex legge 10», e riporta i sistemi effettivamente scelti). Resta un documento solo, con — parole di Tino — «contenuto variabile in funzione della tipologia di intervento, così come è variabile il momento della sua presentazione rispetto all'iter di realizzazione di un intervento». Il contenuto variabile è quello dei tre schemi del DM 26 giugno 2015: Allegato 1 per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, Allegato 2 per le ristrutturazioni di secondo livello e la riqualificazione con intervento sull'involucro, Allegato 3 per i soli impianti tecnici.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Se non si fa: Al professionista che la compila senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).

Valutare i sistemi alternativi ad alta efficienza

D.Lgs. 192/2005 art. 8, c. 1-bis progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Nella relazione tecnica, per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti, va inserita una valutazione — da fare in fase di progettazione — della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza: fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore, sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione va documentata e tenuta disponibile per la verifica.

Il comma è stato inserito dal D.Lgs. 56/2010 e poi riscritto: la valutazione, prima dovuta per i soli edifici nuovi sopra i 1.000 m², vale oggi anche per le ristrutturazioni importanti. La precisazione «da effettuarsi in fase di progettazione» viene dal D.Lgs. 48/2020. Sulla natura della relazione vedi la nota dell'adempimento dlgs192-relazione-tecnica.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).

Coprire con fonti rinnovabili la quota minima dell'Allegato III

D.Lgs. 199/2021 art. 26, c. 1, Allegato III progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevante devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione dell'Allegato III. L'obbligo riguarda i progetti la cui richiesta di titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022. Non si applica agli edifici temporanei da rimuovere entro 24 mesi dalla fine dei lavori, e per gli edifici vincolati vale solo se compatibile con il vincolo.

L'asse «tipo di impianto» è lasciato indifferente di proposito: il comma parla dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento dell'edificio, non di una categoria di impianto. Mostrarlo una volta di troppo è meno grave che nasconderlo quando serve. La corrispondenza fra «ristrutturazione rilevante» di questo decreto e le categorie di intervento del D.Lgs. 192/2005 è resa con la ristrutturazione importante di primo livello, che è l'equivalente più vicino. Dal 4 febbraio 2026 il comma copre anche la ristrutturazione del solo impianto termico: è l'adempimento dlgs199-fer-impianto-termico. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Se non si fa: L'inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio (art. 26, c. 4).

Coprire con fonti rinnovabili anche ristrutturando il solo impianto termico

D.Lgs. 199/2021 art. 26, c. 1, Allegato III progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

L'obbligo di copertura con fonti rinnovabili dell'Allegato III si applica anche agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili. È l'estensione che allarga l'obbligo oltre l'opera edilizia: si rifà l'impianto e la quota di rinnovabili va comunque verificata.

DA QUANDO. La frase «e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili» è stata inserita nel c. 1 dall'art. 13, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (GU n. 15 del 20 gennaio 2026) e vale dal 4 FEBBRAIO 2026. Prima di quella data l'obbligo di copertura riguardava la sola opera edilizia: rifare l'impianto termico, da solo, non lo faceva scattare. È la novità che allarga di più il campo di applicazione, ed è recente. Da confermare la resa di «ristrutturazione di un impianto termico» sugli assi: qui è l'installazione nuova, la trasformazione e l'ampliamento di un impianto di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione, e resta fuori la sola sostituzione del generatore. Si noti che la fattibilità è tripla — tecnica, economica e funzionale — ed è una condizione dell'obbligo, non una deroga da chiedere. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Se non si fa: L'inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio (art. 26, c. 4).

Inserire i calcoli e le verifiche dell'Allegato III nella relazione

D.Lgs. 199/2021 art. 26, c. 5, Allegato III progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione tecnica di progetto prevista dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 192/2005, o nel provvedimento equivalente della Regione o Provincia autonoma. È il documento in cui l'obbligo di copertura si dimostra: senza quei calcoli la verifica non esiste.

IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato. Qui è la relazione energetica: l'art. 26, c. 5 rinvia alla relazione dell'art. 8, c. 1 del D.Lgs. 192/2005, e i calcoli dell'Allegato III si allegano alla presentazione del progetto. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Se non si fa: Senza la dimostrazione dell'obbligo del c. 1 si ricade nel diniego del titolo edilizio (art. 26, c. 4).

Trasmettere al GSE una copia della relazione

D.Lgs. 199/2021 art. 26, c. 5 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica), copia al GSE

Una copia della relazione tecnica di progetto che contiene i calcoli e le verifiche dell'Allegato III è trasmessa al GSE, per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili e per alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici previsto dall'art. 4-quater del D.Lgs. 192/2005. È un obbligo distinto dal deposito in comune, e si dimentica proprio perché è distinto.

È l'adempimento per cui una check list esiste: nessuno lo ricorda, perché il comma lo infila in coda alla frase sui calcoli. Da verificare quali siano oggi le modalità operative di trasmissione al GSE — il decreto non le indica — e se il soggetto obbligato sia il progettista o il committente: il comma dice «è trasmessa» senza nominare chi. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per la mancata trasmissione.

Documentare l'impossibilità tecnica o economica di integrare le rinnovabili

D.Lgs. 199/2021 art. 26, c. 9, Allegato III, punto 4 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Se è impossibile, in tutto o in parte, rispettare l'obbligo di integrazione, il progettista lo evidenzia nella relazione tecnica di progetto e lo dettaglia esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In quel caso il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo l'Allegato III, paragrafo 4: la deroga non è gratuita, si paga con un requisito più severo altrove.

DUE VERSIONI, E LA DIFFERENZA CONTA. Fino al 3 febbraio 2026 la deroga valeva per la sola impossibilità TECNICA; le parole «o economica» sono state aggiunte dall'art. 13, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 e valgono dal 4 FEBBRAIO 2026. Un progetto anteriore non poteva invocare il costo. L'obbligo di documentare l'impossibilità nella relazione, invece, c'è da sempre, e per questo la finestra di questo adempimento resta aperta dal 13 giugno 2022. In tutti e due i casi la deroga va «dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili»: non basta affermarla. E non è gratuita — il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo l'Allegato III, paragrafo 4. Per gli edifici vincolati il c. 2 rinvia proprio a questo comma. PROVENIENZA DEL TESTO. Trascritto dal testo consolidato di Normattiva, collegato in testa alla scheda. Riscontrato confrontando fra loro le due versioni dell'articolo: le differenze sono esattamente le tre che il portale dichiara, e nessun'altra.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 199/2021 — art. 26. Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ((e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili)), per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto. 2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9. 2-bis. ((L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.)) 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione. 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo. 7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria. 8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'impossibilità tecnica ((o economica)) di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4. 10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Se non si fa: Una deroga non dettagliata su tutte le opzioni tecnologiche non è motivata, e l'obbligo del c. 1 resta inadempiuto: diniego del titolo edilizio (art. 26, c. 4).

Inserire nella relazione tecnica i calcoli e le verifiche del decreto

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.2, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

I calcoli e le verifiche previsti dal decreto vanno inseriti nella relazione tecnica di progetto che attesta la rispondenza alle prescrizioni sul contenimento dei consumi, secondo gli schemi del decreto sugli schemi di relazione. È la relazione che si allega quando si presenta il progetto.

IL NOME. La definizione del decreto è «relazione tecnica di progetto»: è quella che si cita in un atto, ed è quella che la scheda scrive per prima. Per distinguere la tipologia si usano i due nomi d'uso, tra parentesi: «relazione energetica» quando è presentata contestualmente al progetto, «relazione termotecnica» quando è presentata prima dell'inizio dei lavori, a progetto approvato (è quella dell'art. 28 della legge 10/1991, che tutti chiamano «ex legge 10», e riporta i sistemi effettivamente scelti). Resta un documento solo, con — parole di Tino — «contenuto variabile in funzione della tipologia di intervento, così come è variabile il momento della sua presentazione rispetto all'iter di realizzazione di un intervento». Il contenuto variabile è quello dei tre schemi del DM 26 giugno 2015: Allegato 1 per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, Allegato 2 per le ristrutturazioni di secondo livello e la riqualificazione con intervento sull'involucro, Allegato 3 per i soli impianti tecnici.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Far integrare la relazione dall'energy manager, dove è nominato

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.2, c. 1 responsabile per l'energia Attestazione di verifica

Negli enti soggetti all'obbligo di nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (art. 19 della legge 10/1991), la relazione di progetto va obbligatoriamente integrata con l'attestazione di verifica sull'applicazione della norma, redatta da quel responsabile.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare l'assenza di muffe e di condensazioni interstiziali

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 2 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Quando l'intervento riguarda le strutture opache che delimitano il volume climatizzato verso l'esterno, va verificata secondo la UNI EN ISO 13788 l'assenza di rischio di formazione di muffe — con particolare attenzione ai ponti termici nelle nuove costruzioni — e di condensazioni interstiziali.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare la convenienza di coperture riflettenti o di climatizzazione passiva

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 3 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Per le coperture è obbligatoria la verifica di efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'uso di materiali ad elevata riflettanza solare (non inferiore a 0,65 per le coperture piane e a 0,30 per quelle a falde) o di tecnologie di climatizzazione passiva come ventilazione e coperture a verde. Le verifiche vanno documentate nella relazione.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Trattare l'acqua dell'impianto termico

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 5 progettista

Negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico secondo la UNI 8065. Oltre i 100 kW di potenza al focolare, e con acqua di alimentazione di durezza superiore a 15 gradi francesi, è obbligatorio anche l'addolcimento.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Dimostrare che la microcogenerazione ha un PES non negativo

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 7 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Installando impianti di microcogenerazione, l'indice di risparmio di energia primaria PES, calcolato secondo l'Allegato III del D.Lgs. 20/2007 nelle condizioni di esercizio, non deve risultare inferiore a zero. Il progettista inserisce in relazione il calcolo del PES atteso a preventivo su base annua.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Predisporre l'allacciamento al teleriscaldamento, se conviene

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 4 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Se a meno di mille metri dall'edificio c'è una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, o un progetto approvato, ed esistono valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatorio predisporre le opere murarie e impiantistiche per l'allacciamento. In ogni caso la soluzione scelta va motivata nella relazione.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Dotare l'impianto di regolazione automatica con compensazione climatica

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 10 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Gli impianti di climatizzazione invernale devono avere sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente per singolo locale o zona termica, così da non surriscaldare per effetto degli apporti solari e gratuiti, assistiti da compensazione climatica. La compensazione si può omettere solo con sistemi equivalenti o migliori, o se non è tecnicamente realizzabile, documentandolo in relazione.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Installare i sistemi di misurazione intelligente dell'energia

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 11 progettista

Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti di primo livello si installano sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, secondo l'art. 9 del D.Lgs. 102/2014.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Installare la contabilizzazione per le utenze servite dallo stesso impianto

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 12 progettista

Negli impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatorio un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell'acqua calda sanitaria, secondo l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 102/2014.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Dotare l'edificio non residenziale di un sistema di automazione BACS

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 13 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Per gli edifici a uso non residenziale è obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione dell'edificio e degli impianti termici: classe B o superiore.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare i parametri rispetto all'edificio di riferimento

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.3, c. 2 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

In sede progettuale si determinano i parametri, gli indici di prestazione e le efficienze, e si verifica che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione H'T, il rapporto Asol,est/Asup utile e gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai rispettivi valori limite, calcolati sull'edificio di riferimento.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Valutare le schermature e fare le verifiche per l'estate

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.3, c. 4 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Il progettista valuta e documenta l'efficacia dei sistemi di schermatura delle superfici vetrate e, salvo le categorie E.6 ed E.8, esegue in tutte le zone climatiche le verifiche sulle pareti opache: massa superficiale o trasmittanza termica periodica entro i limiti, con la stessa verifica per le pareti orizzontali e inclinate.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rispettare la trasmittanza limite delle pareti divisorie

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.3, c. 5 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Salvo la categoria E.8, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti di primo livello limitate a demolizione e ricostruzione, in zona climatica C, D, E ed F, e realizzando pareti interne di separazione fra unità immobiliari, la trasmittanza delle strutture di separazione fra edifici o unità confinanti non deve superare 0,8 W/m²K. Lo stesso limite vale per le strutture opache che separano dall'esterno gli ambienti non climatizzati adiacenti a quelli climatizzati.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rispettare i requisiti dell'edificio a energia quasi zero

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.4, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Sono edifici a energia quasi zero quelli che rispettano insieme tutti i requisiti determinati con i valori dell'edificio di riferimento per l'anno indicato dal decreto e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Dal 1° gennaio 2021 tutti i nuovi edifici devono esserlo.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare l'H'T della porzione su cui si interviene

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 4.2, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, per la porzione di involucro interessata dai lavori vanno rispettati i requisiti del Capitolo 5 e va verificato che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione H'T risulti inferiore al valore limite, per tutte le categorie di edificio.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rispettare la trasmittanza limite delle parti su cui si interviene

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.2, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Nella riqualificazione energetica, le strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e le chiusure tecniche trasparenti interessate dai lavori devono rispettare i valori limite di trasmittanza termica dell'Appendice B, con l'eccezione della categoria E.8.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Installare le valvole termostatiche insieme all'intervento sull'involucro

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.2, c. 2 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Coibentando le pareti o installando nuove chiusure trasparenti verso l'esterno o verso ambienti non climatizzati, ai requisiti di trasmittanza si aggiunge l'obbligo di installare valvole termostatiche, o altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o unità immobiliare, assistito da compensazione climatica del generatore.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Redigere la diagnosi energetica per gli impianti da 100 kW in su

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3, c. 1 progettista, con diagnosi redatta da soggetto certificato EGE Diagnosi energetica

Ristrutturando o installando impianti termici con generatore di potenza nominale maggiore o uguale a 100 kW — compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo condomino — va redatta una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che confronti le soluzioni compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi. La soluzione scelta va motivata in relazione sulla base dei risultati.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare l'efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3.1, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Installando, ristrutturando o sostituendo il generatore di un impianto di climatizzazione invernale: si calcola l'efficienza media stagionale e si verifica che superi il valore limite dell'edificio di riferimento; si installano sistemi di regolazione per singolo ambiente o unità immobiliare con compensazione climatica; se l'impianto serve più unità, la contabilizzazione che permetta di ripartire i consumi.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare l'efficienza dell'impianto di climatizzazione estiva

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3.2, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Installando, ristrutturando o sostituendo le macchine frigorifere di un impianto di climatizzazione estiva: si calcola l'efficienza globale media stagionale e si verifica che superi il valore limite; dove tecnicamente possibile si installano sistemi di regolazione per singolo ambiente.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Verificare l'efficienza dell'impianto di acqua calda sanitaria

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3.3, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Negli interventi sugli impianti tecnologici idrico sanitari vanno rispettati i requisiti minimi dei regolamenti comunitari e verificate le efficienze previste dal decreto per la produzione di acqua calda sanitaria.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rispettare i requisiti degli impianti di illuminazione

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3.4, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Per tutte le categorie di edificio diverse dalle residenziali, negli interventi sugli impianti di illuminazione vanno rispettati i requisiti previsti dal decreto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Rispettare i requisiti degli impianti di ventilazione

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 5.3.5, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Installando, sostituendo o riqualificando impianti di ventilazione, i nuovi impianti devono rispettare i requisiti previsti dal decreto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Installare i dispositivi autoregolanti sostituendo il generatore

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 10 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Sostituendo il generatore di calore vanno installati dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, dove giustificabile, in una zona determinata dell'unità immobiliare, a condizione che l'installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di incentivi e benefici fiscali, un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni. La mancata installazione va motivata dal progettista nella relazione.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Applicare le disposizioni antincendio alle parti opache dell'involucro

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 1 progettista

Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti, quando l'intervento riguarda le parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendio si applicano le pertinenti disposizioni di prevenzione incendi.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Eseguire la valutazione di sicurezza delle NTC 2018

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 2 progettista

Fermo il rispetto della normativa sul rischio sismico, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante è obbligatoria la «Valutazione di sicurezza» di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Valutare i sistemi alternativi ad alta efficienza e metterlo in relazione

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 3.2, c. 3 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Progettando nuovi edifici o la ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti, il progettista tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, e inserisce le valutazioni nella relazione di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 192/2005.

Si affianca all'obbligo dell'art. 8, comma 1-bis del D.Lgs. 192/2005: stessa valutazione, detta due volte.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Predisporre i punti di ricarica nei parcheggi ad accesso pubblico

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 6.2, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Gli edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico — supermercati, centri commerciali, aeroporti e simili — devono rispettare i requisiti della Tabella 4 dell'Allegato: numero minimo di punti di ricarica di Tipologia A (almeno 7,4 kW, 32 A per fase) e di Tipologia B (corrente continua, almeno 50 kW) in funzione del numero di posti auto.

Capitolo nuovo, che nella versione del 2015 non esisteva. Gli obblighi non si applicano nei casi dell'art. 4, comma 1-bis, lettera f) del D.Lgs. 192/2005. Le tabelle non sono trascritte: vanno lette nell'allegato.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Predisporre i punti di ricarica nei parcheggi ad accesso privato

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 6.2, c. 2 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Gli edifici non residenziali con parcheggi ad accesso privato — parcheggi aziendali, flotte e simili — devono rispettare i requisiti della Tabella 5 dell'Allegato. Gli obblighi si intendono assolti anche con le equivalenze previste: un sistema di Tipologia B al posto di dieci punti di Tipologia A, un sistema ultraveloce da 150 kW al posto di due di Tipologia B, uno da 350 kW al posto di quattro.

Le infrastrutture installate devono poter fornire servizi V1G («smart charging»), o V2G se i veicoli possono erogare servizi alla rete.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Predisporre le canalizzazioni per la ricarica negli edifici residenziali

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 6.3, c. 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Gli edifici residenziali dotati di posti auto devono rispettare i requisiti della Tabella 6 dell'Allegato per l'integrazione dei punti di ricarica. Le canalizzazioni vanno realizzate con tubi corrugati conformi alle norme sugli impianti elettrici, e dimensionate per consentire la successiva installazione dei punti di ricarica.

Capitolo nuovo, che nella versione del 2015 non esisteva. Le tabelle non sono trascritte: vanno lette nell'allegato.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Compilare la relazione tecnica secondo lo schema dell'Allegato 1

DM 26/06/2015 schemi art. 2, c. 1, Allegato 1 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica), schema dell'Allegato 1

Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti di primo livello e gli edifici a energia quasi zero la relazione tecnica di progetto segue lo schema dell'Allegato 1, che si riferisce all'applicazione integrale del D.Lgs. 192/2005 e contiene le informazioni minime perché gli organismi pubblici competenti possano accertare l'osservanza delle norme.

Testo di legge e conseguenze

DM 26/06/2015 schemi — art. 2. Relazioni tecniche di progetto

1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.

Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3).

Compilare la relazione tecnica secondo lo schema dell'Allegato 2

DM 26/06/2015 schemi art. 2, c. 1, Allegato 2 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica), schema dell'Allegato 2

Per la riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni importanti di secondo livello — edifici esistenti in cui si interviene sull'involucro e sugli impianti termici — la relazione tecnica segue lo schema dell'Allegato 2.

Testo di legge e conseguenze

DM 26/06/2015 schemi — art. 2. Relazioni tecniche di progetto

1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.

Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3).

Compilare la relazione tecnica secondo lo schema dell'Allegato 3

DM 26/06/2015 schemi art. 2, c. 1, Allegato 3 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica), schema dell'Allegato 3

Quando i lavori — comunque denominati: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo — insistono sui soli impianti tecnici, e non sull'involucro, la relazione tecnica segue lo schema dell'Allegato 3, che si riferisce a un'applicazione parziale del D.Lgs. 192/2005.

Quale dei tre schemi si usa dipende da che cosa si tocca, non da come si chiama l'intervento: l'Allegato 3 vale quando i lavori insistono soltanto su impianti con un proprio consumo energetico. Se si tocca anche l'involucro si passa all'Allegato 2.

Testo di legge e conseguenze

DM 26/06/2015 schemi — art. 2. Relazioni tecniche di progetto

1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.

Se non si fa: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3).

fine lavori

Asseverare la conformità delle opere a fine lavori

D.Lgs. 192/2005 art. 8, c. 2 direttore dei lavori Asseverazione di conformità e attestato di qualificazione energetica

Il direttore dei lavori assevera che le opere realizzate sono conformi al progetto, alle sue varianti e alla relazione tecnica, e presenta l'asseverazione al comune insieme all'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Senza quella documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di ((acquisizione del titolo abilitativo)). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione ((, da effettuarsi in fase di progettazione,)) della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Se non si fa: Dichiarazione di fine lavori inefficace. Al direttore dei lavori che omette di presentarli prima del rilascio del certificato di agibilità: sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e comunicazione all'ordine professionale (art. 15, c. 4).

Dotare l'edificio dell'attestato di prestazione energetica

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 1 costruttore Attestato di prestazione energetica (APE)

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante devono avere l'attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Per un edificio nuovo lo produce il costruttore, sia esso il committente o la società che costruisce direttamente; per un edificio esistente il proprietario.

Nel testo vigente l'obbligo decorre dall'entrata in vigore dell'art. 6 riscritto dal D.L. 63/2013 (6 giugno 2013). Prima il documento si chiamava attestato di certificazione energetica e l'obbligo veniva dal D.Lgs. 311/2006, con decorrenze scaglionate fra il 2007 e il 2009: per un intervento anteriore al 2013 va letta quella disciplina, che non è ancora schedata.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro al costruttore o al proprietario (art. 15, c. 7).

Analizzare la prestazione quando si tocca un sistema tecnico

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 10-bis progettista Documentazione della prestazione del sistema modificato

Quando un sistema tecnico per l'edilizia viene installato, sostituito o migliorato, va analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati vanno documentati e trasmessi al proprietario, così che restino disponibili per la verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio degli attestati. Se ricorre il caso del c. 5, va rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.

Comma inserito dal D.Lgs. 48/2020, in vigore dall'11 giugno 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2018/844.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma.

Installare i contatori dell'acqua calda sanitaria e di reintegro

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 6 installatore Libretto di impianto

Negli impianti termici di climatizzazione invernale di nuova installazione con generatore di potenza superiore a 35 kW sono obbligatori un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e un contatore del volume di acqua di reintegro. Le letture vanno riportate sul libretto di impianto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

Dotare ascensori e scale mobili della scheda tecnica

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 8 installatore Scheda tecnica dell'impianto

Ascensori e scale mobili devono essere dotati di una scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice: per gli ascensori tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo per ciclo di riferimento e potenza di standby; per scale e marciapiedi mobili tecnologia, potenza nominale e consumo in funzionamento continuo. Le schede le conserva il responsabile dell'impianto.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

esercizio

Produrre e affiggere l'APE negli edifici della pubblica amministrazione

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 6 proprietario o responsabile della gestione Attestato di prestazione energetica (APE) affisso

Negli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico oltre una certa superficie utile, il proprietario o il responsabile della gestione deve produrre l'attestato di prestazione energetica e affiggerlo con evidenza all'ingresso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. La soglia era di 500 m² ed è scesa a 250 m² dal 9 luglio 2015. Per gli edifici scolastici l'obbligo ricade sugli enti proprietari.

Le due soglie stanno nel testo stesso del comma: 500 m² fino all'8 luglio 2015, 250 m² dal 9 luglio 2015. Non sono una finestra di vigenza dell'adempimento — l'obbligo è sempre lo stesso — ma cambiano a chi tocca, e per questo stanno nella sintesi e non nelle date.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma: l'art. 15 sanziona la mancata dotazione dell'attestato nei casi dei commi 1 e 2 dell'art. 6.

Affiggere l'APE negli edifici aperti al pubblico oltre 500 m²

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 7 proprietario o responsabile della gestione Attestato di prestazione energetica (APE) affisso

Negli edifici aperti al pubblico con superficie utile superiore a 500 m² per i quali l'attestato di prestazione energetica sia già stato rilasciato, il proprietario o il responsabile della gestione deve affiggerlo con evidenza all'ingresso o in altro luogo chiaramente visibile. Vale anche per gli edifici privati: la condizione non è la proprietà pubblica, è l'apertura al pubblico.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma.

Prevedere l'APE nei contratti di gestione degli impianti pubblici

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 9 committente pubblico Contratto di gestione dell'impianto

Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici, o nei quali il committente è un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Il decreto non prevede una sanzione specifica per questo comma.

Mantenere in esercizio l'impianto e farne controllo e manutenzione

D.Lgs. 192/2005 art. 7, c. 1 proprietario o responsabile dell'impianto

Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo che se ne assume la responsabilità mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione previste dalla normativa vigente.

Le cadenze e le modalità dei controlli non stanno qui: vengono dal DPR 74/2013 e dal DPR 75/2013, non ancora schedati.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 7. Esercizio ((, conduzione, controllo, ispezione)) e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva ((, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria))

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. (( 2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies. ))

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (art. 15, c. 5).

Redigere il rapporto di controllo tecnico

D.Lgs. 192/2005 art. 7, c. 2 operatore incaricato del controllo e della manutenzione Rapporto di controllo tecnico

L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva esegue le attività a regola d'arte e, al termine, redige e sottoscrive il rapporto di controllo tecnico secondo i modelli previsti, in relazione alla tipologia e alla potenza dell'impianto, rilasciandolo a chi ha la responsabilità dell'impianto, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 7. Esercizio ((, conduzione, controllo, ispezione)) e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva ((, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria))

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. (( 2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies. ))

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro, con comunicazione alla camera di commercio di appartenenza (art. 15, c. 6).

Dotare di BACS gli edifici non residenziali oltre 290 kW

DM 26/06/2015 Allegato 1, punto 2.3, c. 9 progettista Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)

Gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione (BACS) di classe di efficienza B o superiore secondo la UNI EN ISO 52120-1, a condizione che l'installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di incentivi e benefici fiscali, un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni. La mancata installazione va motivata dal progettista nella relazione.

Il termine è «entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto»: il DM 28 ottobre 2025 è stato pubblicato il 5 dicembre 2025, quindi il 3 giugno 2026 — lo stesso giorno in cui il decreto entra in vigore. È un obbligo su edifici esistenti, non legato a un intervento.

Testo di legge e conseguenze

Il testo dell'articolo non è ancora stato trascritto: si legge su Normattiva.

Se non si fa: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 — da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni e metodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.

trasferimento

Produrre e consegnare l'APE in caso di vendita o nuova locazione

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 2 proprietario Attestato di prestazione energetica (APE)

Chi vende, trasferisce a titolo gratuito o loca a un nuovo conduttore un edificio o un'unità immobiliare che non ne sia già dotato deve produrre l'attestato di prestazione energetica. In tutti i casi il proprietario deve renderlo disponibile all'avvio delle trattative e consegnarlo alla fine. Se si vende o si loca un edificio prima della costruzione, si fornisce evidenza della futura prestazione e si produce l'attestato entro quindici giorni dalla richiesta del certificato di agibilità.

Vale a prescindere dall'anno in cui l'edificio è stato costruito: è un obbligo che nasce dalla compravendita o dalla locazione di oggi, non dai lavori di ieri. L'obbligo viene meno se esiste già un attestato in corso di validità (art. 6, c. 10); l'attestato dura dieci anni, ma decade se non si fanno i controlli di efficienza energetica previsti per gli impianti (art. 6, c. 5).

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Vendita: sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro (art. 15, c. 8). Nuova locazione: da 300 a 1.800 euro (art. 15, c. 9).

Inserire la clausola nel contratto e allegare l'APE

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 3 le parti del contratto Clausola nel contratto e copia dell'APE allegata

Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione va inserita una clausola con cui l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, attestato compreso. Copia dell'attestato va anche allegata al contratto, tranne che nelle locazioni di singole unità immobiliari.

Il comma nella forma attuale viene dal D.L. 145/2013, convertito dalla legge 9/2014 (21 febbraio 2014). Prima, il comma 3-bis puniva l'omessa allegazione con la NULLITÀ del contratto; la stessa legge 9/2014 ha disposto che, su richiesta di una delle parti, la sanzione pecuniaria si applichi anche alle violazioni commesse prima, purché la nullità non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro, in solido e in parti uguali fra le parti; da 1.000 a 4.000 euro per la locazione di singole unità immobiliari, ridotta alla metà se la durata non eccede i tre anni. Il pagamento non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato alla regione entro quarantacinque giorni (art. 6, c. 3).

Riportare la classe energetica negli annunci di vendita o locazione

D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 8 responsabile dell'annuncio Annuncio commerciale

Gli annunci di offerta di vendita o di locazione diffusi con qualunque mezzo di comunicazione commerciale devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale e la classe energetica corrispondente. Fanno eccezione le locazioni di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno.

Obbligo introdotto dal D.L. 63/2013, in vigore dal 6 giugno 2013; prima gli annunci non dovevano riportare nulla.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ((3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.)) 3-bis. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ((e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;)) c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.))

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro al responsabile dell'annuncio (art. 15, c. 10).

altri obblighi

Rendere i documenti energetici come dichiarazione sostitutiva di atto notorio

D.Lgs. 192/2005 art. 15, c. 1 professionista che redige il documento

L'attestato di prestazione energetica, il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Non è un adempimento in più: è la forma che quei documenti devono avere, e da essa discendono i controlli e le conseguenze penali del falso.

Testo di legge e conseguenze

D.Lgs. 192/2005 — art. 15. Sanzioni

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Se non si fa: Qualora ricorrano le ipotesi di reato dell'art. 76 del DPR 445/2000 si applicano le sanzioni penali ivi previste (art. 15, c. 2).

Il foglio di questo caso

Gli stessi 57 adempimenti su un foglio A3 da stampare e portarsi dietro: le fasi in sequenza, una scheda per obbligo, il riferimento puntuale per ritrovare il testo. Le sintesi sono accorciate, e dove sono tagliate si vede. Qui sotto si vede il primo dei 5 fogli.

Schema degli adempimenti per il caso descritto: 57 adempimentiLEGISLAZIONEPrestazione energetica degli edificihttps://www.fisicatecnica-unica.itfoglio stampato il 25/10/2026IL CASO DESCRITTONessun filtro: tutti i casiQUANDOoggiPROGETTO42adempimentiFINE LAVORI5adempimentiESERCIZIO6adempimentiTRASFERIMENTO3adempimentiALTRI OBBLIGHI1adempimentoI 4 provvedimenti che toccano questo caso, e i 57 adempimenti che ne discendonoD.Lgs. 192/2005Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 — Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 201…D.Lgs. 199/2021Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 — Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso…DM 26/06/2015Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 — Applicazione delle metodologie di calcolo delle…DM 26/06/2015 schemiDecreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 — Schemi e modalità di riferimento per la compilaz…PROGETTO42adempimentiD.Lgs. 192/2005 · art. 8, c. 1Allegare la relazione energetica alla domanda di titoloI progettisti inseriscono i calcoli e le verifiche di legge nella relazione tecnica di progetto,che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento dei consumi. Presentatacontestualmente al progetto — alla domanda di titolo abilitativo — è quella che si chiamarelazione energetica: contiene i…Chi: proprietario · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione energetica) ·Attenzione: alla domanda di titolo abilitativoSe manca: Senza, la pratica non è ricevibile e il titolo viene negato. Al professionista che lacompila senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200euro (art. 15, c. 3).D.Lgs. 192/2005 · art. 8, c. 1Depositare la relazione termotecnica prima di iniziare i lavoriLo stesso documento, presentato nell'altro momento che l'articolo prevede:contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori, a progetto ormai approvato. È larelazione che tutti chiamano «ex legge 10», perché nasce dall'art. 28 della legge 10/1991,e riporta i sistemi effettivamente scelti per…Chi: proprietario · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione termotecnica) ·Attenzione: contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavoriSe manca: Al professionista che la compila senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite:sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).D.Lgs. 192/2005 · art. 8, c. 1-bisValutare i sistemi alternativi ad alta efficienzaNella relazione tecnica, per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti, vainserita una valutazione — da fare in fase di progettazione — della fattibilità tecnica,ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza: fonti rinnovabili,cogenerazione, teleriscaldamento e…Chi: progettista · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)Se manca: Al professionista che compila la relazione senza rispettare gli schemi e le modalitàstabilite: sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, c. 3).D.Lgs. 199/2021 · art. 26, c. 1, Allegato IIICoprire con fonti rinnovabili la quota minima dell'Allegato IIII progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevante devono prevederel'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per ilraffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione dell'Allegato III. L'obbligo riguardai progetti la cui…Chi: progettista · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)Se manca: L'inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio (art. 26, c. 4).D.Lgs. 199/2021 · art. 26, c. 1, Allegato IIICoprire con fonti rinnovabili anche ristrutturando il solo impiantotermicoL'obbligo di copertura con fonti rinnovabili dell'Allegato III si applica anche agli interventi diristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente efunzionalmente fattibili. È l'estensione che allarga l'obbligo oltre l'opera edilizia: si rifàl'impianto e la quota di rinnovabili va…Chi: progettista · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)Se manca: L'inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio (art. 26, c. 4).D.Lgs. 199/2021 · art. 26, c. 5, Allegato IIIInserire i calcoli e le verifiche dell'Allegato III nella relazioneIl progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione tecnicadi progetto prevista dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 192/2005, o nel provvedimentoequivalente della Regione o Provincia autonoma. È il documento in cui l'obbligo dicopertura si dimostra: senza quei calcoli…Chi: progettista · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)Se manca: Senza la dimostrazione dell'obbligo del c. 1 si ricade nel diniego del titolo edilizio (art.26, c. 4).D.Lgs. 199/2021 · art. 26, c. 5Trasmettere al GSE una copia della relazioneUna copia della relazione tecnica di progetto che contiene i calcoli e le verifichedell'Allegato III è trasmessa al GSE, per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivinazionali sulle fonti rinnovabili e per alimentare il Portale per l'efficienza energetica degliedifici previsto dall'art. 4-quater…Chi: progettista · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione energetica), copia alGSESe manca: Il decreto non prevede una sanzione specifica per la mancata trasmissione.D.Lgs. 199/2021 · art. 26, c. 9, Allegato III, punto 4Documentare l'impossibilità tecnica o economica di integrare lerinnovabiliSe è impossibile, in tutto o in parte, rispettare l'obbligo di integrazione, il progettista loevidenzia nella relazione tecnica di progetto e lo dettaglia esaminando la non fattibilità ditutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In quel caso il valore di energia primarianon rinnovabile…Chi: progettista · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)Se manca: Una deroga non dettagliata su tutte le opzioni tecnologiche non è motivata, e l'obbligodel c. 1 resta inadempiuto: diniego del titolo edilizio (art. 26, c. 4).DM 26/06/2015 · Allegato 1, punto 2.2, c. 1Inserire nella relazione tecnica i calcoli e le verifiche del decretoI calcoli e le verifiche previsti dal decreto vanno inseriti nella relazione tecnica di progettoche attesta la rispondenza alle prescrizioni sul contenimento dei consumi, secondo glischemi del decreto sugli schemi di relazione. È la relazione che si allega quando sipresenta il progetto.Chi: progettista · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)Se manca: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 —da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni emetodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.DM 26/06/2015 · Allegato 1, punto 2.2, c. 1Far integrare la relazione dall'energy manager, dove è nominatoNegli enti soggetti all'obbligo di nomina del responsabile per la conservazione e l'usorazionale dell'energia (art. 19 della legge 10/1991), la relazione di progetto vaobbligatoriamente integrata con l'attestazione di verifica sull'applicazione della norma,redatta da quel responsabile.Chi: responsabile per l'energia · Documento: Attestazione di verificaSe manca: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 —da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni emetodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.DM 26/06/2015 · Allegato 1, punto 2.3, c. 2Verificare l'assenza di muffe e di condensazioni interstizialiQuando l'intervento riguarda le strutture opache che delimitano il volume climatizzato versol'esterno, va verificata secondo la UNI EN ISO 13788 l'assenza di rischio di formazione dimuffe — con particolare attenzione ai ponti termici nelle nuove costruzioni — e dicondensazioni interstiziali.Chi: progettista · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)Se manca: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 —da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni emetodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.DM 26/06/2015 · Allegato 1, punto 2.3, c. 3Verificare la convenienza di coperture riflettenti o di climatizzazionepassivaPer le coperture è obbligatoria la verifica di efficacia, in termini di rapporto costi-benefici,dell'uso di materiali ad elevata riflettanza solare (non inferiore a 0,65 per le coperture pianee a 0,30 per quelle a falde) o di tecnologie di climatizzazione passiva come ventilazione ecoperture a verde. Le…Chi: progettista · Documento: Relazione tecnica di progetto (relazione energetica)Se manca: Il decreto non porta sanzioni proprie: vale quella del D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 —da 700 a 4.200 euro al professionista che redige la relazione senza rispettare prescrizioni emetodologie — e, in sede di pratica, il diniego del titolo.Le sintesi sono accorciate: il testo integrale degli articoli sta sul sito, alla scheda di ciascun adempimento.foglio 1 di 5

Scarica il foglio in PDF A3 orizzontale, 5 fogli — l'indirizzo porta con sé il caso descritto, e si può incollare in una mail.

I provvedimenti schedati

Provvedimento Pubblicazione In vigore dal Testo aggiornato al
D.Lgs. 192/2005 — Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 — Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, S.O. n. 158 2005-10-08 24 ottobre 2026
D.Lgs. 199/2021 — Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 — Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, S.O. n. 42 2021-12-15 24 ottobre 2026
D.Lgs. 28/2011 — Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 — Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011, S.O. n. 81 2011-03-29 24 ottobre 2026
DM 26/06/2015 — Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 — Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici («decreto requisiti minimi») Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, S.O. n. 39 2015-10-01 24 ottobre 2026
DM 26/06/2015 schemi — Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 — Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, S.O. n. 39 2015-10-01 24 ottobre 2026

Tematica pubblicata, e quello che non copre va detto. In linea ci sono cinque provvedimenti, riletti uno per uno: il D.Lgs. 192/2005, il decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015 con l'Allegato 1 nelle due versioni — quella del 2015 e quella che vale dal 3 giugno 2026 — il decreto 26 giugno 2015 sugli schemi di relazione, il D.Lgs. 28/2011 per il solo art. 11 (abrogato dal 13 giugno 2022, e quindi valido per gli interventi anteriori) e il D.Lgs. 199/2021 per l'art. 26, che ne ha preso il posto. NON SONO TRASCRITTI GLI ALLEGATI che contengono le percentuali di copertura con fonti rinnovabili — l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 e l'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011: la scheda dice che l'obbligo esiste e dove sta scritto, non quanto vale. Mancano i DPR 74 e 75 del 2013 sull'esercizio degli impianti. Manca infine la catena storica: gli obblighi non nascono tutti con il decreto che li contiene oggi, e finché D.Lgs. 311/2006, DPR 59/2009 e DM 26 giugno 2009 non sono schedati, un intervento anteriore al 2013 va giudicato fuori di qui.