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Fisica Tecnica Universität Cagliari · DICAAR
Ingenieurwesen und Architektur

Legislazione

Dieser Bereich ist nur auf Italienisch verfügbar. Er führt die italienischen gesetzlichen Pflichten auf und zitiert deren amtlichen Wortlaut. Begriffe wie «dichiarazione di conformità» oder «ristrutturazione importante di secondo livello» haben im Italienischen eine genaue rechtliche Bedeutung und keine Entsprechung in einer anderen Sprache: Eine Übersetzung würde sie nicht verständlicher machen, sondern nur unzitierbar.

Impianti negli edifici

Quali adempimenti fa scattare un intervento su un impianto: chi deve fare che cosa, in quale fase, e dove sta scritto. Si descrive il caso — che impianto, che tipo di intervento, in che edificio — e si ottiene l'elenco degli obblighi con il riferimento puntuale a ciascuno.

Il caso applicativo

Lasciare vuoto per un intervento da fare adesso. Indicando un anno passato si vedono gli obblighi che valevano ALLORA: è con quelli che un impianto esistente si giudica, non con la legge di oggi. Due impianti fatti sotto versioni diverse dello stesso decreto sono tutti e due a norma, ciascuno con la sua. Quando l'intervento prevede una comunicazione o un'istanza, la data che conta è quella dell'istanza, non quella in cui i lavori sono stati materialmente eseguiti.

La categoria di intervento è la prima cosa che le norme energetiche guardano.

Le sette categorie dell'art. 1, comma 2 del DM 37/2008.

La distinzione fra manutenzione ordinaria e straordinaria è quella che decide quasi tutto.

Sono i casi dell'art. 5, c. 2 del DM 37/2008, oltre i quali il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo: utenze condominiali; utenze domestiche oltre 6 kW impegnati o 400 m²; immobili per attività produttive, commercio e terziario oltre 6 kW in bassa tensione o 200 m²; ambienti a maggior rischio di incendio o con pericolo di esplosione; climatizzazione da 40.000 frigorie/ora; gas oltre 50 kW di portata termica; antincendio con almeno quattro idranti o dieci rivelatori.

Chi sei

Restringe l'elenco agli adempimenti che toccano a te. Gli altri restano obblighi di qualcun altro, non obblighi che spariscono.

14 adempimenti

nel caso descritto, da DM 37/2008

progetto

Affidare i lavori a un'impresa abilitata

DM 37/2008 art. 8, c. 1 committente

Il committente o il proprietario affida l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria degli impianti a imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, cioè iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e dotate di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Se non si fa: I patti conclusi con imprese non abilitate sono nulli (art. 15, c. 7). Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Far redigere il progetto dell'impianto

DM 37/2008 art. 5, c. 1 impresa Progetto dell'impianto

L'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti richiedono il progetto. Fuori dai casi dell'art. 5, c. 2 il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e resta un progetto a tutti gli effetti.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Far redigere il progetto a un professionista iscritto all'albo

DM 37/2008 art. 5, c. 2 committente Progetto dell'impianto

Nei casi elencati dall'art. 5, c. 2 il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. Fra questi: tutte le utenze condominiali e le utenze domestiche oltre 6 kW impegnati o 400 m²; gli immobili per attività produttive, commercio e terziario oltre 6 kW in bassa tensione o 200 m²; gli ambienti a maggior rischio di incendio o con pericolo di esplosione; la climatizzazione da 40.000 frigorie/ora in su; il gas oltre 50 kW di portata termica.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Depositare il progetto allo sportello unico per l'edilizia

DM 37/2008 art. 5, c. 6 committente Progetto dell'impianto

Il progetto dell'impianto va depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Consultare il progettista edile per l'infrastruttura multiservizio, e attestare la banda ultra larga

DM 37/2008 art. 5-bis impresa nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante Attestazione «edificio predisposto alla banda ultra larga»

Per gli impianti di comunicazione elettronica il responsabile tecnico dell'impresa si consulta con il progettista edile perché nel progetto edilizio entrino tutte le parti dell'infrastruttura fisica multiservizio passiva e gli accessi richiesti dall'art. 135-bis del DPR 380/2001. A fine lavori, su istanza, rilascia non più una dichiarazione di conformità ma l'attestazione, con apposita etichetta, di «edificio predisposto alla banda ultra larga», che serve per la segnalazione certificata allo sportello unico.

Riscritto dal DM 17 luglio 2025 n. 130, in vigore dal 2 ottobre 2025. Due cambiamenti sostanziali: il tecnico non è più «responsabile dell'inserimento nel progetto» ma «si consulta con il progettista edile», e il documento finale non è più una dichiarazione di conformità ma un'attestazione con etichetta.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 5-bis. Adempimenti del tecnico abilitato (testo vigente dal 2 ottobre 2025)

1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia, ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di «edificio predisposto alla banda ultra larga» ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 3. Tale attestazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

esecuzione

Eseguire l'impianto a regola d'arte

DM 37/2008 art. 6, c. 1 impresa

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte e ne rispondono. Gli impianti conformi alle norme UNI, CEI o alle norme tecniche degli altri Stati membri si considerano eseguiti a regola d'arte.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. 2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni. 3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Esporre il cartello informativo di cantiere

DM 37/2008 art. 12, c. 1 impresa Cartello di cantiere

All'inizio dei lavori l'impresa installatrice espone il cartello informativo con i propri dati e, quando il progetto è obbligatorio, con il nominativo del progettista.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 12. Contenuto del cartello informativo

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Sapere che la manutenzione ordinaria non chiede progetto né dichiarazione

DM 37/2008 art. 10, c. 1 impresa

Gli interventi di manutenzione ordinaria non richiedono il progetto né la dichiarazione di conformità. Non è un adempimento ma il suo contrario, ed è la distinzione che decide quasi tutto il resto: manutenzione straordinaria, trasformazione e ampliamento stanno invece dentro gli obblighi del decreto.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 10. Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. 2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

fine lavori

Rilasciare la dichiarazione di conformità

DM 37/2008 art. 7, c. 1, Allegato I impresa Dichiarazione di conformità

Al termine dei lavori, dopo le verifiche previste, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità secondo il modello dell'Allegato I, con allegati la relazione sui materiali impiegati, il progetto e, quando previsto, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (visura camerale).

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto. 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro (art. 15, c. 1).

Depositare la dichiarazione di conformità allo sportello unico

DM 37/2008 art. 11, c. 1 impresa Dichiarazione di conformità depositata

La dichiarazione di conformità e, quando previsto, il certificato di collaudo vanno depositati presso lo sportello unico per l'edilizia del comune, che ne trasmette copia alla Camera di commercio competente.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. 2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio. 3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Se non si fa: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).

Consegnare la documentazione al distributore entro trenta giorni

DM 37/2008 art. 8, c. 3 committente di allacciamento di una nuova fornitura Dichiarazione di conformità

Entro trenta giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, in edifici di qualsiasi destinazione d'uso, il committente o il proprietario consegna al distributore o al venditore la dichiarazione di conformità, oppure la dichiarazione di rispondenza. Lo stesso vale per le richieste di aumento della potenza impegnata e, ai sensi del comma 4, per le variazioni di portata termica del gas.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Se non si fa: In mancanza, il distributore o il venditore sospende la fornitura (art. 8, c. 5).

Allegare la dichiarazione di conformità alla richiesta di agibilità

DM 37/2008 art. 9, c. 1 committente quando l'intervento edilizio richiede l'agibilità Dichiarazione di conformità

Il certificato di agibilità è rilasciato previa acquisizione della dichiarazione di conformità degli impianti.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 9. Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

esercizio

Mantenere l'impianto in stato di efficienza

DM 37/2008 art. 8, c. 2 proprietario

Il proprietario adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell'impianto, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

trasferimento

Procurarsi la dichiarazione di rispondenza, per gli impianti vecchi senza dichiarazione

DM 37/2008 art. 7, c. 6 proprietario Dichiarazione di rispondenza

Quando la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, e l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del decreto, può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza. La rilascia, sotto la propria responsabilità e dopo sopralluogo, un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esercizio nel settore — oppure, per gli impianti non soggetti a progetto obbligatorio, il responsabile tecnico di un'impresa abilitata che ricopra quel ruolo da almeno cinque anni.

Testo di legge e conseguenze

DM 37/2008 — art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto. 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Il foglio di questo caso

Gli stessi 14 adempimenti su un foglio A3 da stampare e portarsi dietro: le fasi in sequenza, una scheda per obbligo, il riferimento puntuale per ritrovare il testo. Le sintesi sono accorciate, e dove sono tagliate si vede. Qui sotto si vede il primo dei 2 fogli.

Schema degli adempimenti per il caso descritto: 14 adempimentiLEGISLAZIONEImpianti negli edificihttps://www.fisicatecnica-unica.itfoglio stampato il 25/10/2026IL CASO DESCRITTONessun filtro: tutti i casiQUANDOoggiPROGETTO5adempimentiESECUZIONE3adempimentiFINE LAVORI4adempimentiESERCIZIO1adempimentoTRASFERIMENTO1adempimentoI 1 provvedimenti che toccano questo caso, e i 14 adempimenti che ne discendonoDM 37/2008Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'inter…PROGETTO5adempimentiDM 37/2008 · art. 8, c. 1Affidare i lavori a un'impresa abilitataIl committente o il proprietario affida l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e lamanutenzione straordinaria degli impianti a imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, cioè iscritteal registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e dotate di un responsabiletecnico in possesso dei…Chi: committenteSe manca: I patti conclusi con imprese non abilitate sono nulli (art. 15, c. 7). Sanzioneamministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).DM 37/2008 · art. 5, c. 1Far redigere il progetto dell'impiantoL'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti richiedono il progetto. Fuoridai casi dell'art. 5, c. 2 il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresainstallatrice, e resta un progetto a tutti gli effetti.Chi: impresa · Documento: Progetto dell'impiantoSe manca: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).DM 37/2008 · art. 5, c. 2Far redigere il progetto a un professionista iscritto all'alboNei casi elencati dall'art. 5, c. 2 il progetto deve essere redatto da un professionista iscrittonegli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. Fra questi: tutte le utenzecondominiali e le utenze domestiche oltre 6 kW impegnati o 400 m²; gli immobili per attivitàproduttive, commercio e…Chi: committente · Documento: Progetto dell'impiantoSe manca: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).DM 37/2008 · art. 5, c. 6Depositare il progetto allo sportello unico per l'ediliziaIl progetto dell'impianto va depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune.Chi: committente · Documento: Progetto dell'impiantoSe manca: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).DM 37/2008 · art. 5-bisConsultare il progettista edile per l'infrastruttura multiservizio, eattestare la banda ultra largaPer gli impianti di comunicazione elettronica il responsabile tecnico dell'impresa si consultacon il progettista edile perché nel progetto edilizio entrino tutte le parti dell'infrastrutturafisica multiservizio passiva e gli accessi richiesti dall'art. 135-bis del DPR 380/2001. A finelavori, su istanza…Chi: impresa · Documento: Attestazione «edificio predisposto alla banda ultra larga» ·Attenzione: nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione importanteESECUZIONE3adempimentiDM 37/2008 · art. 6, c. 1Eseguire l'impianto a regola d'arteLe imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte e ne rispondono. Gli impianticonformi alle norme UNI, CEI o alle norme tecniche degli altri Stati membri si consideranoeseguiti a regola d'arte.Chi: impresaSe manca: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).DM 37/2008 · art. 12, c. 1Esporre il cartello informativo di cantiereAll'inizio dei lavori l'impresa installatrice espone il cartello informativo con i propri dati e,quando il progetto è obbligatorio, con il nominativo del progettista.Chi: impresa · Documento: Cartello di cantiereSe manca: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).DM 37/2008 · art. 10, c. 1Sapere che la manutenzione ordinaria non chiede progetto nédichiarazioneGli interventi di manutenzione ordinaria non richiedono il progetto né la dichiarazione diconformità. Non è un adempimento ma il suo contrario, ed è la distinzione che decidequasi tutto il resto: manutenzione straordinaria, trasformazione e ampliamento stannoinvece dentro gli obblighi del decreto.Chi: impresaFINE LAVORI4adempimentiDM 37/2008 · art. 7, c. 1, Allegato IRilasciare la dichiarazione di conformitàAl termine dei lavori, dopo le verifiche previste, l'impresa installatrice rilascia alcommittente la dichiarazione di conformità secondo il modello dell'Allegato I, con allegati larelazione sui materiali impiegati, il progetto e, quando previsto, la copia del certificato diriconoscimento dei requisiti…Chi: impresa · Documento: Dichiarazione di conformitàSe manca: Sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro (art. 15, c. 1).DM 37/2008 · art. 11, c. 1Depositare la dichiarazione di conformità allo sportello unicoLa dichiarazione di conformità e, quando previsto, il certificato di collaudo vanno depositatipresso lo sportello unico per l'edilizia del comune, che ne trasmette copia alla Camera dicommercio competente.Chi: impresa · Documento: Dichiarazione di conformità depositataSe manca: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 15, c. 2).DM 37/2008 · art. 8, c. 3Consegnare la documentazione al distributore entro trenta giorniEntro trenta giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica oacqua, in edifici di qualsiasi destinazione d'uso, il committente o il proprietario consegna aldistributore o al venditore la dichiarazione di conformità, oppure la dichiarazione dirispondenza. Lo stesso vale per le…Chi: committente · Documento: Dichiarazione di conformità · Attenzione: di allacciamentodi una nuova fornituraSe manca: In mancanza, il distributore o il venditore sospende la fornitura (art. 8, c. 5).DM 37/2008 · art. 9, c. 1Allegare la dichiarazione di conformità alla richiesta di agibilitàIl certificato di agibilità è rilasciato previa acquisizione della dichiarazione di conformitàdegli impianti.Chi: committente · Documento: Dichiarazione di conformità · Attenzione: quandol'intervento edilizio richiede l'agibilitàLe sintesi sono accorciate: il testo integrale degli articoli sta sul sito, alla scheda di ciascun adempimento.foglio 1 di 2

Scarica il foglio in PDF A3 orizzontale, 2 fogli — l'indirizzo porta con sé il caso descritto, e si può incollare in una mail.

I provvedimenti schedati

Provvedimento Pubblicazione In vigore dal Testo aggiornato al
DM 37/2008 — Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 2008-03-27 2 ottobre 2025

Questa pagina elenca gli adempimenti che derivano dai provvedimenti schedati, e non sostituisce né il testo di legge né il parere di chi se ne assume la responsabilità. Il testo ufficiale è quello di Normattiva, a cui ogni scheda rimanda.